venerdì, 16 ottobre 2026

Ape Sociale: pubblicato in gazzetta il regolamento di attuazione

D.p.c.m. 23.5.2017 n. 88

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2017, n. 88

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della  legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale. (17G00107)

(GU n.138 del 16-6-2017)

Vigente al: 17-6-2017

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017  e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione  generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della  medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle  condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al  compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, e' riconosciuta,  alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 della citata legge 11  dicembre 2016, n. 232, un'indennita' per una durata non superiore al  periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il  conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al  trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma  6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  Visto l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,  comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le  attivita' lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in  via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di  decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181 della medesima legge  le medesime attivita' lavorative non hanno subito interruzioni per un  periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che  le citate attivita' lavorative siano state svolte nel settimo anno  precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a  quello complessivo di interruzione;  Visto l'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennita' di  cui al comma 179 e' subordinata alla cessazione dell'attivita'  lavorativa e non spetta a coloro che sono gia' titolari di un  trattamento pensionistico diretto;  Visto l'articolo 1, comma 181, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale si stabiliscono l'importo mensile, il tetto  massimo, la cadenza della corresponsione ed il numero delle  indennita' mensili da corrispondere ai soggetti beneficiari;  Visto l'articolo 1, comma 182, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale vengono indicati i trattamenti e gli indennizzi  incompatibili con l'indennita' di cui al comma 179;  Visto l'articolo 1, comma 183, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale vengono stabilite le ipotesi di decadenza dal diritto all'indennita' di cui al comma 179;  Visto l'articolo 1, comma 184, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui agli  articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici di ricerca  che cessano l'attivita' lavorativa e richiedono l'indennita' di cui  al comma 179, i termini di pagamento delle indennita' di fine  servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di  cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e sulla base della disciplina vigente in materia di  corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;  Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge, la disciplina delle modalita' di attuazione delle  disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di  spesa annuali di cui al comma 186, della legge n. 232 del 2016, avuto  particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche  specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera  d); alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso  al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e alla relativa  documentazione da presentare a tali fini; alle disposizioni attuative  di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare  riferimento: all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al  comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14  della legge 7 agosto 1990, n. 241; alla disciplina del procedimento  di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare  per accedere al beneficio; alle comunicazioni che l'ente  previdenziale erogatore dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce  all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso  al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire  nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del  personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione  obbligatoria; alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente  previdenziale delle informazioni relative alla dimensione,  all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di  lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati  amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;  all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma 186; alle  forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di  assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio  di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di  lavoratori interessati;

Visto l'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al  riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 179 ed e' stabilito  che, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte  emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la  decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di priorita' in  ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180,  individuati con il presente decreto e, a parita' degli stessi, in  ragione della data di presentazione della domanda, al fine di  garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore al numero  programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione  speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017;  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a  il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione delle  disposizioni relative all'indennita' di cui all'articolo 1, commi da  179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito  denominata APE sociale), nel rispetto dei limiti di spesa annuali  previsti al comma 186 della medesima legge.

Art. 2 - Condizioni per l'accesso all'APE sociale

1. Puo' conseguire l'APE sociale il soggetto iscritto  all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed  esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato  l'attivita' lavorativa, non e' titolare di un trattamento  pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di eta' e si trova  in una delle seguenti condizioni:  a) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30  anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19,  comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per  licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o  risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di  cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha  concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la  disoccupazione a lui spettante;  b) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni  e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge,  la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente,  con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3,  comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l'assistenza alla  stessa persona con handicap in situazione di gravita' e' possibile  conseguire una sola APE sociale;  c) e' in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni  e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;  d) e' un lavoratore dipendente in possesso di un'anzianita'  contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di  accesso all'APE sociale svolge da almeno sei anni, in via  continuativa, una o piu' delle attivita' elencate nell'allegato A del  presente decreto.  2. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al  comma 1, lettere da a) a d), si tiene conto di tutta la contribuzione  versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni  indicate dal comma 1. I versamenti contributivi per periodi  coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto  all'indennita'.

Art. 3 - Misura dell'APE sociale

1. L'APE sociale e' erogata mensilmente per dodici mensilita'  l'anno, e' pari all'importo corrispondente a quello della rata  mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della  domanda e non puo' in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500  euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con  contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso piu'  gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo della rata  mensile di pensione e' effettuato pro-quota per ciascuna gestione in  rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le  regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle  rispettive retribuzioni di riferimento.

