martedì, 13 ottobre 2026

Avvio dell'anno scolastico in emergenza COVID-19, il decreto legge

Decreto-legge 8.9.2020 n. 111

 

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze  finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134)

(GU n.223 del 8-9-2020)

Vigente al: 9-9-2020



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;  Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre  misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da  COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di  lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli  studenti, nonche' per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la  sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per  imprese a Lampedusa e Linosa;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 3 settembre 2020;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei  Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle  infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute e per  le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con i Ministri del  lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione,  per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche  agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le  autonomie;

Emana  il seguente decreto-legge:


Art. 1

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale


1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e  regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e  consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in  conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19  di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge  16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre  che per le finalita' di cui al comma 1, dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel  limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto  pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti  per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti  all'attuazione delle misure di contenimento derivanti  dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e  le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del  COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il  trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo  ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della  capacita'.  2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma e' autorizzata  all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti  del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla  spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione  previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44,  comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla  definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia  autonoma per le finalita' indicate al comma 1 e alla conseguente  ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli  enti stessi.


Art. 2

Disposizioni in materia di trasporto scolastico


1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto  scolastico in conformita' alle misure di contenimento della  diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39,  comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonche' quelle  attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il  cui comunicato e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28  luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite  complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di  trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo'  destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel  limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel  2019.


Art. 3

Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento  dell'anno scolastico 2020-2021

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi  per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento  dell'anno scolastico 2020-2021, e' autorizzata la spesa di 3 milioni  di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le  risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti  locali per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a),  del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prioritariamente per  affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle  esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Con decreto  del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le  modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5  milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione  delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28  dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle  risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3,  comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in aggiunta alle  misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32,  comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero  dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per  ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la  realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione  straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini  didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.  Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste  dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.  Alle medesime finalita' il Ministero dell'istruzione destina  ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio,  in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del  decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro  dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo  di cui al primo periodo.


Art. 4

Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonche' interventi  finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e  della pesca, per Lampedusa e Linosa


1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i  versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed  assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21  dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e  interessi entro la medesima data. Resta ferma la facolta' di  avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli  articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili  prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.  Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.  2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti  misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da  COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attivita'  turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico,  agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa  e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo  9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali  agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa  dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di  aiuti di Stato per i settori interessati.  3. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di  cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite  di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le  attivita' culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche  agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto.  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa  di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai  relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al medesimo Ministero.


Art. 5

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il  periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per  contatti scolastici


1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione  di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo  corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente,  minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione  della ASL territorialmente competente a seguito di contatto  verificatosi all'interno del plesso scolastico.  2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa  essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla  misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente  all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo  corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di  anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL  territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi  all'interno del plesso scolastico.  3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e'  riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6,  un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa,  calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico  delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della  maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo  2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I  suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.  4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di  cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attivita'  di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita'  lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna  delle predette misure.  5. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere  riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi  entro il 31 dicembre 2020.  6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e' riconosciuto nel limite  di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora  dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione  ulteriori domande.  7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,  educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, e'  autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro  per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1,  primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive  modificazioni.  9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al  presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica.


Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione  in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  Dato a Roma, addi' 8 settembre 2020


MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei  ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e  delle finanze

Lamorgese, Ministro dell'interno

De Micheli, Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti

Azzolina, Ministro dell'istruzione

Speranza, Ministro della salute

Bonetti, Ministro per le pari  opportunita' e la famiglia

Catalfo, Ministro del lavoro e delle  politiche sociali

Dadone, Ministro per la pubblica  amministrazione

Franceschini, Ministro per i beni e  le attivita' culturali e per il  turismo

Bellanova, Ministro delle politiche  agricole alimentari e forestali

Boccia, Ministro per gli affari  regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato: Decreto_111_2020.pdf
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LaPrevidenza.it, 09/09/2020

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