DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n.217
Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della Legge 252/2004
(GU n. 249 del 25-10-2005- Suppl. Ordinario n.170)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista, la Legge
252/2004recante delega al Governo per la disciplina in materia
di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, CHE ESPLETA FUNZIONITECNICO-OPERATIVE
Capo I
Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto,degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
Art. 1.
Istituzione dei ruoli
1. Sono istituiti i
seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta
funzioni tecnico-operative:
a) ruolo dei vigili del fuoco;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
2. Salvo quanto specificato nel presente decreto legislativo, il personale
appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti
istituzionali, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno
assolvimento dei compiti di istituto.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma
1 e' determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi
reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A
allegata al presente decreto.
Art. 2.
Funzioni di polizia giudiziaria
1. Il personale
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti
istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente
all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica
di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni
previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a
quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio
delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
Capo II
Ruolo dei vigili del
fuoco Art. 3.
Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco
1. Il ruolo dei vigili
del fuoco e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti
denominazioni:
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco qualificato;
c) vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco coordinatore.
Art. 4.
Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco
1. Ferma restando
l'unitarieta' delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del
fuoco e la piena fungibilita' tra il personale medesimo, esso svolge,
nell'ambito delle attivita' di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni
esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle
qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con
l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in
dotazione; puo', altresi', in relazione alla specifica preparazione
professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.
2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore
possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o
piu' vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso
dell'attivita' operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il
capo squadra.
Art. 5.
Nomina a vigile del fuoco
1. L'assunzione dei
vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al
comma 1 la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento. La riserva
di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione
del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e
abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati
ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti
al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione
sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili,
gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito
delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche'
siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai
figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le
forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, la composizione
della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.
Art. 6.
Corso di formazione per allievi vigili del fuoco
1. Gli allievi vigili del
fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di
formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione
pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere
impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo
piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante
il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per
l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello
stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore
della scuola. esprime il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei
confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli
allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento del periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal regolamento
di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova
conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del
responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi
prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del
periodo di formazione di cui al comma 2.
4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il
periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente
dell'ufficio o del comando cui sono applicati.
5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o
quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2,
rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione
pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita'.
Art. 7.
Dimissioni dal corso
1. Sono dimessi dal
corso:
a) gli allievi che non superino l'esame teoricopratico al termine del periodo
di formazione;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al
corso;
d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi
motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi,
ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in
prova, dopo la riacquistata idoneita' psico-fisica, sono ammessi,
rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del
fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione
pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal
lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione
pratica di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse
nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere
autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d),
su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova
responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della
sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con
l'amministrazione.
Art. 8.
Promozioni alle qualifiche superiori
1. Nell'ambito del ruolo
dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore e'
conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data
dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non
abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione
pecuniaria.
2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco e' computato per intero
nella qualifica di vigile del fuoco.
Art. 9.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori
1. Ai vigili del fuoco
coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella
qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto
previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, di seguito denominato: «testo unico».
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Capo III
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
Art. 10.
Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
1. Il ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto e' articolato in quattro qualifiche che assumono le
seguenti denominazioni:
a) capo squadra;
b) capo squadra esperto;
c) capo reparto;
d) capo reparto esperto.
Art. 11.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto
1. Ferma restando
l'unitarieta' delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra
e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede
e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle
attivita' di soccorso, svolge le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi
anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione;
e' responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente;
in assenza delle professionalita' superiori, valuta autonomamente gli
interventi occorrenti, nonche' l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione
delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del
servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o
di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di
prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli
alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di
formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di
istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attivita' di addestramento;
partecipa all'attivita' di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi;
redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.
2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a
quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi
specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la
responsabilita' dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso
dell'attivita' operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il
capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto g1i appartenenti alle qualifiche
di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei
superiori appartenenti ai ruoli operativi;
assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attivita'
di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la
responsabilita' operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi;
svolgono le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono
all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unita' operative e
strutture logistiche; su disposizione delle professionalita' superiori e
nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le
operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per
aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la
rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche
antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e
aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto,
partecipano e coordinano l'attivita' di addestramento; partecipano
all'attivita' di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di
sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di
coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive superiori
con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e, nel corso dell'attivita'
operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore
diretto.
4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con
la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3,
puo' essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del
comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.
Art. 12.
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso
di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato
al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco
coordinatore;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a
contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della
durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili
del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo
servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con
profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei
contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nel criteri di ammissione alla
frequenza con decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei
requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1,
lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della
graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita'
di servizio e la maggiore eta'.
4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso
di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera
b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria
di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione
professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per
l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera
a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b),
abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra
nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo
alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al
comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla
lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto
dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la
composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i
criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
Art. 13.
Dimissioni dai corsi
1. E' dimesso dai corsi
di formazione di cui all'articolo 12, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni,
anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita'
contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di
servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente
primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di
esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al
comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al
corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con
sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile su proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa
delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio,
viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita
agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa
graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza
detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Art. 14.
Promozione a capo squadra esperto
1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 15.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti
1. Ai capi squadra
esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e'
attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma
2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Art. 16.
Promozione a capo reparto
1. La promozione alla
qualifica di capo reparto avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso
di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale
sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a
contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della
durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto
quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio
medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale
individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei
criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei
requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1,
lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della
graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita'
di servizio e la maggiore eta'.
4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al
comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del
medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo
ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione
professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per
l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera
a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1,
lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a
capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del
corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso
di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di
cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto
dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la
composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i
criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente
articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.
Art. 17.
Promozione a capo reparto esperto
1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 18.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti
1. Ai capi reparto
esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica
e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal
comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Capo IV
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
Art. 19.
Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
1. Il ruolo degli
ispettori e dei sostituti direttori antincendi e' articolato in cinque
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi;
c) ispettore antincendi esperto;
d) sostituto direttore antincendi;
e) sostituto direttore antincendi capo.
Art. 20.
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti
direttori antincendi
1. Nell'espletamento dei
compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti
direttori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di
soccorso, partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente, difesa civile
e protezione civile; sono responsabili di attivita' a rilevanza interna; in
relazione alle professionalita' possedute e all'esperienza pratica acquisita,
collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali e' previsto
l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento,
redigendo progetti particolareggiati delle unita' alle quali sono preposti,
curandone l'attuazione; partecipano alle attivita' di prevenzione incendi,
effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria
professionalita'; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori
degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria
professionalita';
realizzano progetti di fattibilita' e svolgono, ove previsto, in relazione alle
proprie specifiche competenze, attivita' tecnico-ispettive; collaborano e
partecipano alla redazione di atti;
svolgono attivita' tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei
programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico
del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice
ispettore antincendi, al personale del ruolo puo' essere attribuito il comando
dei distaccamenti di particolare rilevanza.
