mercoledì, 14 ottobre 2026

Disposizioni in materia di Reddito di emergenza, estensione di ammortizzatori sociali e proroga della scadenza delle domande di emersione di rapporti lavorativi irregolari

Decreto legge 16.6.2020 n. 52

 

Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 52/2020 che prevede:

- Concessione di ulteriori quattro settimane di trattamento ordnario di integrazione salariale;

- Proroga delle domande di Reddito di emergenza che possono essere presentate fino al 31 luglio 2020;

- Proroga del termine per la presentazione della domande di emersione di rapporti lavorativi irregolari che viene adesso fissata al 15 agosto 2020


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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione  salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di  emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (20G00078)

(GU n.151 del 16-6-2020)

Vigente al: 17-6-2020



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;  Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;  Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di sostenere  ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in una fase eccezionale  conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  di consentire alle imprese un graduale riavvio dell'attivita'  produttiva concedendo loro la possibilita' di fruire in maniera  continuativa degli ammortizzatori sociali previsti dalle disposizioni  vigenti;  Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di consentire alle  platee interessate di poter accedere, per un arco temporale maggiore,  ai benefici del Reddito di emergenza (Rem) e alla possibilita' di  presentare domande di emersione in ordine a rapporti di lavoro  irregolare;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 15 giugno 2020;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del  Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali;

Emana  il seguente decreto-legge:


Art. 1

Norme speciali in materia di trattamento ordinario  di integrazione salariale e assegno ordinario

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e  integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano  interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla  durata massima di quattordici settimane, e' possibile usufruire di  ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti  antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima  di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti  cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai  sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di  euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli  22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  successive modificazioni e integrazioni. L'Inps provvede al  monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati  di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto  monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica  il limite di spesa, l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri  provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dai primi due  periodi del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno  2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui  all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  successive modificazioni e integrazioni.  2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande  per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17  marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono  essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese  successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione  o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima  applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al  trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente  decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo  periodo.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione  dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo  ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e'  fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente  dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano  erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne  hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle  modalita' corrette entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di  riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca  dell'eventuale provvedimento di concessione emanato  dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della  domanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestiva  se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto. Per le domande presentate ai sensi del presente  comma, non opera quanto previsto dall'articolo 19, comma 2-bis del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e  integrazioni.  3. In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli  articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  successive modificazioni e integrazioni, da parte dell'Inps, il  datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati  necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale  entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il  periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il  termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di  concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al  presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo  all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e'  posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente  tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.



Art. 2

Modifica dei termini per la presentazione  della domanda di Rem

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito di  emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.


Art. 3

Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione  di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di  soggiorno temporaneo.


1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di  rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo,  di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere  presentate entro il 15 agosto 2020.


Art. 4

Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a  legislazione vigente

1. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020,  n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono soggette ad un  monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del  monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare  l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato, sentiti i  Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e  successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di  tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure  di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito  dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 19  maggio 2020, n. 34, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza  pubblica.  2. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 9,  dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal  comma 8, dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.


Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione  in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

Dato a Roma, addi' 16 giugno 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei  ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e  delle finanze

Catalfo, Ministro del lavoro e  delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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LaPrevidenza.it, 17/06/2020

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