mercoledì, 14 ottobre 2026

Prestazioni di invalidità civile e assegno sociale: i nuovi requisiti anagrafici dopo la riforma Fornero

Inps, Messaggio 12.10.2012 n. 16587

 

Si fa seguito a quanto anticipato con circolare n.35 del 14 marzo 2012 sulle innovazioni in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per illustrare  gli effetti delle citate disposizioni sulla decorrenza delle  prestazioni assistenziali. A decorrere dall’1.1.2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi,  viene adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, pertanto, tali prestazioni potranno essere concesse al compimento di 65 anni e 3 mesi. Si precisa inoltre che per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico per l’assegno sociale, con decorrenza dall’1.1.2013, la pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi, sono concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno e tre mesi. I cittadini che hanno presentato domanda di assegno sociale e compiono il sessantacinquesimo anno entro il 31 dicembre 2012, sussistendo gli altri requisiti socio economici necessari, conseguiranno il diritto alla prestazione secondo la normativa previgente. Gli invalidi civili titolari di inabilità, assegno mensile e pensione non reversibile ai sordi, che compiono il  sessantacinquesimo anno entro il 31 dicembre 2012, conseguiranno il diritto all’assegno sociale sostitutivo, secondo la normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico  per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve  aggiungere l’incremento della speranza di vita. Da ciò consegue che, con decorrenza dall’anno 2018, il requisito anagrafico per l’acquisizione del diritto alla pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai sordi è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento del sessantaseiesimo anno a cui va aggiunto il periodo di incremento della speranza di vita.

 

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LaPrevidenza.it, 19/10/2012

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