Corte di Giustizia Ue, Grande Sezione, Sentenza 17.2.2009 n. 465/07
Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Art. 2, lett. e) – Rischio effettivo di subire un grave danno – Art. 15, lett. c) – Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – Prova
In data 13 dicembre 2006, i coniugi Elgafaji hanno presentato ai Paesi Bassi domande di permesso di soggiorno temporaneo, corredate di elementi diretti a provare il rischio effettivo al quale sarebbero esposti in caso di espulsione verso il loro paese d’origine, nella fattispecie l’Irak. A sostegno delle proprie argomentazioni essi hanno invocato, in particolare, circostanze relative alla loro situazione individuale. Essi hanno segnatamente affermato che il sig. Elgafaji, musulmano di origine sciita, aveva lavorato dall’agosto 2004 al settembre 2006 al servizio di un’impresa britannica che garantisce la sicurezza del trasporto del personale dell’aeroporto verso la cosiddetta zona «verde». Essi hanno fatto valere che lo zio del sig. Elgafaji, impiegato dalla stessa impresa, era stato ucciso dalle milizie, come risulta dall’atto di decesso, che riferisce che la sua morte è avvenuta a seguito di un attacco terroristico. Poco tempo più tardi, una lettera con la minaccia di «morte ai collaboratori» sarebbe stata affissa alla porta dell’abitazione che il sig. Elgafaji divideva con la sig. Elgafaji, sua moglie musulmana di rito sunnita. Con decisioni del 20 dicembre 2006, il Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (Ministro per l’Immigrazione e l’Integrazione; in prosieguo: il «Ministro»), competente fino al 22 febbraio 2007, quando lo Staatssecretaris van Justitie è diventato competente per le questioni relative all’immigrazione, ha negato la concessione del permesso di soggiorno temporaneo ai coniugi Elgafaji. Egli ha in particolare ritenuto che essi non avessero provato in modo sufficiente le circostanze invocate e, pertanto, non avessero dimostrato il rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla quale essi asserivano di essere esposti nel loro paese d’origine. Ne ha dedotto che la loro situazione non rientrasse nella sfera di applicazione dell’art. 29, n. 1, lett. b), della Vw 2000.
LaPrevidenza.it, 18/02/2009
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