Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 16.9.2008
I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o gli aventi titolo ai sensi del medesimo articolo, presentano richiesta della Carta Acquisti al Gestore del servizio secondo modelli predisposti dal Soggetto Attuatore.
2. Il Gestore del servizio, previa verifica della sua conformita', comunica la richiesta per via telematica al Soggetto Attuatore e consegna al richiedente una Carta Acquisti, priva di disponibilita' finanziaria, intestata al Beneficiario ovvero al suo avente titolo, fermo restando che solo con l'accreditamento di cui all'art. 9 si verifica l'ammissione ai benefici della Carta Acquisti.
LaPrevidenza.it, 02/12/2008
0883349269
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Avvocato
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