martedì, 13 ottobre 2026

I criteri per il calcolo del danno morale ai genitori conseguente a trattamento sanitario del neonato

Corte di appello Napoli sez. VIII, sentenza 12.4.2021, n. 1345

 

REPUBBLICA ITALIANA
INOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte d'appello di Napoli VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati...

OMISSIS

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato in data 17.9.2010, (...) e (...), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore (...), nonché sulle figlie (...) e (...), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la (...) S.p.A. e la Regione Campania, per sentirne riconoscere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nella produzione dell'evento avvenuto in data 03.12.2004, allorché (...) veniva sottoposta ad intervento chirurgico di taglio cesareo, dando alla luce il figlio (...).

A fondamento della domanda, gli attori deducevano che al citato neonato, dopo la nascita, veniva diagnosticata una ipomobilità del braccio sinistro, da ascriversi ad incongrue manovre nell'espletamento del parto da parte dei sanitari della convenuta struttura.

Il giudizio si svolgeva nel contraddittorio, oltre che degli originari convenuti, anche della dott.ssa (...), che la Casa di Cura aveva chiesto di poter chiamare in causa al fine di ripartire con la medesima, quale medico che aveva effettuato l'intervento di taglio cesareo, la responsabilità dell'evento dannoso, nonché di (...) S.p.A., compagnia assicurativa che la (...) otteneva di chiamare in giudizio, al fine, in ipotesi di affermata fondatezza della domanda attorea, di essere tenuta indenne e manlevata.

All'esito del giudizio, che istruiva sulla scorta di una prima CTU medico legale e, dopo averne disposto la rinnovazione, in accoglimento di un'istanza in tal senso avanzata dagli attori, di una seconda indagine peritale, il Tribunale affermava la responsabilità della convenuta (...) S.p.A. e della chiamata in causa, dr.ssa (...), quale componente dell'equipe medica che procedette al taglio cesareo, nella causazione dei danni sofferti dal piccolo (...) per la non corretta gestione del travaglio e del parto. Per l'effetto, condannava le suddette parti, in solido, al risarcimento dei danni sofferti dagli attori, nella qualità di esercenti la potestà sul figlio (...), liquidando agli stessi, a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea sofferto dal minore, il complessivo importo di euro 11.520,00.

Il Giudice rigettava, invece, le domande di risarcimento dei danni proposte dagli attori, sia quali genitori degli altri due figli minori, sia in proprio.

Escludeva, inoltre, di poter ravvisare qualsivoglia responsabilità, in relazione al dedotto evento di danno, in capo alla Regione Campania e rigettava, quindi, la domanda contro la stessa proposta dagli attori.

In accoglimento della domanda di manleva, condannava (...) a tenere indenne la dr.ssa (...) di quanto dalla stessa dovuto agli attori in forza della medesima sentenza.

In ordine alle spese di lite, infine, valorizzando l'accoglimento solo parziale della domanda, ne disponeva la compensazione per la metà, condannando la Casa di Cura e la (...) a rifondere agli attori la residua metà. Disponeva, inoltre, che le spese relative alle CTU restassero a carico degli attori nella misura della metà, mentre per la residua parte le poneva a carico della Casa di Cura e della (...). Condannava, poi, (...) alla rifusione delle spese processuali in favore della (...). Compensava, inoltre, le spese nel rapporto tra attori e Regione Campania.

Avverso l'indicata pronuncia, che per pacifica deduzione degli attori non veniva notificata ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., (...) e (...) interponevano tempestivo appello, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., con atto ritualmente notificato a (...) S.p.A., (...), (...) S.p.A., nonché, ai soli fini di litis denuntiatio, alla Regione Campania, in data 8.9.2017, per l'udienza del giorno 26.1.2018.

Nell'impugnare la sentenza, limitatamente al capo con il quale erano state interamente rigettate le domande di risarcimento da essi proposte iure proprio ed a quello relativo alla liquidazione delle spese processuali, gli appellanti concludevano nei termini dinanzi testualmente riportati.