2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo,
oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici,
richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati
progetti di fattibilita' e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie
competenze specialistiche, attivita' tecnico-ispettive, di studio e di ricerca
per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attivita'; in
caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del
distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione
funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove
richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori
antincendi capo, in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere
affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso
di supporto alle attivita' di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, su
direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e
ispettivi e possono svolgere, in relazione alla preparazione posseduta, compiti
di formazione delle professionalita' funzionalmente sottordinate.
Art. 21.
Nomina a vice ispettore antincendi
1. La nomina alla
qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico
concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di
carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un
sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si
prescinde dai limiti di eta'. I posti riservati non coperti sono conferiti agli
altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso
interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in
un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di
indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni
e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).
2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b),
e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in
possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato
una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera
b), a parita' di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianita'
di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma
1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi,
nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli
superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di
cui all'articolo 22, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai
figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui
al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto
dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la
formazione della graduatoria finale.
Art. 22.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di
partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.
1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico,
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli
di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti
per il personale in prova.
Art. 23.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al
corso di formazione
1. Gli allievi vice
ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della
durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale.
Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per
l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita'
al servizio tecnico-operativo quali vice ispettori antincendi e abbiano
superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono
nominati vice ispettori antincendi in prova. Il giudizio di idoneita' e'
espresso dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove mesi di corso non
possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono
esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice
ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due
mesi.
4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto,
per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
programmi, le modalita' di svolgimento e la durata del corso di formazione, le
modalita' di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Art. 24.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissione ed
espulsione dal corso di formazione
1. Sono dimessi dal corso
di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio
tecnico-operativo;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni
anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per
infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di
servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale
femminile.
2. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni e'
stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita'
dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale
femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al
riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi
di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con
sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con
l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 25.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al
corso di formazione
1. I vincitori del
concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono ammessi a
frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, preordinato alla
loro formazione tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento
ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5.
2. Il corso di cui al comma 1 puo' essere ripetuto una sola volta.
Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi
che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano
superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono
ammessi alla frequenza del corso successivo.
3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i
sessanta giorni di assenza.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.
Art. 26.
Promozione a ispettore antincendi
1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 27.
Promozione a ispettore antincendi esperto
1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 28.
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti
1. Agli ispettori
antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella
qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto
previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Art. 29.
Promozione a sostituto direttore antincendi
1. La promozione alla
qualifica di sostituto direttore antincendi si consegue, nei limiti dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e
titoli, al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla
predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica
e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare
piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 a parita'
di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita'
di servizio e la maggiore eta'.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione
della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di
titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria
finale.
Art. 30.
Promozione a sostituto direttore antincendi capo
1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 31.
Sostituto direttore antincendi capo «esperto»
1. Ai sostituti direttori
antincendi capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella
qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono
contestualmente la denominazione di «esperto».
2. I sostituti direttori antincendi capo esperti, ferme restando le
disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale e le funzioni gia' specificate
all'articolo 20, collaborano direttamente con i primi dirigenti. Ad essi sono
altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e
attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di un
distretto e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche'
ulteriori funzioni di particolari rilevanza. In caso di emergenze di protezione
civile, puo' essere affidata loro la responsabilita' di gruppi operativi di
tipo articolato.
3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono
attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con
effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Capo V
Altre disposizioni relative al personaleei ruoli tecnico-operativi
Art. 32.
Conferimento delle promozioni per merito straordinario
1. La promozione alla
qualifica superiore puo' essere conferita per merito straordinario al personale
dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle loro funzioni, al
fine di tutelare l'incolumita' delle persone, abbia corso grave ed effettivo
pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attivita' di eccezionale
rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacita' professionali, dimostrando
di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle
condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento
economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se piu' favorevoli,
tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
Art. 33.
Decorrenza delle promozioni per merito straordinario
1. Le promozioni per
merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono
conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle
dotazioni organiche.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a
coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato
luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre
sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente
dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta e sentito il dirigente
generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima
all'approvazione del Ministro.
4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita
se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si
verifichino le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato
possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale
del ruolo superiore o, se piu' favorevoli, tre scatti convenzionali previsti
per la qualifica di appartenenza.
Capo VI
Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente
Art. 34.
Ambito di applicazione
1. La definizione degli
aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del
comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso
pubblico».
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di
un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla
contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate
nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non
dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari
disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 35.
Delegazioni negoziali
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.
Art. 36.
Materie di negoziazione
1. Formano oggetto del
procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di
lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che
ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto
pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di
articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni
e notturni e delle turnazioni particolari;
e) i criteri per la mobilita' a domanda;
f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
g) la reperibilita';
h) il congedo ordinario e straordinario;
i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
l) i permessi brevi per esigenze personali;
m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per
la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione
delle attivita' socio-assistenziali del personale;
o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 37, comma 1, puo' prevedere, in
caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori
percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole
generali stabilite per il pubblico impiego.
Art. 37.
Procedura di negoziazione
1. La procedura negoziale
e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima
della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattattive si
svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita'
accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le
organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino piu' del cinquanta
per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero
almeno il sessanta per cento del dato elettorale.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente
del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte
pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e
indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita'.
L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa
eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria,
nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate
le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il
relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal
parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione
di cui al comma 4, e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della
certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e della loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto l978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
Art. 38.
Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati
1. Nei limiti, per le
materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di
cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi
nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro
dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di
accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1.
2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali
fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, sono conclusi accordi
decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte
pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai
titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale
composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di
accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1.
Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie
che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche
periodiche.
3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi
integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli
risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Titolo II ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTEDEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Capo I
Ruoli dei direttivi e dei dirigenti
Art. 39.
Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
1. Sono istituiti i
seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti:
a) ruolo dei direttivi;
b) ruolo dei dirigenti.
2. Il ruolo dei direttivi e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) direttore;
c) direttore-vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al
presente articolo e' determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti
superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' riconosciuta, altresi', una posizione di
sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e' fissata
nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 40.
Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
1. Il personale direttivo
e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica
qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilita'
decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle
disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di
competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi
dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante
provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il
ruolo di appartenenza.
