Inpdap, Nota Operativa 12.7.2006 n° 21
Secondo quanto disposto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, i congedi per maternità dei periodi di astensione facoltativa “sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”. Conseguentemente l’Inpdap afferma che “anche ai fini dell’indennità di buonuscita tale periodo debba essere valutato sulla retribuzione virtuale intera, a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 53/2000, rimanendo in capo alle amministrazioni datrici di lavoro l’obbligo di provvedere al versamento dei contributi.” (L.G. Ronchi)
LaPrevidenza.it, 30/08/2006
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Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
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