Si costituivano le parti appellate, ad eccezione della Regione Campania, resistendo, ciascuna per quanto di ragione, all'avversa impugnazione e concludendo come da rispettivi atti difensivi.

All'udienza di prima comparizione del 26.1.2018, la Corte, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, al 27.9.2019, udienza che, all'esito di rinvio d'ufficio, veniva differita al 15.1.2021.

Detta udienza, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, veniva celebrata nella forma cartolare della trattazione scritta, ex art. 221 comma 4 del d.l. n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020.

Quindi, all'esito della stessa, la Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 co. I c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 6.4.2021.

Infine, depositati dalle parti gli scritti finali, nei quali le stesse ribadivano le rispettive deduzioni, scaduti i termini concessi alle parti, il fascicolo veniva poi rimesso al Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda di risarcimento dei danni, che gli attori avevano proposto, sia in proprio che quali legali rappresentanti delle altre due figlie minori, (...) e (...).

Nel motivare il rigetto, in parte qua, delle domande, il Tribunale osservava: "... Nulla può essere invece riconosciuto ai genitori del summenzionato minore ed alle sorelle dello stesso, a titolo di danno psichico, atteso che non è stata fornita alcuna prova di tale dedotta menomazione. Si osserva in merito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003).

Si evidenzia, altresì, che la sofferenza morale può essere autonomamente risarcita solo quando si tratti di sofferenza soggettiva in sé considerata, e non allorquando la stessa assurga a componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare, come invece è stato dedotto nel caso che ci occupa (cfr. pagina 8 del libello citatorio) degenerazioni patologiche della sofferenza. In presenza di queste ultime, infatti, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente, con conseguente onere probatorio a carico della parte che ne invoca il ristoro. Onere non assolto nella fattispecie in lite dagli attori (...) e (...), sia in proprio che nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori (...) e (...), mancando qualsivoglia supporto medico legale attestante il solo dedotto danno psichico. A nulla rileva, peraltro, che il CTU, nella relazione peritale riconosca un adeguato ristoro per il patema d'animo sofferto dai genitori, non essendo vincolati le considerazioni dell'ausiliare, soprattutto quando sfociano in considerazioni di pertinenza del magistrato.

Sotto il profilo del danno patrimoniale atteso che non sono state documentate spese mediche sostenute per la cura del minore in parola e considerato, altresì, che neppure è prevedibile, alla stregua della espletata CTU, una futura ridotta capacità lavorativa dell'(...), nulla si riconosce per tale causale".

2. Giova premettere che gli appellanti non hanno impugnato il rigetto delle domande da essi proposte nella qualità di genitori delle due figlie, (...) e (...), come pure il mancato accoglimento di alcuni dei capi di domanda proposti nella qualità di genitori del figlio, (...).

In ordine a tali capi di sentenza si è quindi formato il giudicato.

Con il primo motivo di appello, gli istanti censurano la sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha disatteso la domanda di risarcimento dei danni da essi proposta in proprio.

Assumono come, nella specie, "... le sofferenze patite in proprio dai genitori appaiono incommensurabili, tenendo conto della notevole gravità dell'illecito (art. 590 c.) dell'intensità dello shock e delle gravi pene patite e patende rivivendo l'inaccettabile gravissimo illecito e soffrendo per la convivenza con il congiunto invalido e bisognoso di cure e peculiare assistenza ed attenzione In particolare, contrariamente a quanto asserito apoditticamente dal Tribunale, dalla CTU si desume che certamente i due genitori hanno sofferto un patema d'animo a causa del l'invalidità del figlioletto.

Pertanto, ammesso e non concesso che non possa configurarsi un danno biologico nella percentuale del 10% per ciascuno come da comuni pareri medico legali, non può negarsi che gli stessi abbiano subìto , come espressamente allegato in tutti i propri scritti, ingenti sofferenze morali ed un radicale mutamento in peius della vita a seguito della nascita del loro terzogenito, che il Tribunale ha omesso di tener conto.