2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma
1, partecipando all'attivita' dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di
uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni di
indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio
dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive
impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli atti,
anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attivita'
di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attivita'
di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con
piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di
protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere
affidata loro la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e
complesso;
possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in
relazione al grado di complessita' e alla specifica competenza tecnica;
svolgono attivita' di studio e di ricerca o anche attivita' ispettive o di
valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria
competenza; predispongono piani e studi di fattibilita', verificandone
l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla
professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla
qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e
periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in
relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso
assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in
caso di assenza o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in
attesa della nomina del titolare.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi
rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto,
adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui
sono preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado di efficienza
dei servizi;
adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi
di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti;
dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa
civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27
dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori
articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In
particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.
4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli
uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilita' dell'istruzione,
della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti
preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresi', attivita'
dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei
prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi
e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa
esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi
loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello
dirigenziale generale la potesta' di stabilire i criteri generali e gli
indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle
loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e di intervento
sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle
disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento
sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresi', ai
comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati
nella tabella B.
Art. 41.
Accesso al ruolo dei direttivi
1. L'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale
diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente
l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione
all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze
dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di concorso anche il
possesso di diplomi di specializzazione;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i
diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede
di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme
dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma
1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame,
scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e
sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di
ricerca e gli altri titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei
ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso
della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti
attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso,
abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di
formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli
tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi e' richiesta
un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione
del concorso. E 'ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso
risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
Art. 42.
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi
1. I vincitori del
concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a
frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso
l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master
universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti
con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due cicli annuali di
formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi
provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni
previste dall'articolo 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a
nove mesi.
3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta
del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei
frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, alla
fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43,
sostengono l'esame finale.
4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione
agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di
istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la
qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il
giudizio di idoneita' e' espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente
generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri
generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la
formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso
sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di
prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le
ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene
effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso,
nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assegnato il trattamento
economico piu' favorevole.
Art. 43.
Dimissioni dal corso di formazione iniziale
1. Sono dimessi dal corso
di cui all'articolo 42 i vice direttori che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo
del corso, nonche' il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli
obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attivita' previste per il
periodo del corso per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero
di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso,
per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale
proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per
maternita' se si tratta di personale femminile.
2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata
determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente
da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile,
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della
loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili
con una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore
antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.
5. Salvo che si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso
determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I
provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla
partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.
Art. 44.
Promozione a direttore-vicedirigente
1. La promozione a direttore-vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 45.
Nomina a primo dirigente
1. L'accesso alla
qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento
di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo
scrutinio sono ammessi i direttori-vicedirigenti che, alla data di cui al
periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella
qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all'articolo 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e'
conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra
i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione
al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore
antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico,
gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine
corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.
Art. 46.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore
1. La promozione alla
qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale
e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa
data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non
sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma
3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 47.
Percorso di carriera
1. Non possono
partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirigenti che non abbiano
prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei
vigili del fuoco.
2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore e'
ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia
svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi,
incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi
diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.
Art. 48.
Nomina a dirgente generale
1. I dirigenti generali
sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico.
2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione
del consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per le nomine a
dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente
generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale
per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in
servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in
servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della
rotazione. Con il decreto di costituzione sono individuati, tra i dirigenti
generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici
centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte
il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente
superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze
professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e
dirigenziali, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni
connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale
per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi
valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio
dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
Art. 49.
Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Il dirigente
generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni
previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei
vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di
assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della
sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al
dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' attribuita
una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno.
Capo II
Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici
Art. 50.
Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei
dirigenti medici
1. Sono istituiti i
seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:
a) ruolo dei direttivi medici;
b) ruolo dei dirigenti medici.
2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:
a) vice direttore medico;
b) direttore medico;
c) direttore medico-vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente medico;
b) dirigente superiore medico.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al
presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore medico, primi
dirigenti medici e direttivi medici.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici e'
fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 51.
Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici
1. Il personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:
a) provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla
verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici per il
personale;
b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale,
inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie
attribuzioni, puo' essere impiegato in operazioni di soccorso in caso di
pubbliche calamita' o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' chiamato a svolgere i propri compiti
istituzionali;
d) svolge attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito
delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, dopo aver esercitato per
almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresi' le attivita' di
sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di medico competente, previste dalle
disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle
citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) provvede in via di competenza esclusiva all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio
antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23
dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle
elisuperfici, nonche' alla verifica della persistenza dei requisiti
psico-fisici per il personale che e' gia' in possesso dell'abilitazione stessa;
f) rilascia certificazioni di idoneita' psico-fisica con le stesse attribuzioni
degli ufficiali medici delle Forze armate;
g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle
commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n.
416, e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche
relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 maggio 2005, n. 89;
i) svolge, presso le scuole e gli istituti di formazione del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, attivita' didattica nel settore di competenza;
l) sovrintende all'attivita', svolta in sede locale, diretta alla preparazione
del personale in materia di pronto soccorso sanitario;
m) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei
dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione
di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da
effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente
competenti;
o) partecipa allo sviluppo e aggiornamento del settore sanitario del personale
anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della
Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.
2. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare l'attivita'
libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
3. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi
ispettivi dell'attivita' affidata in convenzione.
Art. 52.
Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici
1. Il personale
appartenente al ruolo dei direttivi medici e' preposto agli uffici sanitari
nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Negli uffici a cui e' preposto personale appartenente al
ruolo dei dirigenti medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il
direttore medico-vicedirigente partecipano all'attivita' dei dirigenti medici e
li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella
tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni
previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Art. 53.
Accesso al ruolo dei direttivi medici
1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame
da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale
per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa
denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia
didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione
all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a
particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di
concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i
diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di
attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 3 novembre 1999, n.
509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le
forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame,
scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al
comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con
un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di
indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel
triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave
della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso
risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.
Art. 54.
Periodo di prova e nomina a vice direttore medico
1. Il periodo di prova ha
la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto
superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del
periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di determinazione della
posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori medici in prova
conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base della graduatoria di
fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno
prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo
l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
3. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola
volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente
dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto
superiore antincendi.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.
5. L'assegnazione dei vice direttori medici alle sedi di servizio e' effettuata
in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo 1'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate
dall'amministrazione.
Art. 55.
Promozione a direttore medico
1. La promozione a direttore medico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori medici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 56.
Promozione a direttore medico-vicedirigente
1. La promozione a direttore medico-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 57.
Nomina a primo dirigente medico
1. L'accesso alla
qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame
finale, Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla
data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo
servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di
esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della
media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore
antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a
perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie
all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine
corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.
