martedì, 13 ottobre 2026

Bonus internet, il testo del decreto

Ministero dello sviluppo economico, decreto 7.8.2020

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO  ECONOMICO  DECRETO 7 agosto 2020  Piano voucher sulle famiglie a basso reddito. (20A05280)

(GU n.243 del 1-10-2020)

IL MINISTRO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Strategia italiana per la banda ultra larga, approvata dal  Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, in coerenza con l'Agenda  europea 2020, la quale definisce i principi posti a base delle  iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra  larga per gli anni 2014-2020, affidando al Ministero dello sviluppo  economico l'attuazione delle misure previste e prevedendo, altresi',  un Comitato interistituzionale con le funzioni di definire le linee  di indirizzo per coordinare e monitorare l'attuazione della strategia  italiana per la banda ultra larga;  Visto l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra  Ministero dello sviluppo economico, Invitalia S.p.a. e Infratel  Italia S.p.a., «che definisce le modalita' di collaborazione per la  realizzazione delle attivita' inerenti il potenziamento della rete  infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte  le zone sottoutilizzate del Paese»;  Vista la delibera del Comitato interministeriale per la  programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante  «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la  diffusione della banda ultra larga», come integrata dalla delibera  Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 6 del  1° maggio 2016, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione  2014-2020 - Modifica della delibera Comitato interministeriale per la  programmazione economica n. 65/2015 (Piano diffusione banda ultra  larga)»;  Visto l'Accordo quadro dell'11 febbraio 2016 redatto ai sensi  dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e della  delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 6  agosto 2015, n. 65 tra il Governo, le regioni e le Province autonome  di Trento e Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul  territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020;  Visto l'aiuto di Stato SA.41647 (2016/N) «Strategia banda ultra  larga» approvato con decisione del 30 giugno 2016 C(2016)3931 con la  quale la Commissione europea ha ritenuto l'aiuto compatibile con la  normativa europea sugli aiuti di Stato;  Vista la delibera del Comitato interministeriale per la  programmazione economica (CIPE) n. 6 del 1° maggio 2016;  Vista la delibera del Comitato interministeriale per la  programmazione economica (CIPE) n. 71 del 7 agosto 2017 con la quale,  tra l'altro, in attuazione del punto 4.3 della delibera n. 65/2015,  vengono assegnati, a valere sulle risorse FSC relative al periodo di  programmazione 2014-2020, 1,3 miliardi di euro al Ministero dello  sviluppo economico per interventi a sostegno della domanda;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15  novembre 2019 registrato dal competente organo di controllo il 20 novembre 2019, ricostitutivo del Comitato banda ultra larga;  Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea;  Visto il regolamento (UE) 283/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti  transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni;  Visto il regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 25 ottobre 2017 recante modifica dei regolamenti (UE)  1316/2013 e (UE) 283/2014 sulla promozione della connettivita'  internet nelle comunita' locali;  Vista la Comunicazione della Commissione europea recante  Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in  materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a  banda larga (2013/C 25/01), del 26 gennaio 2013;  Vista la Comunicazione del 14 settembre 2016, «Connettivita' per un  mercato unico digitale competitivo: verso una societa' dei Gigabit  europea», della Commissione europea al Parlamento europeo, al  Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato  delle regioni;  Vista l'indagine conoscitiva dell'8 novembre 2014 su «Concorrenza  statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle  prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda  larga e ultra-larga», svolta congiuntamente da Autorita' garante  della concorrenza e del mercato e Autorita' per le comunicazioni;  Considerato che, nel contesto dell'emergenza sanitaria determinata  da COVID-19, i collegamenti internet a banda ultralarga costituiscono  il presupposto per l'esercizio di diritti essenziali,  costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio, al  lavoro, nonche' di assicurare la stessa sopravvivenza delle imprese;  Ravvisato che, nel suddetto contesto di emergenza sanitaria, al  fine di garantire l'accesso ad internet in banda ultra larga alle  famiglie meno abbienti e' emersa l'esigenza di garantire loro, oltre  ai servizi di connettivita' ad almeno 30 Mbit/s, anche i dispositivi  necessari per fruire di tali servizi, quali tablet o personal  computer;  Visti i verbali delle riunioni del 5 maggio 2020 e del 24 giugno  2020 nell'ambito delle quali il Comitato per la Banda ultra larga -  CoBUL ha approvato un intervento (di seguito denominato «Piano  voucher per famiglie meno abbienti») di sostegno alla domanda  finalizzato a favorire la disponibilita' di connessione a internet ad  almeno 30 Mbit/s da parte di famiglie con ISEE inferiore ai 20.000  euro;  Vista la comunicazione inoltrata dal Ministro Stefano Patuanelli al  Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager in data 8  maggio 2020 e il piano di interventi ad essa allegato;  Vista la segnalazione dell'Autorita' Garante della concorrenza e  del mercato, del 1° luglio 2020, relativa allo «Sviluppo delle  infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultra  larga in un'ottica di promozione degli investimenti e tutela di un  necessario gioco concorrenziale», inviata al Ministero dello sviluppo  economico, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;  Vista la decisione n. C(2020)5269 final, del 4 agosto 2020, con la  quale la Commissione europea ha ritenuto la misura a sostegno della  connettivita' per le famiglie meno abbienti compatibile con la  normativa europea sugli aiuti di Stato;  Ritenuto che alle attivita' funzionali al raggiungimento degli  obiettivi oggetto del presente decreto possa provvedere Infratel  Italia S.p.a., societa' in house del Ministero dello sviluppo  economico;