Si può presumere lo shock degli attori quando appresero che (...) Francesco, a causa dell'erronea condotta medica, aveva una paresi al braccio sinistro.

... Dunque, non si comprende come possa il G.O.T. aver apoditticamente affermato che gli attori non avrebbero allegato e provato non solo un danno psichico, ma addirittura anche quello morale ed esistenziale, e soprattutto senza ammettere la suddetta prova testi e la CTU psichica sui genitori!!! ...

Peraltro, anche senza espletare mezzi istruttori, è così evidente che, dopo l'inaspettato evento dannoso e le lunghe terapie riabilitative, i rapporti familiari sono stati stravolti ed i coniugi hanno patito notevoli sofferenze psichiche e morali e la lesione di ogni aspetto dell'esistenza e del rapporto parentale.

Quindi, gli stessi hanno dovuto modificare totalmente gli spazi che prima dedicavano agli aspetti relazionali del vivere, con ripercussioni sul loro equilibrio psichico ed esistenziale e, dunque, con conseguenti lesioni dei diritti costituzionali inviolabili all'integrità morale, ad avere una famiglia regolare, ad avere un'esistenza serena e positive relazioni sociali e lavorative, al fine di realizzare anch'essi appieno la propria personalità.

Sussiste infatti anche un'incisione massiccia su tutti gli aspetti dell'esistenza, diversi dalla sofferenza e dalla salute, in quanto è avvenuto un "rovesciamento forzato dell'agenda", ossia una radicale trasformazione delle prospettive di vita del nucleo familiare che si è trovato esposto a dover misurare la propria vita quotidiana, l'esistenza concreta, con la presenza del congiunto traumatizzato, con tutte le ripercussioni che ne conseguono, anche in ambito lavorativo".

Ed ancora, ad avviso degli appellanti, "... v'è certamente una compromissione della capacità lavorativa dei suoi congiunti, che pure il G.O.T. ha omesso di valutare'', in quanto "... gli stessi hanno dovuto limitare la propria attività lavorativa per poter assistere il piccolo".

Infine, lamentano che "... Circa le spese mediche sostenute e da sostenere ... il Tribunale ha omesso di considerare quelle future e comunque che, nella specie, il CTU ha affermato che "Vanno, inoltre, riconosciute le spese sostenute per la necessaria riabilitazione", per cui, anche se non totalmente documentate ed a prescindere dagli oneri a carico del SSN, parte attrice ha dovuto e dovrà affrontare necessarie spese mediche a causa della sindrome psico-fisica patita dal piccolo per quantomeno un importo di Euro 200 mensili ...".

3. Ciò posto, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa di (...), per una pretesa violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.

In diritto giova premettere che, come affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 16/11/2017, n. 27199), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Facendo applicazione di tale principio, l'appello in esame è ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Deve, altresì, escludersi che il giudizio possa, come auspicato dalla difesa della Casa di Cura, essere definito con una declaratoria di inammissibilità da emettersi ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.

Sul punto deve rilevarsi che questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, abbia, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.

In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez. 3 -, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).

Tanto premesso e venendo al merito, l'appello non è fondato nella parte in cui lamenta l'erroneo mancato accoglimento della domanda, proposta in proprio dai genitori del piccolo (...) An., intesa a conseguire il risarcimento dei danni biologico, da perdita di chanches lavorative e per spese mediche.

Invero, con riguardo alla prima di tali voci di danno, è sufficiente osservare che, del tutto condivisibilmente, il Giudice abbia disatteso la pretesa, valorizzando la totale assenza di qualsivoglia dimostrazione, da parte dei danneggiati, della dedotta compromissione del loro equilibrio psichico, in ipotesi manifestatasi a seguito della nascita del figlio (...) e delle difficoltà connesse al parto.

