INPS
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
e
il Coordinamento dell’Area Agricola
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 15 Gennaio 2004 |
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periferici
dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 5 |
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e, per
conoscenza, |
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Al |
Commissario
Straordinario |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di
Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio
del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di
fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per
l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2003. |
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SOMMARIO: |
1)
Lavoratori agricoli dipendenti; 2)
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; 3)
Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R.
n.1432/1971:
a)Operai agricoli a tempo determinato,
b)Piccoli coloni e compartecipanti familiari; 4)
Contributi volontari dovuti da coloni e mezzadri reinseriti
nell’Assicurazione Generale Obbligatoria:
a)Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;
b)Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997. |
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1. Lavoratori agricoli
dipendenti. Si ricorda che per effetto del D.lgs n.184/1997 le
aliquote poste a base del calcolo per la determinazione delle somme da
versare da parte dei prosecutori volontari, risultano diversificate con
riferimento alla data di decorrenza dell'autorizzazione. Al riguardo si rileva altresì che per l’anno 2003 nei
confronti dei soggetti autorizzati con la qualifica di lavoratori agricoli
dipendenti, a tempo determinato, indeterminato e assimilati,
indipendentemente dalla data di decorrenza dell'autorizzazione, è previsto un
aumento della misura di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del contributo
dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, così come disposto dall'art.
3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n.146. Per quanto concerne, invece, i soggetti autorizzati con
decorrenza dal 31 dicembre 1995, si applica l'aumento biennale nella
misura dello 0,50 punti percentuali ai sensi dell'art.27, comma 2 bis, della
legge 28 febbraio 1997, n.30. Conseguentemente a partire dal 1° gennaio 2003 per i
lavoratori agricoli autorizzati ante 31 dicembre 1995 l'aliquota è pari al
22,27%, mentre per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 è pari al
24,27%. Aliquote e Coefficienti
di riparto Decorrenza 1 gennaio 2003
2.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Per effetto dell'art.10 della legge 233/1990 i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri pagano i contributi volontari secondo
quattro classi di reddito medio giornaliero stabilite ogni anno da un
apposito decreto ministeriale Gli importi dei contributi volontari che devono versare
i coltivatori diretti per l'anno 2003 sono riportati nella
tabella che segue. Le quattro classi di reddito sono state adeguate
mediante l'applicazione della percentuale di variazione annua del +2,4%
verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo nell’anno 2002. Le aliquote contributive IVS sono state applicate nelle
seguenti misure: 18,30% ex art.7, comma 3 lettera b) della legge n.
233/90 e successive modificazioni, 2% ex art. 12, comma.4 della Legge
n.233/90. L'addizionale di cui alla Legge 160/1975 per l'anno 2003 è di €
0,53. Classi di reddito
settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria Decorrenza
1 gennaio 2003
(a) Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 2 agosto 1990, n.233
l'importo del contributo settimanale non può essere inferiore a : € 44,35 settimanali se l''autorizzazione alla contribuzione
volontaria è stata accordata prima del 31dicembre 1995; € 47,57 settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione
volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre1995. 3.
Contributi integrativi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971. a) Operai agricoli a tempo determinato. Come è noto, in conformità con la disposizione di cui
all'art. 4 del D.P.R. n.1432/1971 e successive modificazioni, l'importo del
contributo integrativo volontario è pari a quello del contributo agricolo
obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad
integrazione. Detta integrazione può essere richiesta fino alla
concorrenza di 270 giornate. Pertanto i contibuti integrativi dovranno essere
commisurati all'imponibile contributivo dovuto sulle retribuzioni percepite
nell'anno 2003. Ai fini del calcolo del contributo occorre: - determinare l'ammontare della retribuzione in misura
intera complessivamente percepita dal lavoratore nell'anno (dal computo deve
essere, quindi esclusa la retribuzione in misura ridotta); - dividere l'ammontare predetto per il numero delle
giornate retribuite in misura intera nell'anno; - applicare alla retribuzione media gionaliera così
determinata l'aliquota IVS vigente nel settore agricolo che per l'anno 2003
risulta essere: Fondo Pensione lavoratori 26,09% più quota base 0,11%. Si precisa, inoltre che il calcolo delle giornate
di integrazione per gli operai agricoli che usufruiscono delle
provvidenze di cui all'art. 21, comma 6, della legge 223/1991, deve essere
effettuato in base alla retribuzione effettiva corrisposta nell'anno
calamitato e fino al numero di giornate complessivamente risultanti dalla
sottrazione tra 270 e le giornate riconosciute per calamità. Se le retribuzioni corrisposte sono inferiori a quelle
spettanti nell'anno 1996, nelle singole province, in applicazione dei
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. 16 aprile
1997, n.146 saranno validi i salari medi anno 1996 riportati nella circ.
n.211 del 7 dicembre 1999. b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari. Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del 19 maggio 2003 sono state determinate le nuove
retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 2003 previste dall'art.
28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n.488. Le retribuzioni medie giornaliere, riportate in
allegato, sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e
compartecipanti familiari , limitatamente ai quali continuano a trovare
applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per
ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28, D.P.R.. n.
488/68. Le aliquote contributive che debbono essere applicate
sono quelle dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti per gli operai a
tempo determinato sopra specificate per l'anno 2003. Di seguito si fornisce la tabella da utilizzare
per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e
compartecipanti familiari, tenendo presente che nella prima colonna è
rappresentata la retribuzione giornaliera imponibile indicata nel decreto
direttoriale in premessa.
4.
Contributi volontari dovuti per l’anno 2003 da coloni e mezzadri reinseriti
nell’assicurazione generale obbligatoria. Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i
coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con
differenti modalità se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di
entrata in vigore dell’appena citato Decreto Legislativo. a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio
1997. Si riportano di seguito gli importi dei contributi
volontari per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, dovuti dai contribuenti
autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in
vigore del Decreto Legislativo 184/1997. Come è noto l'importo del contributo è commisurato alla
retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata
antecedentemente il 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della
vita calcolato dall'Istat, che per l'anno 2002 è pari al + 2,4%.
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione
volontaria dal 12 luglio 1997. Il contributo volontario settimanale è determinato dalla
somma del contributo integrativo e del contributo base,
calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno
precedente la data della domanda. Al riguardo si precisa che per le domande accolte con
decorrenza collocata nell’anno 2003 si devono utilizzare le seguenti
modalità: Contributo integrativo E’ costituito dalla somma tra: -
l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 14,91; -
l’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media
delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota
percentuale pari al 9,04% (aliquota dell'8,54% prevista per gli operai
agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all'art.3 della Legge 29 maggio 1982,
n. 297). Contributo base Importo dovuto a titolo di contribuzione
obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili
percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione
ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari allo 0,11%. Coefficienti di ripartizione (Calcolati sulla 18° classe) Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre
2003 Base
IVS
0,00608 Quota
Pensione
0,99392
Totale 1,00000 IL DIRETTORE GENERALE CRECCO |