Decreta:


Art. 1 - Oggetto

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano voucher  per famiglie meno abbienti ed affida la realizzazione delle relative  attivita' ad Infratel Italia S.p.a.


2. Il Piano voucher per famiglie meno abbienti e' un intervento di  sostegno alla domanda per garantire la fruizione di servizi di  connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie  con ISEE inferiore ai 20.000 euro.


Art. 2 Risorse finanziarie

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati a  valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione  2014-2020 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la  programmazione economica 7 agosto 2017, n. 71, per un ammontare  massimo di risorse pari a 204.000.000 euro (comprensivi di Iva).  2. Per la realizzazione delle attivita' previste dall'art. 1 e'  riconosciuta ad Infratel Italia S.p.a., a titolo di rimborso dei  costi diretti e indiretti per acquisti di beni e servizi, una somma  fino al 2% della voce di spesa di cui al comma 1. Tali costi saranno  oggetto di rendicontazione analitica annuale da parte di Infratel  Italia S.p.a.


Art. 3 Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

1. Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro e' riconosciuto  un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo  di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga  per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi  servizi di attivazione, nonche' per la fornitura dei relativi  dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.  2. Il contributo e' erogato, nel rispetto del principio di  neutralita' tecnologica, per la fornitura di servizi di connettivita'  ad almeno 30 Mbit/s in download alle famiglie che non detengono alcun  contratto di connettivita', ovvero che detengono un contratto di  connettivita' a banda larga di base, da intendersi, ai fini del  presente decreto, come inferiore a 30Mbit/s in download.  3. E' riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare  presente nella medesima unita' abitativa.  4. Nel caso in cui l'unita' abitativa sia servita da piu' di  un'infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo  devono stipulare contratti per i servizi di massima velocita' di  connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia  all'operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto  vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro  operatore.  5. E' ammessa la possibilita' di stipulare un nuovo contratto di  connessione utilizzando il valore del contributo che residua al  momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi  del contributo, purche' il nuovo contratto garantisca livelli di  servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente e senza  che il recesso da quest'ultimo comporti costi a carico del  beneficiario.  6. Il contributo non puo' essere concesso per l'attribuzione del  solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di  contratti di cui al comma 2.  7. Al fine di garantire coerenza del Piano con eventuali previi  interventi regionali, i contributi potranno essere erogati anche  tenendo conto di situazioni specifiche di singole Regioni correlate a  condizioni piu' svantaggiate di determinate aree territoriali, sulla  base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni.  8. I servizi di cui al comma 2, possono essere offerti da tutti gli  operatori che forniscono, a qualsiasi titolo, servizi internet su  reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download.


Art. 4 Durata

1. Il Piano voucher per famiglie meno abbienti avra' durata fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre un anno dall'avvio  dell'intervento.


Art. 5 Modalita' di attuazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico affida ad Infratel Italia  S.p.a., soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda  ultra larga, tramite convenzione, lo svolgimento delle attivita'  relative, tra l'altro, alla realizzazione e tenuta del portale  telematico di cui all'art. 6, comma 1, alle verifiche di cui all'art.  6, comma 4, alle procedure relative ai rimborsi da riconoscere agli  operatori di cui all'art. 7, comma 4.  2. Per la realizzazione del Piano, la Direzione generale per i  servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali  stipula con il soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. un'apposita  convenzione corredata da un disciplinare di rendicontazione e da un  disciplinare tecnico contenente il manuale operativo, che  costituiranno parte integrante della convenzione, approvata con  decreto del direttore generale della predetta Direzione.