Venendo in rilievo un presunto danno biologico, era precipuo onere degli attori fornire la prova documentale della lesione, mediante la produzione delle certificazioni sanitarie attestanti l'insorgere, il decorso e le cure della patologia di natura psichica da essi lamentata.

Del resto, l'evidenziata lacuna istruttoria non potrebbe di certo essere colmata mediante il ricorso all'ausilio di un esperto, perché, pur in caso di CTU percipiente, quale normalmente si ritiene sia quella in ambito medico legale, incombe pur sempre sul danneggiato, allegare in maniera specifica i fatti costitutivi della pretesa, oltre che offrire la documentazione (nella specie sanitaria) da sottoporre all'esame del CTU, per la formulazione di un suo motivato giudizio (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 3717 del 08/02/2019).

Né, invero, nel sottoporre a censura la sentenza, gli appellanti hanno in maniera puntuale indicato le risultanze documentali che sarebbero idonee a comprovare la dedotta menomazione.

Del pari infondata è la doglianza afferente il danno patrimoniale.

Invero, quanto alla dedotta contrazione della capacità lavorativa, la domanda si rivela assolutamente generica, essendo finanche mancata l'indicazione dell'attività all'epoca espletata da (...). Né, invero, la pur documentata necessità di assistere il figlio nei primi anni di vita può, di per sé sola, consentire di ritenere provato il danno, quando, come accaduto nella specie, la parte non si sia premurata di allegare in maniera specifica le concrete ripercussioni, che la pur dolorosa vicenda familiare aveva avuto sullo proprie aspettative di crescita professionale.

Con riguardo alla posizione della Di., la pacifica qualità di soggetto non occupato, che la stessa rivestiva nell'arco di tempo in questione, rende, in radice, infondata la pretesa e comunque va, ad abundantiam, osservato come alcuna specifica allegazione sia stata sul punto operata, in ordine a pretesi esborsi causalmente riconducibili all'evento (si pensi, a titolo esemplificativo, alla pur ipotizzabile necessità di farsi assistere da terzi, nell'evasione delle faccende domestiche).

In ordine agli esborsi sostenuti per le prestazioni sanitarie e riabilitative, cui il figlio minore veniva pacificamente sottoposto nei suoi primi anni di vita e fino alla guarigione, la doglianza è del pari destituita di fondamento.

Infatti, come correttamente osservato dal primo Giudice, la prova sul punto è risultata assolutamente carente. Né, al riguardo, è sufficiente richiamare l'affermazione del CTU, secondo cui andrebbero riconosciute le spese sostenute per la riabilitazione, incombendo pur sempre sui danneggiati l'onere di documentarle in maniera puntuale.

Del resto, trattandosi di un danno che la parte era agevolmente in condizione di provare, mediante la produzione in giudizio delle relative ricevute, risulta, senz'altro, preclusa la possibilità di procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso.

5. La doglianza è, invece, meritevole di accoglimento, nella parte relativa all'omessa liquidazione del danno morale, sofferto in proprio dai genitori.

Al riguardo si deve premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce "... duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico - relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico - legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico - legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medicolegale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, successivamente confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018) ...

In caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico - relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita).

È in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale ...) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.

Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato..., o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.

... Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello dinamico - relazionale, ... un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche" (cfr. Cass. civ. n. 28989/19).

Alla stregua dei richiamati principi, la sentenza impugnata va, in parte qua, riformata.

Invero, il Giudice ha disatteso la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata dai genitori in proprio, osservando che, nel caso di specie, gli attori non avessero allegato la sofferenza intima patita in conseguenza delle lesioni riportate dal figlio (...), ma solo la degenerazione di tale sofferenza in una compromissione del proprio equilibrio psichico e, quindi, un danno biologico.

L'affermazione tradisce un non corretto apprezzamento, da parte del primo Giudice, della domanda, come articolata dagli attori nella citazione introduttiva. Ed invero, proprio alla pagina 8 di tale scritto, si rinviene, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, la chiara deduzione secondo la quale i genitori del piccolo (...), in conseguenza dei danni riportati dal bambino per l'incongruo trattamento sanitario prestato alla gestante prima e durante il parto, avevano patito un danno esistenziale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita, ed una sofferenza interiore, che era stata particolarmente intensa allorquando, subito dopo la nascita, avevano appreso dai medici delle condizioni del figlio.