Art. 58.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico
1. La promozione alla
qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa
data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non
siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma
3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Capo III
Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi
Art. 59.
Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei
dirigenti ginnico-sportivi
1. Sono istituiti i
seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:
a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;
b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.
2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti
qualifiche:
a) vice direttore ginnico-sportivo;
b) direttore ginnico-sportivo;
c) direttore ginnico-sportivo-vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi si articola nelle seguenti
qualifiche:
a) primo dirigente ginnico-sportivo;
b) dirigente superiore ginnico-sportivo.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al
presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore
ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi
ginnico-sportivi.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
ginnico-sportivi e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 60.
Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi
1. Il personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le
seguenti funzioni:
a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso,
istituzionalmente od occasionalmente istituiti e per il settore di propria
competenza, all'accertamento dell'idoneita' al servizio dei candidati ai
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
b) provvede alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al mantenimento
dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attivita'
agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi;
c) sovrintende, coordina e controlla l'attivita' dei gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi previsti dalle convenzioni
stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attivita'
sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo;
d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di
istruzione del Corpo stesso, attivita' didattica e addestrativa nel settore di
competenza;
e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le
federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato,
con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali
e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.
Art. 61.
Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi
1. Il personale
appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi e' preposto, nell'ambito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli
uffici a cui e' preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti
ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore
ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicedirigente partecipano
all'attivita' dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza
o impedimento.
2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione
indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle
attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di
ciascun programma.
Art. 62.
Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di
esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale
diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente
l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in
attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i
diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in
sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonche' i diplomi di laurea in scienze motorie,
e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le
forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame,
scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al
comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con
un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di
indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel
triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave
della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di
vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti
al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in
prova.
Art. 63.
Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo
1. Il periodo di prova ha
la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto
superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le
articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco. I piani di
studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del relativo
esame, e del periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di
determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori ginnico-sportivi in
prova conseguono la nomina a vice direttore ginnico-sportivo, sulla base della
graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio
presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti
nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una
sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente
dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto
superiore antincendi.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.
5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio e'
effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle
sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 64.
Promozione a direttore ginnico-sportivo
1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 65.
Promozione a direttore ginnico-sportivo - vicedirigente
1. La promozione a direttore ginnico-sportivo-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 66.
Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo
1. L'accesso alla
qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi
con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori
ginnico-sportivi-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano
compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi
in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base
della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito
comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del
corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore
antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a
perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie
all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine
corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.
Art. 67.
Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo
1. La promozione alla
qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla
stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e
che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo
71, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Capo IV
Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivodel corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 68.
Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale
1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai
primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle
strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono
individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento
sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi
compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai
sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del
titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della
nomina del titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi
del Corpo.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e
comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.
Art. 69.
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
1. Gli incarichi di
funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle
peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche
delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico e' determinata la durata
dello stesso, che e' correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque,
non puo' eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque
anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono
rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore
ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva
superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della
scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, gli incarichi di
funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti
superiori dal capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti
con decreto del capo del Dipartimento medesimo.
5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti
rispettivamente il collocamento in disponibilita' e il comando e il
collocamento fuori ruolo.
Art. 70.
Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti
1. L'amministrazione,
anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le
prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato
presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto
del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento
medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della
rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici,
redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo
dirigente.
4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun
funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi e' redatta, sulla base della
relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:
a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal
dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il
funzionario dipende direttamente;
b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo
dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il
funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione e'
redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale.
5. Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della
scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale
comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del
testo unico. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto
informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati,
rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione.
6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e
corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno,
attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.
7. Il giudizio valutativo finale e' notificato a ciascun interessato entro
trenta giorni dalla formulazione.
8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione
connessa, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri
della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio
valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale
direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
9. L'esito della valutazione e' tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale
revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della
progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e
dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e
ai dirigenti superiori.
Art. 71.
Norme relative agli scrutini di promozione
1. Il consiglio di amministrazione,
su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, determina con cadenza triennale: le categorie
dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in
carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di
primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per
l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di
cui all'articolo 70; il periodo temporale di riferimento per la valutabilita'
dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneita' alla
promozione, che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta'
del punteggio complessivo massimo previsto.
2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di
merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce
le promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore
e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in
difformita' alla proposta formulata dalla commissione.
3. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi
e alle qualifiche di primo dirigente che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione
annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare
della sanzione pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti
di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del
testo unico.
Art. 72.
Commissione per la progressione in carriera
1. Il Ministro
dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la
progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e
alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del
Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli
uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio
della rotazione.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione
centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi
valutativi e informativi in suo possesso.
3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di
graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la
promozione alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore
e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo
dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di
amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1.
Art. 73.
Verifica dei risultati e responsabilita' dirigenziale
1. La verifica dei
risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, e' effettuata sulla
base delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della
verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la
destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 69.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente
o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente
dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della
contestazione, puo' essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da
ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo
stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base
correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione e' adottato
su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro
dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto
dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un
esperto in tecniche di valutazione del personale.
3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».
Art. 74.
Collocamento in disponibilita'
1. I dirigenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di
disponibilita', entro il limite non eccedente il cinque per cento della
dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo
svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati in
posizione di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. I dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a) e b), 50, comma 3,
e 59, comma 3, sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del
Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente
generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per un
periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato puo' esserne
disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto
nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei
rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente
collocato in disponibilita'.
Art. 75.
Collocamento in disponibilita' a domanda
1. I dirigenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta
giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilita' ove
ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 74 e con le
procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di
quest'ultimo articolo, purche' abbiano raggiunto una eta' anagrafica di non
meno di un anno e di non piu' di tre anni inferiore a quella stabilita per il
collocamento a riposo.
2. I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente articolo sono
effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina
autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 76.
Trattamento economico
1. Il trattamento
economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonche' in due
componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni
funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilita' esercitate, la
seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati, nonche' le maggiori attivita' effettivamente rese in occasione di
interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente
comprende la speciale indennita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004,
n. 87.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni
riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in
relazione alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione alla
specificita' dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri
in tale sede definiti.
Art. 77.
Retribuzione di rischio e di posizione
1. La componente del
trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione
ricoperti e alle responsabilita' esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli
incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli
di responsabilita' connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in
relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio e'
svolto.
3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle
disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, e' determinata
attraverso il procedimento negoziale.
Art. 78.
Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di
risultato e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento
negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza
del lavoro svolto, nonche' delle maggiori attivita' effettivamente rese in
occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La
valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della
determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le
modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il
dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 79.
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei
direttivi e dei dirigenti
1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia
compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche medesime e'
attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un
ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente e' attribuito
uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato
complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al
personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale
di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta o che nel biennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione
pecuniaria.
4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico.
5. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla
qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento
del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
Capo V
Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente
Art. 80.
Ambito di applicazione
1. La definizione degli
aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego
del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto
autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di
un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla
contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate
nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge,
per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 81.
Delegazoni negoziali
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
Art. 82.
Materie di negoziazione
1. Formano oggetto del procedimento
negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di
lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo
parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito
delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi
omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei
direttivi, l'orario di lavoro;
e) il congedo ordinario e straordinario;
f) la reperibilita';
g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per
la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione
delle attivita' socio-assistenziali del personale;
m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 83, comma 1, puo' prevedere, in
caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori
percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole
generali stabilite per il pubblico impiego.
Art. 83.
Procedura di negoziazione
1. La procedura negoziale
e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima
della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si
svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita'
accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le
organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino piu' del
cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente
del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di
parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e
indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita'.
L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa
eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria,
nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate
le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il
relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal
parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla
documentazione di cui al comma 4, e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini
della certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e della loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
Art. 84.
Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati
1. Nei limiti, per le
materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di
cui all'articolo 80, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi
nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro
dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di
accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1.
2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali
fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi
decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte
pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai
titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale
composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e
periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si svolgono in
un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura
richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi
integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli
risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Titolo III ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL
CORPONAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA ATTIVITA'
TECNICHE,AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE
Capo I
Ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici
Art. 85.
Istituzione dei ruoli
1. Per le esigenze
organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a
quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge
attivita' tecniche, amiministrativo-contabili e tecnico-informatiche:
a) ruolo degli operatori;
b) ruolo degli assistenti;
c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;
f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni
proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative
e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di
emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a
svolgere i propri compiti istituzionali.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma
1 e' determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e
collaboratori, assistenti, operatori.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A
allegata al presente decreto.
Capo II
Ruolo degli operatori
Art. 86.
Articolazione del ruolo degli operatori
1. Il ruolo degli
operatori e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti
denominazioni:
a) operatore;
b) operatore tecnico;
c) operatore professionale;
d) operatore esperto.
2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende piu' attivita'
fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo
contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita',
alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso.
All'individuazione delle attivita' si provvede con decreto del Ministro
dell'interno.
Art. 87.
Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori
1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacita' di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalita' della struttura o dell'ufficio cui e' addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione.
Art. 88.
Accesso al ruolo degli operatori
1. Ferma restando la
riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di
operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini
italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche attivita';
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai
pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente
organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la
determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i programmi
sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle
disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.
4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di
graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
territorialmente competenti.
5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali
ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneita' dei
candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta
valutazione comparativa.
6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici,
nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli
superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma
2.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', al coniuge e ai
figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali.
8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione
dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla
qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del
responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e
prestano giuramento.
9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta,
il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente
dell'ufficio o del comando cui sono applicati.
Art. 89.
Promozioni alle qualifiche superiori
1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Capo III
Ruolo degli assistenti
Art. 90.
Articolazione del ruolo degli assistenti
1. Il ruolo degli
assistenti e' articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti
denominazioni:
a) assistente;
b) assistente capo.
2. In. relazione alla diversita' delle mansioni previste, le qualifiche di
assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali di
assistente amministrativo-contabile, assistente amministrativo-contabile capo,
assistente tecnico-informatico e assistente tecnico-informatico capo. Le
dotazioni organiche dei predetti profili professionali sono determinate con
decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica
fissata, per le qualifiche di assistente e assistente capo, nella tabella A
allegata al presente decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo
141, comma 1. Prima dell'adozione, il decreto ministeriale e' comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed
al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 91.
Mansioni del personale appartente al ruolo degli assistenti
1. ll personale
appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e
assistente amministrativo-contabile capo esercita nel settore di impiego
attivita' di coordinamento e controllo di unita' operative di livello
inferiore; svolge anche attivita' di reperimento e rilascio di informazioni
elementari;
collabora con le professionalita' superiori, anche attraverso la redazione e la
compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione
e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di
archiviazione; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad
esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari
conoscenze e attitudini.
2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente
tecnico-informatico e di assistente tecnico-informatico capo esercita nel
settore di impiego, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica
posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e
informatiche, fornendo supporto alle professionalita' superiori; svolge
attivita' di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti
tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di
anomalie di funzionamento di varia complessita' su prodotti e sistemi;
partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono
essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e
attitudini.
Art. 92.
Immissione nel ruolo degli assistenti
1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso
di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data,
rivesta la qualifica di operatore esperto;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed
esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al
personale del ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei
anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi,
abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale
individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei
criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei
requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1,
lettera a), a parita' di punteggio prevalgono nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della
graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e la maggiore eta'.
4. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al
comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del
medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo
ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione
professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per
l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera
a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b),
abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla
data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al
comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal concorso di cui alla
lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto
dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici,
nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale
successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine
corso.
Art. 93.
Promozione ad assistente capo
1. La promozione alla qualifica di assistente capo e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 94.
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo
1. Agli assistenti capo
che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e'
attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma
2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole
previsto dall'articolo 174.
Capo IV
Ruolo dei collaboratori e dei sostitutidirettori amministrativo-contabili
Art. 95.
Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili
1. Il ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e' articolato
in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice collaboratore amministrativo-contabile;
b) collaboratore amministrativo-contabile;
c) collaboratore amministrativo-contabile esperto;
d) sostituto direttore amministrativo-contabile;
e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.
Art. 96.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori amministrativo-contabili
1. Il personale
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalita' posseduta
e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e
contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalita'
superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso
comune; svolge attivita' amministrative, istruttorie e di revisione contabile
ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino,
di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalita'
superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di
sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.
2. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori
amministrativo-contabili capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono
essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e
attitudini nonche' responsabilita' di coordinamento di struttura. Possono
collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari
esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione
funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili;
collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con
riferimento al proprio settore di competenza. Ai sostituti direttori
amministrativo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di
piu' strutture, sotto la responsabilita' del dirigente o di un suo delegato,
nonche', in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del
personale.
Art. 97.
Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili
1. Ferma restando la
riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico
concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di
carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso
interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in
un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di
servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo
98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera
b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita'
di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai
partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il
possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori
amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche
disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche'
siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli
superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1,
la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove
di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della
graduatoria finale.
Art. 98.
Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile
1. L'assunzione dei vice
collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera
a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei
titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione
al concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori
amministrativo-contabili in prova.
Art. 99.
Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile
1. I vice collaboratori
amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del
periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice
collaboratori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del
responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e
prestano giuramento.
2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori amministrativo-contabili in
prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due
mesi. I piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle
degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito
dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a
ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del
funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato
servizio.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.
Art. 100.
Promozione a collaboratore amministrativo-contabile
1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 101.
Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto
1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 102.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori
amministrativo-contabili esperti
1. Ai collaboratori
amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo
servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando
quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto, dal
comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Art. 103.
Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile
1. La promozione alla
qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile si consegue, nei
limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori
amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto
anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a
parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione
della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di
titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Art. 104.
Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo
1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 105.
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»
1. Ai sostituti direttori
amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo
servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono
contestualmente la denominazione di «esperto».
2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto
gia' specificato all'articolo 96, collaborano direttamente con i primi
dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i
rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresi' attribuiti
incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono
essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto
del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolari rilevanza.
3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono
attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con
effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti,
fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Capo V
Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-infomatici
Art. 106.
Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici
1. Il ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici e' articolato in
cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice collaboratore tecnico-informatico;
b) collaboratore tecnico-informatico;
c) collaboratore tecnico-informatico esperto;
d) sostituto direttore tecnico-informatico;
e) sostituto direttore tecnico-informatico capo.
Art. 107.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici
1. Il personale
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica
posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e
informatiche, fornendo supporto alle professionalita' superiori, anche mediante
l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione,
la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi
realizzati, anche nell'ambito delle attivita' di ricerca; esegue rilievi e
misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di
strumenti, di impianti e di circuiti;
svolge attivita' di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti
tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di
anomalie di funzionamento di varia complessita' su prodotti e sistemi, di
esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo
all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in
modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito
delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni
del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi
operativi; realizza i programmi curandone la funzionalita' e l'esecuzione.
2. Ai sostituti direttori tecnico-informatici e ai sostituti direttori
tecnico-informatici capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere
attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e
attitudini nonche' responsabilita' di coordinamento di struttura. Possono
collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari
esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione
funzionale. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo possono essere
attribuiti il coordinamento di piu' strutture, sotto la responsabilita' del dirigente
o di un suo delegato, nonche', in relazione alla preparazione posseduta,
compiti di formazione del personale.
Art. 108.
Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici
1. Ferma restando la
riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico
concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di
carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso
interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in
un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di
servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo
109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera
b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita'
di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai
partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il
possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici
in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli
superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni
di cui all'articolo 109, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai
figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di
cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri
per la formazione della graduatoria finale.
Art. 109.
Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico
1. L'assunzione dei vice
collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a),
avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei
titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione
al concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori
tecnico-informatici in prova.
Art. 110.
Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico
1. I vice collaboratori
tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del
periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice
collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile
del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano
giuramento.
2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in
prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due
mesi. I piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle
degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito
dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere,
per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario
dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.
Art. 111.
Promozione a collaboratore tecnico-informatico
1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 112.
Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto
1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 113.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici
esperti
1. Ai collaboratori
tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo
servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando
quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto
convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma
2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Art. 114.
Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico
1. La promozione alla
qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno
per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici
esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo
servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a
parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione
della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di
titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Art. 115.
Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo
1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 116.
Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»
1. Ai sostituti direttori
tecnico-informatici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio
nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono
contestualmente la denominazione di «esperto».
2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto
specificato all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi dirigenti,
ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di
sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresi' attribuiti incarichi
specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere
assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza.
3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono
attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con
effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo
restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 94 e 95 del testo unico.
5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Capo VI
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori
Art. 117.
Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori
1. Il ruolo dei
funzionari amministrativo-contabili direttori e' articolato in tre qualifiche,
che assumono le seguenti denominazioni:
a) funzionario amministrativo-contabile vice direttore;
b) funzionario amministrativo-contabile direttore;
c) funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.
Art. 118.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori
1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrativo-contabili, con autonomia e responsabilita' organizzative; adotta atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza; svolge attivita' di studio e di ricerca, attivita' istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attivita' di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attivita' dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessita', autonomia e responsabilita'; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresi', gestisce, coordina e controlla l'attivita' amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e puo' essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.
Art. 119.
Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori
1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori
avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le
prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei
test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio l997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al
comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle
lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per
l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini
dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo
giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n.
509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le
forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame,
scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio
effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso.
E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente,
non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione
pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso
risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili
vice direttori in prova.
Art. 120.
Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore
1. Il periodo di prova ha
la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto
superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi
provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di
formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonche'
i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto
del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili vicedirettori
in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile
vicedirettore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del
responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
3. I funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova sono ammessi a
ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del
funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato
servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.
5. L'assegnazione dei funzionari amministrativocontabili vicedirettori alle
sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli
interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma
1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 121.
Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore
1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari amministrativo-contabili vicedirettori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 122.
Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile
direttore-vicedirigente
1. La promozione alla
qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente si
consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono
ammessi i funzionari amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data,
abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che,
nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione
esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli
da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di
esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Art. 123.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari amministrativo-contabili
direttori-vicedirigenti
1. Ai funzionari
amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque
anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto
convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Capo VII
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori
Art. 124.
Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori
1. Il ruolo dei
funzionari tecnico-informatici direttori e' articolato in tre qualifiche, che
assumono le seguenti denominazioni:
a) funzionario tecnico-informatico vice direttore;
b) funzionario tecnico-informatico direttore;
c) funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente.
Art. 125.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici
direttori
1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori svolge, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta, attivita' di elevata responsabilita' in materie tecniche e informatiche; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni anche realizzate da professionalita' inferiori; svolge attivita' di ricerca, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti. Nel quadro di indirizzi generali, esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative; svolge attivita' di stadio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attivita'; cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' ripartita la struttura presso la quale e' assegnato; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica di procedure; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attivita' di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresi', gestisce, coordina e controlla l'attivita' di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e puo' essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.
Art. 126.
Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori
1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori
avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le
prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei
test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al
comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree
magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al
concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione
al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e
informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle
relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le
forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame,
scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio
di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso
a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I
posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo
l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5, Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici
uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che
hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice
direttori in prova.
Art. 127.
Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore
1. Il periodo di prova ha
la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto
superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi
provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di
formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica,
nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile.
2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici vice
direttori in prova conseguono la nomina a funzionario tecnico-informatico vice
direttore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del
responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
3. I funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova sono ammessi a
ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del
funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato
servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.
5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori alle sedi
di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli
interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma
1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 128.
Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore
1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari vice direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 129.
Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico
direttore-vicedirigente
1. La promozione alla
qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente si
consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono
ammessi i funzionari tecnico-informatici direttori che, alla predetta data,
abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che,
nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione
esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli
da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di
esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Art. 130.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari tecnico-informatici
direttori-vicedirigenti
1. Ai funzionari tecnico-informatici
direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto
previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,
ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del
testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come
assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo
restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174.
Capo VIII
Procedimento negoziale
Art. 131.
Norma di rinvio
1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.
Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALEDEI VIGILI DEL FUOCO
Capo I
Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazionee l'estinzione del rapporto di impiego
Art. 132.
Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. L'accesso al Corpo
nazionale di vigili del fuoco avviene con le seguenti modalita':
a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli
operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei
figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio,
nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.
2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con
modalita' diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare e' escluso
l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, l'articolo 3 della legge 12
marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni alta disposizione che prevede il
passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo
psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.
Art. 133.
Comando e collocamento fuori ruolo
1. Il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, puo'
essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi
costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in
relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non piu' di
cinque unita' di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.
2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non puo' avere durata
superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata e' raddoppiata
per il personale di livello dirigenziale.
3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al
personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico
dell'amministrazione di destinazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il
collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso
il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico,
nonche' le relative disposizioni di attuazione.
Art. 134.
Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneita'
psico-fisica
1. Fatte salve le
eventuali disposizioni normative piu' favorevoli vigenti per il personale
riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni
proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
non puo' procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneita'
psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del
dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di
inidoneita', compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento
medesimo e con la disponibilita' delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche
attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso
di riqualificazione.
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale
appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione
al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo
12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili dei fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi
sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente,
sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale
tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio.
Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle
funzioni proprie della qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al
soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puo' continuare
a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del
principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena
funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
3. Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli tecnico-operativi acconsente
di transitare nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici,
e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove
presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il
Dipartimento puo' valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in
soprannumero.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianita' nella
qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione
economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di
assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo
stesso titolo all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma
di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal
momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue
la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermita' riconosciuta per
causa di servizio.
5. Il personale transitato nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o
tecnico-informatici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione
medica ne verifichi il recupero dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento
delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, puo' essere riammesso
nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del
trasferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle
disponibilita' della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda,
il dipendente e' riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio
di idoneita' psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella
qualifica rivestiti al momento del trasferimento nei ruoli tecnici,
amministrativo-contabili o tecnico-informatici, con l'attribuzione del
trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad
personam corrisposto nel precedente transito.
Art. 135.
Riammissione in servizio
1. Il personale il cui rapporto
di impiegato sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di
salute puo' richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del
rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia
motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento,
il dipendente e' ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento
della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica
stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
2. La facolta' di cui al comma 1 e' data al personale, senza limiti temporali,
nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro
presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il
riacquisto della cittadinanza italiana.
3. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del
corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione
da parte del richiedente nonche' al positivo accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da
motivi di salute.
4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale
goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in
materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.
Art. 136.
Cause di cessazione dal servizio e limiti di eta' per il collocamento a riposo
1. Le cause di cessazione
dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal
testo unico, nonche' dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. I limiti di eta' per il collocamento a riposo continuano ad essere
disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n.
850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli
articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165, nonche' dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
Capo II
Altre disposizioni comuni
Art. 137.
Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio
1. Per il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la liberta', l'attivita', i diritti e le
prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle
forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento
della funzione pubblica.
2. In ragione dell'unicita' del procedimento negoziale previsto per il
personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della
tendenziale omogeneita' dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative
sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme
previste per il personale di livello dirigenziale.
Art. 138.
Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. I diritti e i doveri
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal
presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non
previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il
testo unico e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello
Stato.
2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge
o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da
leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento
adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 139.
Sanzioni disciplinari
1. Ferma restando la disciplina
delle incompatibilita' dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri
del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero
conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione
disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni
fino a un massimo di sei mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo
55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e'
inflitta;
b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della
gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della maggiorazione
delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa
natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con un'unica azione od
omissione o con piu' azioni od omissioni connesse tra loro;
c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare,
assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche
attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravita'
dell'infrazione contestata;
d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento di impugnazione delle
sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
e) i casi, le modalita' e gli effetti della riapertura del procedimento
disciplinare e della riabilitazione;
f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla
retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel
rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e per i profili da
questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla
retribuzione in caso di procedimento penale.
4. Il regolamento indicato al comma 2 puo' anche prevedere la riproduzione
delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e
integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Art. 140.
Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 141.
Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di assicurare
l'indispensabile flessibilita' di adeguamento delle dotazioni organiche di cui
alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti
necessita' operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse e'
disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli
oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle
qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma
4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle
strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede
con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 142.
Formazione del personale
1. La formazione del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assicurata durante lo
svolgimento dell'intera carriera.
Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in
servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle
qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la
formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici
territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale,
addestramento, riconversione e specializzazione.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con
altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e
privati, nonche' di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei
Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.
3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere
attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione,
corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al
personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti
sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma
7, dello stesso decreto ministeriale.
4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di
indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e
il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del
Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di
cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative,
incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari
e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione
agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche
tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni
introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado
di operativita' del personale in relazione alle funzioni da svolgere.
5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento,
riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto
accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, attestato da un
apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati.
6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in servizio
a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I
corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si
svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di
missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione e' individuato in
base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonche' a quelle
di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche
delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari
opportunita' di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a
professionalita' elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a
domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per
seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi
annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai
funzionari autorizzati non e' corrisposto alcun trattamento economico. Il
predetto periodo e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del
collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari
sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di
quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante.
Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di
cinque unita' di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello
dirigenziale, fatta salva la facolta' per il Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative
all'accoglimento della domanda.
9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di
formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attivita' di
servizio e l'incarico affidatogli, esso puo' concorrere, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta
e debitamente documentata.
Art. 143.
Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi
1. Gli scrutini di
promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di
amministrazione di cui all'articolo 146 del testo unico, sulla base dei criteri
di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale.