Art. 4 - Domanda di riconoscimento delle condizioni  per l'accesso all'APE sociale

1. Ai fini della domanda di accesso all'APE sociale l'interessato  presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui  articolo 2 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con  annotazione della data e dell'ora di ricezione.  2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31  dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 2, presentano  domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE  sociale entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi  nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda  per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018.  3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso  all'APE sociale presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 31 marzo  2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese  in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui  all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.  4. Le condizioni per l'accesso all'APE sociale devono essersi  realizzate gia' al momento della presentazione della domanda di cui  al comma 1, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianita'  contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della  prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in  via continuativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che  devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al  momento di presentazione della domanda.

Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle  condizioni per l'accesso all'APE sociale

1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per  l'accesso all'APE sociale, l'interessato produce una dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza al momento  della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle  condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' i seguenti  documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della domanda  di riconoscimento, delle relative condizioni:  a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta  causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai  sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;  b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di  gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del  1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di  primo grado, convivente cui presta assistenza; c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera c), il verbale di invalidita' civile attestante  un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.  2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2,  comma 1, lettera d), l'interessato produce, oltre ad una  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza  delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta  paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito  modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione,  una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i  periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto  collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate  nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonche',  con riferimento alle attivita' lavorative di cui all'allegato A,  lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione delle voci di  tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per  mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del  bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17  del 22 gennaio 2001.  3. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni  per l'accesso all'APE sociale e' svolta dalla sede territoriale  dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e  attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le  modalita' individuate da un apposito Protocollo predisposto  congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale  sono, tra l'altro, indicate le modalita' attraverso le quali  riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del  richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS puo'  avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more  dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le  domande presentate.

Art. 6 - Comunicazioni dell'INPS

1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle  condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 4,  l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed  entro il 30 giugno dell'anno 2018:  a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della  prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la  sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della  relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui  all'articolo 11;  b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della  decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura  finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE  sociale viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio  di cui all'articolo 11;  c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie  condizioni.  2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di  riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale prese  in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31  dicembre di ciascun anno.

Art. 7 - Domanda di accesso all'APE sociale

1. La domanda di APE sociale e' presentata alla sede INPS di  residenza dell'interessato.  2. L'APE sociale e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del  mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso,  alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e  all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4, e fino  al conseguimento dell'eta' anagrafica prevista per l'accesso al  trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma  6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole  domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto  previsto dal comma 2, l'APE sociale e' corrisposta con decorrenza  dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con  decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.  4. Le domande di APE sociale sono accolte entro il limite di spesa  di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per  l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni  di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di  83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno  2023.

Art. 8 - Incompatibilita' e decadenza

1. L'APE sociale e' compatibile con lo svolgimento di attivita' di  lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che  danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo  svolgimento di attivita' di lavoro autonomo che da' titolo ad un  reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al  lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali  dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui,  l'APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita  e l'INPS procede al recupero del relativo importo.  2. Il titolare dell'APE sociale decade dal diritto all'indennita'  alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.  3. L'APE sociale non e' compatibile con i trattamenti di sostegno  al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il  trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo  2015, n. 22, nonche' con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del  decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, erogati per periodi per i  quali e' corrisposta l'APE sociale.

Art. 9 - Verifiche ispettive

1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo,  l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e  di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali,  svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai  titolari di APE sociale delle condizioni di cui all'articolo 2, comma  1, lettere da a) a d), sia su richiesta della sede INPS, ai sensi  dell'articolo 5, comma 3, sia in attuazione di appositi piani di  controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.

Art. 10 - Scambio dei dati tra enti

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini  del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche  di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi,  con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle  attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 11 - Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande  e gestione della clausola di salvaguardia

1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini  della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse  finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato  dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito  anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di  cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a  parita' di requisito, della data di presentazione della domanda di  riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento  di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo  1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 valutato anche in via  prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi  dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza  dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento  previsto al comma 1.  3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per l'anno 2017  e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS  provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo  4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di  ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile  concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse finanziarie  annualmente disponibili.  4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede  attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui  all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Invarianza dei costi

1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, le  amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle  disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare.  Roma, 23 maggio 2017

Il Presidente  del Consiglio dei ministri  Gentiloni Silveri

Il Ministro del lavoro  e delle politiche sociali  Poletti

Il Ministro dell'economia  e delle finanze  Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e  politiche sociali, reg.ne prev. n. 1294

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LaPrevidenza.it, 19/06/2017

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