Gli attori avevano, cioè, puntualmente allegato entrambi i profili del danno non patrimoniale, sui quali ci si è dinanzi soffermati, nel richiamare gli esiti della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia, costituiti dalla sofferenza interiore vissuta nel momento in cui apprendevano la sgradita notizia delle condizioni di salute in cui il figlioletto versava subito dopo la nascita, nonché dalle ripercussioni che la necessità di fronteggiare la nuova realtà aveva avuto sulla vita di entrambi i genitori.

Ciò posto in ordine al profilo assertivo, la pretesa deve ritenersi poi fondata. Invero, a tal fine debbono, in via presuntiva, valorizzarsi, anzitutto, la giovane età dei genitori (avendo, rispettivamente, il padre 39 e la madre 37 anni alla data in cui veniva alla luce (...)), la tenerissima età di quest'ultimo e la presenza, nel nucleo familiare, di altre due figlie minori. Tali condizioni hanno ragionevolmente suscitato nei primi sentimenti di profonda prostrazione ed angoscia, nell'apprendere dai sanitari, subito dopo la nascita, la notizia di una ipomobilità del braccio sinistro e nel maturare, poi, a seguito di successivi approfondimenti diagnostici, la consapevolezza che il figlio avesse riportato una "paresi ostetrica" dell'arto superiore sinistro.

E', infatti, innegabile come, specie in considerazione dell'esito favorevole tutt'altro che scontato di siffatta condizione patologica, al momento in cui gli istanti ne venivano a conoscenza, del tutto comprensibilmente sia in essi insorta una condizione di malessere interiore particolarmente intensa, tenuto, altresì, conto della tenerissima età del figlio, del naturale sentimento di protezione verso lo stesso, dell'angoscia suscitata da una prospettiva di vita penosa per il proprio congiunto e dalle minori attenzioni che, nello scenario meno auspicabile, si sarebbero potute riservare alle altre figlie minori.

Del resto, a conferma della particolare intensità del patema d'animo sofferto dagli appellanti, milita l'ulteriore rilievo per cui l'incertezza, circa le condizioni di salute del figlio, sia ragionevolmente cessata solo quando, dagli specialisti che avevano in cura il minore, veniva accertato il completo recupero della motilità della spalla sinistra. Tale situazione, nella quale è assolutamente plausibile ipotizzare nei genitori l'insorgere di uno stato di accentuata preoccupazione, di fronte alla non remota possibilità di un mancato completo recupero della totale efficienza dell'arto, si è protratta, secondo il CTU del primo Giudice, per un arco temporale non privo di significato, pari a 16 mesi circa, dal dicembre 2004, epoca della nascita, al maggio 2006 (cfr. CTU prof. Vacchiano, pag. 13, allegata in copia alla produzione degli appellanti).

Invero, dalla medesima CTU emerge, in maniera evidente, come nell'indicato lasso di tempo, il minore sia stato sottoposto a cicli di terapia, con cadenza di tre alla settimana, e che, solo grazie al favorevole esito delle cure ed alle corrette indicazioni terapeutiche degli specialisti, si riusciva ad ottenere il completo recupero della funzionalità dell'arto (cfr. CTU pag. 11).

Peraltro, ulteriore dimostrazione della fondatezza della pretesa si trae dal passaggio della CTU, nel quale l'ausiliare del primo Giudice, mostrando di ritenere tutt'altro che inverosimile la sofferenza patita dai genitori, affermava come fosse congruo riconoscere un adeguato ristoro per il temporaneo patema d'animo, dai medesimi sofferto in ragione della vicenda clinica poi felicemente evoluta.

