lunedì, 19 ottobre 2026

Focus - ANF: nuclei con genitori o un solo genitore e un figlio minore, con soggetti inabili

Inps, Circolare 18.5.2007 n. 88

 

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.









L’art. 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.296 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2007, la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (tabelle 11 e 12).



Lo stesso art. 1, comma 11, alla lettera b) ha previsto altresì per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13–19) un aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento.




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LaPrevidenza.it, 15/08/2007

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