Cassazione civile , sez. I, sentenza 17.7.2009 n. 16800
Con sentenza del 6 aprile 2005, il Tribunale di Ravenna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di V.L. E A.M. E respingeva la domanda di questa di assegno divorzile a carico dell’ex coniuge, ritenendo le parti entrambe economicamente autosufficienti e condannando la donna al pagamento delle spese di causa.
Contro tale pronuncia proponeva appello la M., per il mancato riconoscimento, in suo favore, dell’assegno di divorzio e censurando la condanna alle spese subita in primo grado: la Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’8 novembre 2005, ha rigettato il gravame e condannato l’appellante alle spese del grado.
In primo grado la domanda di assegno della M. era stata respinta perché il V. aveva dedotto che, dopo la separazione consensuale del omissis nella quale si era concordato un suo contributo al mantenimento della moglie di L. 350.000 mensili, essendo stata a lui assegnata la casa familiare, di cui fruiva come dipendente dell’Azienda agricola omissis che ne era proprietaria, egli era andato in pensione e aveva quindi ridotto i suoi redditi, ricevendo mensilmente la somma di Euro 852,00, che non gli consentiva di corrispondere alcunché alla M. che, come operaia stagionale agricola percepiva un reddito mensile maggiore del suo di Euro 1.200,00 circa, contribuendo oltre tutto l’ex marito al pagamento delle rate di acquisto dell’auto della figlia K..
La M., in primo grado, aveva replicato a tali deduzioni del V., affermando che lo stesso aveva ricevuto il trattamento di fine rapporto nel omissis di L. 47.000.000 e nulla le aveva riconosciuto per tale introito, e comunque svolgeva attività di lavoro retribuito in nero; il tribunale aveva respinto la domanda di assegno per la posizione economico – patrimoniale sostanzialmente pari delle parti alla data della pronuncia del divorzio.
LaPrevidenza.it, 15/10/2009
089757100
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