Deve, invece, escludersi che, nell'ipotesi in esame, sia emersa una prova sufficientemente credibile di un radicale e duraturo sconvolgimento delle abitudini di vita (tale da integrare la componente dinamico relazione del danno in esame), in ragione della durata, tutto sommato, contenuta del periodo, durante il quale il congiunto ha sofferto per la lesione della propria integrità, nonché del (dal medesimo CTU personalmente constatato) pieno recupero dell'integrità psicofisica del minore.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il danno morale sofferto dagli odierni appellanti, quale diretta conseguenza della lesione alla salute patita dal figlio (...), può essere, in via equitativa, stimato nell'importo, già determinato all'attualità, di euro 7.500,00 ciascuno.

Su tale somma, oggetto di obbligazione di valore, spettano, al fine di ristorare il cd. danno da ritardato adempimento, gli interessi compensativi al tasso legale codicistico, da calcolare sulla somma predetta, previamente devalutata, secondo indici Istat al 3.12.2004, ed anno per anno rivalutata, in applicazione dei ridetti indici, sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

7. L'accoglimento del primo motivo di appello, impone, in conformità a quanto in proposito richiesto dalla difesa della dott.ssa (...), di estendere la statuizione di condanna alla manleva, emessa dal Giudice di primo grado a carico di (...), anche agli importi in questa sede riconosciuti.

Infatti, il capo della sentenza di primo grado, con il quale il Tribunale, in accoglimento della domanda di manleva, condannava (...) a tenere indenne, l'indicata sanitaria, di quanto dalla stessa dovuto agli attori, in difetto di appello incidentale da parte della predetta compagnia assicurativa, è passato in giudicato. Pertanto, l'obbligo della manleva deve intendersi esteso ai maggiori importi come in questa sede determinati, incluse, ovviamente, anche le spese processuali di primo e di secondo grado, che la (...) sarà tenuta a corrispondere ai danneggiati. E ciò perché, a norma dell'art. 336 c.p.c., la riforma del capo di sentenza concernente la quantificazione del danno determina, nella specie, effetti anche in relazione alla statuizione, da quel capo dipendente, relativa alla manleva, il contenuto della quale viene a determinarsi in rapporto alle somme dovute dall'assicurata ai danneggiati.

8. L'esame del secondo motivo di appello, con il quale gli istanti, lamentandone un'incongrua ed immotivatamente penalizzante liquidazione, censurano il capo della sentenza relativo al governo delle spese processuali, deve ritenersi assorbito.

Infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).

Nel caso di specie, nel rapporto tra gli attori originari e le parti, Casa di Cura e dott.ssa (...), le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza delle odierne appellate, tenuto conto dell'accoglimento, ancorché non integrale, della domanda.

Nulla sulle spese processuali dell'appello, quanto al rapporto tra gli appellanti e la Regione Campania, cui l'atto di appello era notificato a solo fini di litis denuntiatio.

Del pari nessuna statuizione in punto di spese dell'appello si impone in ordine al rapporto tra gli appellanti ed (...), posto che, nei confronti di quest'ultima, alcuna pretesa veniva rivolta dai danneggiati.

La riforma, in punto di quantum, del capo dell'impugnata sentenza, relativo alla domanda di manleva proposta dalla (...) verso (...), comporta che anche la statuizione delle spese processuali, operata dal primo Giudice in applicazione di uno scaglione di valore inferiore, debba essere rivisitata, tenuto conto della necessità, per quanto appresso si dirà, di applicare lo scaglione superiore.

Le spese processuali del giudizio di primo grado vengono liquidate, nella misura di seguito indicata, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, nel quale, tenendo conto dell'importo complessivamente riconosciuto, a titolo di danni sofferti dagli attori in proprio e quali legali rappresentanti del figlio (...), si colloca il decisum.

Viceversa, quanto al giudizio di appello, le spese processuali vanno liquidate applicando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, atteso che, entro tale forbice, rientra il decisum della fase di impugnazione, pari alla differenza tra quanto in totale accordato ai danneggiati e quanto ad essi era stato riconosciuto dal Tribunale.