Art. 6 Registrazione degli operatori e delle relative offerte commerciali

1. Gli operatori di cui all'art. 3, comma 8 che intendano offrire i  servizi di connettivita' nell'ambito del Piano voucher per famiglie  meno abbienti, devono iscriversi in un apposito Elenco, a partire  da trenta giorni dalla data di operativita' di un portale telematico  messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.  2. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco di cui al comma precedente,  gli operatori siglano un'apposita Convenzione con Infratel Italia  S.p.a. e dichiarano, sotto la propria responsabilita', di essere in  possesso dei titoli necessari per l'erogazione dei servizi di  comunicazione e che le offerte commerciali da essi proposte ai  beneficiari del contributo sono conformi ai livelli di servizio  individuati all'art. 3, commi 1 e 2. Essi sono tenuti altresi' a  dichiarare, sotto la propria responsabilita', che tali offerte  commerciali sono, per l'aspetto relativo ai servizi di connessione,  le medesime o migliorative, sotto il profilo della durata, dei  servizi e dei prezzi offerti, rispetto a quelle rivolte per gli  stessi livelli di servizio alla generalita' degli utenti, nonche' che  i dispositivi abbinati all'offerta, tablet o personal computer,  soddisfino i requisiti minimi previsti dal Manuale operativo di cui  all'art. 5, comma 2. Per le medesime finalita', gli operatori devono  anche garantire che i contratti stipulati avvalendosi del contributo  si intendono risolti allo scadere del periodo di durata dell'offerta,  fatta salva la possibilita' dei beneficiari di aderire ad offerte di  rinnovo, che gli operatori sono tenuti a proporre nei quarantacinque  giorni precedenti la data di scadenza del contratto e che dovranno,  perlomeno per i dodici mesi successivi, avere ad oggetto condizioni  uguali o migliorative rispetto a quelle previste dal contratto in  scadenza.  3. Le offerte commerciali di cui al comma 2 devono essere trasmesse  ad Infratel Italia S.p.a. tramite il portale telematico, nell'ambito  del quale e' attribuito, a ciascuna offerta, un codice  identificativo. Gli operatori si impegnano a garantire  l'aggiornamento sistematico nel portale telematico delle eventuali  successive modifiche apportate a dette offerte.  4. La registrazione nell'Elenco previsto dal comma 1 e' subordinata  al buon esito delle verifiche effettuate da Infratel Italia S.p.a.  rispetto a quanto dichiarato dagli operatori interessati e alla  documentazione dagli stessi fornita.


Art. 7 Procedura per il riconoscimento del contributo

1. Ai fini della fruizione del contributo, il beneficiario presenta presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli  operatori registrati nell'elenco di cui all'art. 6, apposita  richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identita' in  corso di validita' e da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di  cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso  nucleo, per la medesima unita' abitativa, non hanno gia' fruito del  contributo.  2. L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta,  inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel  Italia S.p.a.:  a. il codice fiscale e gli estremi del documento d'identita' del  beneficiario;  b. la dichiarazione relativa al valore dell'ISEE del proprio  nucleo di appartenenza;  c. il codice identificativo dell'offerta cui il beneficiario  intende aderire;  d. le caratteristiche tecniche del tablet o del personal computer  incluso nell'offerta;  e. copia del contratto stipulato con il beneficiario.  3. L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad  internet presso l'unita' abitativa del beneficiario, trasmette,  tramite il portale di cui all'art. 6, il verbale di consegna firmato  dal beneficiario, da cui emerga l'avvenuta attivazione del servizio e  l'avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonche' il  documento di attestazione del livello di servizio misurato.  4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di  cui al comma 3, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare sul conto  dedicato dell'operatore l'ammontare totale del contributo per ciascun  beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del  corretto svolgimento delle attivita' di erogazione del servizio. La  somma trattenuta a titolo di garanzia sara' restituita, previo  espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia  S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del  Piano disciplinato dal presente decreto.  5. La disponibilita' a livello regionale delle risorse finanziarie  di cui all'art. 2 e' aggiornata con cadenza giornaliera nell'ambito  del portale telematico.


Art. 8 Istruzioni operative

1. Le istruzioni operative per la fruizione dei contributi da parte  dei beneficiari e il manuale operativo di cui all'art. 5, comma 2  relativo agli adempimenti richiesti agli operatori sono pubblicate  sui siti internet istituzionali del Ministero dello sviluppo  economico e di Infratel Italia S.p.a. entro trenta giorni dalla data  di emanazione del presente decreto.


Art. 9 Controlli e cause di revoca

1. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di  Infratel Italia S.p.a., procede alla verifica a campione della  sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo,  nonche' della veridicita' e correttezza delle offerte commerciali dei  fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga,  anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle  autorita' competenti.  2. I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga  accertata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 decadono  dal beneficio loro riconosciuto.  3. Il mancato rispetto delle previsioni del presente decreto,  nonche' di quelle contenute nel Manuale operativo di cui all'art. 6,  comma 2, da parte degli operatori che offrono servizi di connessione  ad internet a banda ultra larga ne determina l'esclusione dal Piano  voucher per famiglie meno abbienti.


Art. 10 Disposizioni finali

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione  elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero e' incaricata  di dare esecuzione al presente provvedimento e di vigilare sulla  realizzazione delle relative attivita'.  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo  economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 833
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LaPrevidenza.it, 03/10/2020

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