Contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Inps, Messaggio 28.4.2014 n. 4294
INPS
Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 28-04-2014
Messaggio n. 4294
Allegati n.2
OGGETTO: Contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Premessa
L'articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014, pubblicata sul supplemento n.87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Tale contributo si applica ai trattamenti lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo, per la parte eccedente i limiti previsti, secondo la tabella seguente...
... Omissis ...
LaPrevidenza.it, 01/05/2014