Inps, Circolare 10.7.2009 n. 89
La ripresa dell’attività lavorativa da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. L’effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge ecc.), senza che rilevi l’eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.
Come è noto, l’art. 22, comma 1, lett. c), della legge 30/04/1969, n. 153, subordina il conseguimento della pensione di anzianità alla condizione che gli assicurati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione. Il D.lgs. 30/12/1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente (art. 10, comma 6), ha altresì esteso detto requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).
Peraltro, da numerose Sedi sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio di soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso datore di lavoro.
Con la presente circolare, sulla scorta della risposta ad interpello prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009 da parte del Dicastero del Lavoro, nonché dei precedenti giurisprudenziali in materia, si forniscono chiarimenti tesi ad assicurare l’uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata....
LaPrevidenza.it, 16/09/2009
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