Tanto in relazione al primo che al secondo grado, le spese processuali, nel rapporto tra i danneggiati, da un lato, la Casa di Cura e la (...), dall'altro, vengono liquidate con applicazione dei compensi tabellari medi, adeguati al numero ed alla complessità delle questioni trattate, alla natura ed al pregio dell'attività difensiva in concreto espletata, salvo che in relazione alle fasi di trattazione/istruttoria e decisoria dell'appello, rispetto alle quali, stante la ridotta attività difensiva in concreto svolta (quanto alla fase decisoria, sostanzialmente ripetitiva del contenuto dei precedenti atti difensivi) si giustifica l'applicazione dei minimi.

Nel rapporto (...)/(...), le spese di entrambi i gradi vengono liquidate con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputarsi adeguati alla natura ed all'oggetto dell'attività difensiva in concreto svolta.

Pertanto, con riguardo al rapporto tra gli appellanti, da un lato, la Casa di Cura e la (...), dall'altro, le spese andranno liquidate come segue, ritenendo dovuti i compensi in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisoria: 
a) per il primo grado deve liquidarsi l'importo di euro 600,00 (corrispondente a quanto liquidato dal primo Giudice, al netto della disposta compensazione per la metà) per esborsi e quello di euro 7.254,00 per compenso;

b) per l'appello quello di euro 804,00 per esborsi e quello di euro 3.887,00 per compenso.

Nel rapporto, (...)/(...), andranno, in relazione alle medesime fasi di cui sopra, liquidati i seguenti importi: a) per il primo grado euro 100,00 per esborsi (corrispondente a quanto liquidato dal primo Giudice, al netto della disposta compensazione per la metà) ed euro 3.972,00 per compenso; b) per l'appello euro 3.118,00 per compenso.

Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alle CTU, come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno poste a definitivo carico della Casa di Cura e della dott.ssa (...), in solido tra di loro, ed in egual misura nei rapporti interni.

Né, invero, appare congruo addossare, sia pure in parte, agli attori l'onere di tali spese, valorizzando l'accertata insussistenza di postumi invalidanti a carico del minore, ove si consideri che il secondo dei consulenti, nominati dal Tribunale, non solo ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari, dai quali la Di. venne assistita in occasione della nascita del figlio (...), ma ha, altresì, evidenziato come solo grazie alla capacità degli specialisti, dai quali il bambino è stato costantemente seguito nei primi anni di vita ed all'esito favorevole delle cure praticate, la patologia, da cui lo stesso era affetto, abbia avuto una prognosi favorevole.

Le spese processuali di entrambi i gradi vanno distratte in favore degli avvocati, (...) e (...), per l'appellante, (...), per l'appellata (...), dichiaratisi antistatari.

La ritenuta, ancorché parziale, fondatezza dell'appello, determina, ovviamente, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta, nei confronti degli stessi, da parte di (...).

 P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:

a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna (...) S.p.A. e (...), in solido tra di loro, a pagare, in favore di (...) e (...), in proprio, l'importo di euro 7.500.00 ciascuno, oltre interessi come indicato in parte motiva;

b) condanna (...) S.p.A. e (...), in solido tra di loro, alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese processuali, che, in relazione al giudizio di primo grado, liquida in euro 600.00 per esborsi, euro 7.254,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, ed, in relazione al giudizio di appello, liquida in euro 804,00 per esborsi, euro 3.887.00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati (...) e (...);

c) condanna (...) S.p.A. alla rifusione, in favore di (...), delle spese processuali, che, in relazione al giudizio di primo grado, liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 3.972,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, ed, in relazione al giudizio di appello, liquida in euro 3.118,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato (...);

d) pone le spese relative alle CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a definitivo carico di (...) S.p.A. e (...), in solido tra di loro;

e) conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Così deciso in Napoli l'8 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2021.
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LaPrevidenza.it, 21/06/2021

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