Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Circolare 28
aprile 2004 n° 14)
(Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004 “Programmazione
dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE
nel territorio dello Stato per il 2004)
Il 1 maggio 2004 dieci nuovi paesi
entrano a far parte dell'Unione europea. Otto di questi paesi non godono di
immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario (Repubblica Ceca, la
Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la
Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la
Repubblica di Ungheria) mentre per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di
Malta si applicano immediatamente tutte norme comunitarie. La presente
circolare, in applicazione del DPCM 20 aprile 2004 "Programmazione dei
flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel
territorio dello Stato per l'anno 2004", attualmente in corso di
registrazione alla Corte dei Conti, indica le procedure da seguire
relativamente all'ingresso per lavoro subordinato ed all'accesso al mercato del
lavoro italiano durante il periodo transitorio per i cittadini degli otto Stati
di nuova adesione summenzionati.
Con legge 24 dicembre 2003 n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, è stata autorizzata la
ratifica e conferita piena esecuzione al Trattato di adesione all'Unione
Europea tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Repubblica Ceca, la
Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la
Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, con
Atto di adesione, Allegati, protocolli, Dichiarazioni, scambio di lettere e
Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003.
Dal primo maggio 2004 nei confronti dei cittadini di Repubblica Ceca,
Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania,
Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica
Slovacca troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di
diritto comunitario ad eccezione degli articoli da 1 a 6 del regolamento
1612/68 la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di
adesione.
In conformità a quanto previsto dal Trattato di adesione e ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/98, Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, nonché del D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54, Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione
e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, si
impartiscono le seguenti istruzioni alle quali gli Uffici in indirizzo dovranno
attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell'adesione, per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato ai lavoratori cechi,
estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.
Procedure per l'accesso al mercato del lavoro:
1. Cittadini cechi, estoni, lettoni,
lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in
Italia alla data del 1 maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano
per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.
Godono di libera circolazione ai
fini dell'accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le
procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia previste per i cittadini
dell'Unione europea.
Per dimostrare l'esistenza di
questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata
dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previa esibizione della documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro
subordinato relativi al periodo corrispondente.
2. Cittadini cechi, estoni,
lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che godono dei
requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo.
Godono di libera circolazione ai
fini dell'accesso al mercato del lavoro, pertanto si applicano loro le
procedure di accesso all'impiego autonomo in Italia previste per i cittadini
comunitari.
3. Cittadini cechi, estoni, lettoni,
lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1 maggio 2004
intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato.
Per tali cittadini troverà applicazione
la procedura di seguito indicata.
Il D.P.C.M.
del 20.4.2004 fissa il limite entro cui è ammesso l'accesso al mercato del
lavoro italiano da parte dei suddetti cittadini per il 2004, prevedendo una
quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere
stagionale instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.
Tale quota è
aggiuntiva per il 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento alle
medesime nazionalità, dai due precedenti D.P.C.M. del 19.12.2003.
Pertanto, il
datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del lavoratore di Stati di
nuova adesione è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione
al lavoro con le seguenti modalità semplificate.
La domanda,
in bollo, redatta sul modello appositamente predisposto, qui allegato,
(reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL
– Direzione provinciale del lavoro), deve essere indirizzata alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per località di svolgimento della prestazione
lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione
sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:
1. le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla
fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta
di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente
residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di
validità);
2. le complete generalità del lavoratore richiesto
(accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validità);
3. le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato, qualifica
e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di
lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo
parziale, località d'impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a
tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro -
redatto sul modello appositamente predisposto, qui allegato (reperibile sul
sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL), stipulato con il cittadino di
Stati di nuova adesione, la cui efficacia è sottoposta alla condizione
dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte della Direzione
Provinciale del lavoro e dell'effettiva presentazione della domanda della
relativa carta di soggiorno alla Questura.
A pena di
inammissibilità, la domanda e l'allegato contratto di lavoro, devono essere
trasmessi mediante raccomandata spedita da Uffici postali dotati di
affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l'ora dell'invio. Più
richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico
soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. L'inoltro della
raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del DPCM del 20.4.2004.
Dalla stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova
adesione cui si applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente
presentate secondo le modalità stabilite dalla presente circolare.
Le richieste
spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del D.P.C.M. del 20.4.2004
potranno essere prese in considerazione esclusivamente nell'ambito delle quote
di cui ai due D.P.C.M. del 19.12.2003. Le istanze riferite a cittadini di Stati
di nuova adesione non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna DPL,
nell'ambito dei due precedenti DPCM del 19/12/2003, andranno riformulate secondo
la procedura e la modulistica allegata alla presente circolare.
Le richieste
presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto relativo ai
cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due
D.P.C.M. del 19.12.2003, la cui istruttoria si esaurisca in epoca successiva
alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno per il rilascio delle
relative autorizzazioni le modalità semplificate introdotte dalla presente
circolare.
Ai fini
dell'evasione delle richieste inoltrate ai sensi del DPCM del 20.4.2004, le
Direzioni Provinciali dovranno provvedere al relativo esame secondo l'ordine
basato sulla data di spedizione della raccomandata; in caso di parità di data
sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di spedizione, rilevabile
dal timbro postale, risulti antecedente. Il mero ricevimento da parte delle DPL
della raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione non vincola
l'amministrazione all'accoglimento della domanda stessa, che rimane condizionato
alla verifica della disponibilità della quota.
Le Direzioni
Provinciali, una volta completata la fase istruttoria con esito positivo,
rilasciano l'autorizzazione al lavoro redatta su modello appositamente
predisposto, qui allegato.
L'autorizzazione
è rilasciata mediante l'utilizzo della quota corrispondente localmente
assegnata sulla base dei D.P.C.M. del 19.12.2003 se ancora disponibile. Se tale
quota è esaurita l'Ufficio procedente rilascia l'autorizzazione a valere sulla
quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal D.P.C.M. del 20.4.2004.
Quest'ultima non sarà ripartita a livello regionale, pertanto le DPL ai fini
del rilascio delle autorizzazioni dovranno utilizzare la procedura applicativa,
a disposizione nella rete intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali http://inwelfare/gcun, unitamente alle modalità di accesso e di utilizzo di tali
procedure.
L'autorizzazione al lavoro rilasciata
deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore
di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la
quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno
per lavoro subordinato. Un'ulteriore copia sarà trattenuta a cura della D.P.L.
per eventuali e successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
Si fa
presente che il datore di lavoro è tenuto a comunicare,
entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di
lavoro ed entro 5 giorni, al Centro per l'Impiego l'assunzione, le eventuali
variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito
dell'atto autorizzativo in parola.
Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al
lavoro con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del
lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per
dimostrare l'esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione
rilasciata dalla DPL, previa esibizione della documentazione comprovante il
regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato
relativi al periodo corrispondente.
I datori di
lavoro che intendono assumere cittadini dei paesi di nuova adesione in possesso
di permesso di soggiorno per motivi di studio sono tenuti anch'essi a
presentare le relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la
procedura indicata nella presente circolare.
Nei casi di
ingressi fuori quota, previsti dall'art. 27 co. 1 del D. L.vo 286/98 il
rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli
Stati di nuova adesione implica comunque la verifica delle condizioni previste
dall'art. 27 del T.U. 286/98 e dalle relative
norme di attuazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Maurizio Silveri
Allegati: