martedì, 20 ottobre 2026

Amianto nel luogo di lavoro e diritto di astensione dalle proprie mansioni lavorative

Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 novembre 2012, n. 18921 - Dott. Luca Palladini

 

Possono legittimamente astenersi e allontanarsi dall’ambiente lavorativo i dipendenti che, pur avendo timbrato il cartellino, sono sottoposti alla minaccia di un pregiudizio all’integrità psicofisica a causa della presenza dell’amianto nel luogo di lavoro. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18921 depositata il 5 novembre u.s.

A fronte del diniego datoriale alla bonifica dell’amianto, la summenzionata condotta degli addetti ad operazioni di rimozione dell’asbesto da carrozze ferroviarie rappresenta, ad avviso della S.C., “una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’art. 1460 del c.c.” per non aver la società adottato, appunto, le misure necessarie in materia di sicurezza al fine di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. Invero, nei contratti di lavoro, in quanto sinallagmatici, ciascuna parte può rinunciare ad adempiere la propria prestazione qualora l’altra, ancor prima, si sia resa inadempiente ex art. 1460 del c.c. Proprio per questo motivo, l’astensione dei lavoratori dalle loro mansioni non è stata rilevata dagli Ermellini come un grave comportamento di insubordinazione, bensì, quale manifestazione del diritto ad esimersi da quelle attività il cui compimento possa cagionare pregiudizio alla salute. Sulla base di questa premessa, pertanto, l’imprenditore dovrà corrispondere la retribuzione anche per i giorni di non partecipazione lavorativa. Infatti, il S.C. ha rilevato che l’iniziativa presa dai prestatori di lavoro, che contrassegnando il cartellino si sono messi a disposizione per altre mansioni, è stata assunta a seguito del verbale di sopralluogo sanitario nel quale si era messo in evidenza un insufficiente isolamento degli ambienti che aveva come conseguenza, quindi, la dissipazione delle polveri di amianto nella zona.

Dott. Luca Palladini

 

Documento integrale

Allegato: Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 novembre 2012, n. 18921.pdf
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LaPrevidenza.it, 17/12/2012

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