Permesso di soggiorno rinnovabile anche senza la dimostrazione del reddito
Cassazione, sez. I civile, sentenza 03.02.2006 n° 2417
La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla rilevante questione del rinnovo del permesso di soggiorno in favore degli immigrati.
La Corte, con la sentenza n.2417 del 3/2/2006 della Prima sezione civile, ha affermato che il permesso di soggiorno puo’ essere concesso ad un cittadino extracomunitario anche se questi, al momento della richiesta, non ha dimostrato l'esistenza di redditi da lavoro.
Secondo la Suprema Corte ai fini del rilascio (o del rinnovo) è sufficiente che il cittadino straniero al momento del rilascio abbia iniziato un'attivita' remunerativa.
La Corte ha chiarito,in sentenza, che ''la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi''.
Un cittadino algerino era stato espulso dal Prefetto di Pescara che, nel novembre 2002, osservava come all'immigrato fosse scaduto il permesso di soggiorno.
La situazione si modificava a favore dell'algerino dopo l'intervento del Tribunale di Pescara che, nell'aprile del 2003, osservava come lo stesso avesse diritto al permesso di soggiorno visto che ''da quattro mesi lavorava come operaio presso una ditta'' e che era del tutto irrilevante il fatto che ''non avesse dimostrato il possesso di redditi per l'anno 2001''.
Contro il provvedimento si era opposto il Prefetto di Pescara, sostenendo che l'extracomunitario, entrato irregolarmente in Italia, aveva iniziato a lavorare solo da pochi mesi mentre non aveva dimostrato ''per tutto il 2001 e per buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro''.
Secondo la sentenza in commento,per il rilascio del permesso di soggiorno e’ sufficiente che l'immigrato abbia iniziato una attivita’ remunerativa, in quanto la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorita’ amministrativa e’ chiamata a pronunciarsi.
Già in precedenza la Suprema Corte, a Sezioni Unite,aveva stabilito che la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione "automatica" dello straniero precisando che l'espulsione potrà essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre la sua tardiva presentazione potrà costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato (Cass., SS.UU. civili, sentenza 20.05.2003 n° 7892).
Secondo l’interpretazione della Corte, l’espulsione automatica in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la duplice condizione della scadenza del permesso da oltre sessanta giorni e della mancata proposizione della domanda di rinnovo e che, conseguentemente, l’infrazione all’obbligo del tempestivo rinnovo ricadrebbe nella sfera di operatività del precedente art. 5 della legge n. 40 del 1998 (attualmente art. 5, co. 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998) che prevede l’espulsione dello straniero solo a seguito del rifiuto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, e giustifica tale interpretazione con la considerazione che, proprio agli effetti di un più efficiente controllo e di una maggiore trasparenza dei flussi migratori, il superamento del mero automatismo dell’espulsione a fronte del ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso consentirebbe di evitare l’ingresso in clandestinità di quei soggetti che, avendo fatto scadere il termine per il rinnovo, si vedrebbero costretti a tale scelta per non poter più domandare il rinnovo del permesso di soggiorno senza incorrere nell’espulsione automatica dal territorio nazionale.
La Corte di Cassazione ha in sostanza confermato con la sentenza n. 7892 la non perentorietà dei termini per la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ribadendo quanto già concluso dal Consiglio di Stato con la decisione 870/99.
Secondo quest’ultima decisione, in base all'art. 142 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773,la finalità del permesso di soggiorno al pari degli oneri imposti dalla legge agli stranieri di comunicare alla questura il trasferimento della loro dimora è quello di consentire all'Autorità di pubblica sicurezza di verificare immediatamente i requisiti del titolo dello straniero extracomunitario a soggiornare in Italia e, nel prosieguo, di localizzarlo ai fini del riscontro della sua permanenza. (Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 1996, n. 722)
La mancata richiesta del permesso di soggiorno ovvero il mancato rinnovo del permesso già concesso, non legittimano sempre ad in ogni caso di per sè l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l'Autorità di pubblica sicurezza valutare, specie in presenza di particolari situazioni, le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento dello straniero (Cons. Stato; Sez. IV, 25 marzo 1993, n. 356) .
Va,infatti, considerato che la mancata osservanza della prescrizione che richiede la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno un mese prima della sua scadenza è del tutto priva di riflessi sulla validità del permesso, che permane con pienezza di effetti sino alla sua naturale scadenza; che, inoltre, non è previsto alcun collegamento tra questo primo termine e quello dei successivi sessanta giorni cosicché non può essere disposta l’espulsione neanche nei confronti di uno straniero con permesso di soggiorno scaduto se non siano decorsi almeno sessanta giorni dalla scadenza, dal momento che nell’ambito del termine di tolleranza previsto dalla legge non si fa distinzione tra lo straniero che abbia presentato tempestivamente la domanda di rinnovo e quello che invece non ne abbia chiesto il rinnovo un mese prima della scadenza.
Infine, l’art. 5 del D.Lgs. n. 268 del 1998 stabilisce che il rinnovo del permesso di soggiorno viene rifiutato solo quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato, e,cioè,quando il permesso sia stato erroneamente rilasciato in assenza delle condizioni di legge o quando esse siano venute meno successivamente, eccezion fatta per la perdita del posto di lavoro per l’esercizio del quale il permesso era stato rilasciato: ne consegue che tali previsioni -da ritenersi di stretta interpretazione per la loro incidenza negativa sul diritto di soggiorno -non consentono che il rinnovo del permesso possa essere rifiutato per la sempilice tardiva proposizione della domanda in mancanza di una espressa sanzione di irricevibilità della domanda presentata fuori del termine, sicché il ritardo non rileva quando, pur dopo il decorso del termine di tolleranza, non siano venute meno le condizioni di legge per il soggiorno dello straniero il quale, ove ciò si verifichi, non ha alcun interesse a ritardare la presentazione della domanda di rinnovo....
LaPrevidenza.it, 17/04/2006