mercoled́, 14 ottobre 2026

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito. Ricostituzione assegni straordinari

Inps, Messaggio 10.3.2014 n. 3161

 

INPS

Messaggio 10/03/2014.0003161

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI TERRITORIALI

Oggetto: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Ricostituzione assegni straordinari ­ Categoria 029, VOESA. Salvaguardia 65mila, normativa applicabile ai soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Com'è noto, le disposizioni in materia di salvaguardia, introdotte dall'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, per i soggetti beneficiari della stessa prevedono il raggiungimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità sulla base dei requisiti di accesso, e del regime delle decorrenze, previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del citato decreto.

Alla data del 5 dicembre 2011 erano, in particolare, vigenti:

- il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;

- il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

- il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;

- il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011;

- il decreto ministeriale del 6 dicembre 2011.


Di seguito, se ne riassumono i contenuti.



1. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia



L'articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dalla legge n. 148 del 2011, prevede che a decorrere dal 2014 sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nell'assicurazione generale obbligatoria o nelle forme sostitutive. Le modifiche intervenute con la legge n. 148/2011 determinano l'aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica di 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l'accesso a tale trattamento pensionistico.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025, e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si rammenta che a queste lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 della legge n. 122/2010.

2. Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che perfezionano il diritto alla pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica

Il comma 22-ter dell'articolo 18 della legge n. 111/2011, di modifica dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, prevede che i soggetti che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica nell'anno 2012 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti; il posticipo è di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014.

Il comma 22 quater del citato articolo 18 dispone, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ad alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La deroga al posticipo delle decorrenze del trattamento pensionistico trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori di cui sopra che, nel predetto limite di 5.000 unità, rientrino nel contingente dei beneficiari salvaguardati dall'articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011.

Da ciò deriva che i lavoratori destinatari della "salvaguardia 65mila" di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, possono accedere al trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito anagrafico, con il posticipo della decorrenza previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, fatti salvi i benefici di cui al comma 22-quater del citato articolo 18 (cc.dd. 5mila).



3. Disciplina adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita



Per espressa previsione della legge n. 214/2011 anche i requisiti pensionistici "in deroga" devono essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Si rammenta che gli adeguamenti all'incremento della speranza di vita devono tenere conto della previsione effettuata nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nonché degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell'articolo 12, comma 12-bis, del richiamato decreto legge n. 78/2010.

L'unica eccezione riguarda i soggetti beneficiari della "salvaguardia 65mila" che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all'età anagrafica.



RICOSTITUZIONE DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI INTERESSATI

Nel fare seguito ai messaggi n. 1154 del 20/01/2012 e n. 759 del 14/01/2013, si rammenta che la procedura FELPE ­ utilizzata per la certificazione delle posizioni in salvaguardia ­ è stata implementata considerando le norme citate.

Pertanto, ai fini della predetta salvaguardia, e in considerazione dell'articolo 6, comma 4, del regolamento del Fondo di solidarietà (D.M. 375/2003), gli assegni straordinari dei lavoratori del settore tributi erariali in esodo alla data del 4 dicembre 2011 devono essere ricostituiti modificando la data di cessazione della prestazione straordinaria con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 214, ovvero con la data indicata, sempre in FELPE, nel campo Finestra con salvaguardia L. 111.



IL DIRETTORE CENTRALE

Uselli 

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LaPrevidenza.it, 15/03/2014

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