D.ssa Silvana Toriello
In seguito alla rettifica o all'annullamento che l’Istituto può porre in essere per effetto della rettifica per errore, sorge il problema del recupero delle somme eventualmente non dovute dall’Ente e già corrisposte.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 88/1989, si riteneva che 1'Istituto fosse legittimato ad agire per il recupero integrale delle somme indebitamente corrisposte. L’articolo 55, 5° comma, legge 9 marzo 1989, n. 88 prevede che "Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si da luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che 1'indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato"
Questa disposizione rappresenta una esplicita eccezione al precetto relativo alla ripetizione dell’indebito di cui all’articolo 2033 del codice civile , prevedendone la irripetibilità alloerchè il pagamento della prestazione sia dovuto ad errore dell’ente erogatore salvo che sussista il dolo del percipiente.
LaPrevidenza.it, 11/07/2012
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