Disoccupazione anche per operai di pubbliche amministrazioni
Corte Costituzionale, Sentenza 177/1975
Nel corso di un giudizio civile promosso da Costantino C., ex operaio giornaliero del Comune di Borgomanero, contro l'INPS, per ottenere l'indennità per la disoccupazione involontaria, il tribunale di Novara ha sollevato, in riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, che ha esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ai soli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità d'impiego, escludendone gli operai.
Osserva il giudice a quo che non é giustificata la limitazione ai soli impiegati dell'estensione del suddetto obbligo assicurativo, perché la norma che la prevede realizza un illegittimo trattamento discriminatorio in danno degli operai rimasti privi di lavoro. D'altra parte, ad avviso del tribunale, non é possibile superare tale discriminazione interpretando l'espressione "impiegati" che figura nella legge del 1949 in senso così ampio e generico da ricomprendervi gli "operai", specie in considerazione del corretto e specifico uso di tali termini fatto dal legislatore in subiecta materia.
Si é costituito in giudizio il Ceratti, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Bussi, con atto depositato il 14 agosto 1973, chiedendo accogliersi l'eccezione di illegittimità prospettata dal tribunale di Novara.
Osserva la parte privata che qualora si ritenga esatta l'interpretazione seguita dal tribunale, secondo cui l'obbligo assicurativo é previsto per gli impiegati comunali non di ruolo ma non per gli operai giornalieri che, come il Ceratti, erano soggetti a trattamento previdenziale da parte del CPDEL, allora risulterebbe evidente l'illegittimità della normativa impugnata la quale non prevede per l'operaio ciò che garantisce all'impiegato, in presenza di eguali condizioni di bisogno.
LaPrevidenza.it, 08/04/2006