2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni
effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni
anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per
coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal
giorno successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per
l'ammissione allo scrutinio medesimo.
3. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di
promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti
dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 144.
Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del
telelavoro
1. Il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici,
amministrativo-contabili e tecnico-informatici e' ammesso a prestare servizio
in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le modalita' di costituzione dei rapporti di impiego a tempo
parziale, i contingenti massimi del personale che puo' accedervi, le articolazioni
della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di
funzionalita' degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale
passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal
regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente
comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1,
commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non e' ammesso a
prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4
della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Titolo V RECLUTAMENTO E SOPRAVVENUTA INIDONEITA' DEL PERSONALEDEI GRUPPI SPORTIVI
E DELLA BANDA MUSICALEDEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Capo I
Disposizioni relative al personale dei gruppi sportivi
Art. 145.
Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. L'assunzione del
personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del
ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non
superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso per titoli sportivi e
culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti
di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento
di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e
detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del
regolamento medesimo.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per
l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga
a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e
c);
b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le
modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei
candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per
mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale
ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano
essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra
le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici;
d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna di esse;
e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle
graduatorie di disciplina o specialita'.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Art. 146.
Impiego in altre attivita' istituzionali del ruolo di appartenenza e
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
1. Gli atleti che perdono
l'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto
del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre
attivita' istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento
del possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio e frequenza di un
corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.
2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' alle attivita' nei gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:
a) aggiornamento qualitativo dell'organico se-condo le modalita' stabilite con
decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile;
b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari all'espletamento della
disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
c) non riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale da parte
della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni
consecutivi;
d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un
periodo superiore agli undici mesi.
3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di
idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata con riguardo al piazzamento
della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia
di merito e' costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo
campionato nazionale assoluto.
4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, puo',
per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data
di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito,
con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa nelle corrispondenti qualiche del personale del Corpo civile
nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita' amministrativo-contabili,
tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle
dotazioni organiche dei predetti ruoli.
Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica
le cui modalita' sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella qualifica
corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando
l'anzianita' maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il
nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti
inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e'
attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi
miglioramenti economici.
Art. 147.
Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
1. Per particolari
esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato,
puo' essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in qualita' di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con
il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.
2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, e' reso indisponibile un
numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente
complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.
3. Al verificarsi delle cause di inidoneita' di cui all'articolo 146, comma 2,
il personale di cui al comma 1 e' reintegrato nelle funzioni proprie della
qualifica di appartenenza.
Capo II
Disposizioni relative al personale della banda musicale
Art. 148.
Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale
1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.
Titolo VI NORME DI INQUADRAMENTO, TRANSITORIEECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI
Capo I
Inquadramento del personale non direttivoe non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative
Art. 149.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di
cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo
medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco
qualificato.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo
medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con
l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1
conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto
convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale
inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini,
l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui
all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo,
sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 150.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni
di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita
qualifica di capo squadra.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello
scatto convenzionale di cui all'articolo 15.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.
6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello
scatto convenzionale di cui all'articolo 18.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva,
ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto
convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai
commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella
minima richiesta per l'inquadramento.
8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono
effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle
dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso
indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli
ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente
articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il
maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo
40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e
amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il
24 maggio 2000.
Art. 151.
Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di assistente
tecnico antincendi nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori
antincendi
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. L'inquadramento e'
effettuato secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai
fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale,
dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
2. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il
maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle
fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 152.
Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore
tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore
tecnico antincendi capo nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi 1. Il personale appartenente al profilo
professionale di collaboratore tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
sostituto direttore antincendi.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico
antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore
antincendi capo.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico
antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore
antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui
all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto».
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della
progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale,
dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in
soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.
Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero
finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti
direttori antincendi.
6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il
maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento
nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
7. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di sostituto
direttore antincendi capo consegue di diritto secondo l'ordine di ruolo, con
decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui
all'articolo 31 e la denominazione aggiuntiva di «esperto», prescindendo
dall'anzianita' di servizio prevista dal medesimo articolo 31, nei limiti delle
cessazioni dal servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, verificatisi al 31 dicembre dell'anno precedente tra il
personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai sostituti direttori
antincendi capo che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato una sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 153.
Concorsi straordinari
1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso
straordinario per titoli a trecento posti, per l'accesso alla qualifica di
ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di
capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio
prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato,
nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione
pecuniaria.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
bandito un concorso straordinario per titoli a trecentotrentaquattro posti, per
l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale
inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo
reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22,
comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione
disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita'
di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse
e la composizione delle commissioni esaminatrici.
4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo
e il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 149 e 150, nel ruolo dei
vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente
vincitore dei concorsi ordinari di cui all'articolo 21, sono immessi nella
qualifica di ispettore antincendi, conservando, a domanda, il trattamento
pensionistico previsto per il ruolo di provenienza, finche' permangono nella
predetta qualifica o in quella di ispettore antincendi esperto. Per il
personale vincitore dei concorsi straordinari, l'immissione nella qualifica
decorre dalla data di superamento dei concorsi medesimi. Analoga opzione e'
riconosciuta al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151, appartenente
al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, provenendo dal
profilo professionale di capo reparto.
Capo II
Inquadramento del personale direttivo e dirigente
Art. 154.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita
qualifica di direttore.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per
l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di
lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita
qualifica di direttore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al
comma 1.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore
antincendi e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.
Nella medesima qualifica e' altresi' inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il
predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di
direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili
professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento
il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1
e 2 e quello appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale
di coordinatore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini
della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali,
l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo
professionale di direttore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conserva,
ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per
l'inquadramento.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante
dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 155.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di ispettore medico, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita
qualifica di direttore medico.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per
l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di
lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita
qualifica di direttore medico, collocandosi nel ruolo prima del personale di
cui al comma 1.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore medico e'
inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente medico. Nella
medesima qualifica e' altresi' inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il
predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore
medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che
abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per
l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di
lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1
e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore medico
inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla
qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nel
predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore
medico inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita'
eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante
dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 156.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di ispettore ginnico-sportivo, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore
ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei
profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente
ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi,
e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo,
collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore
ginnico-sportivo e' inquadrato nell'istituita qualifica di
direttore-vicedirigente ginnico-sportivo. Nella medesima qualifica e' altresi'
inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale
appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per
l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di
lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1
e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore
ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della
progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali,
l'anzianita' maturata nel predetto ruolo;
il personale appartenente al profilo professionale di direttore
ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini,
l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante
dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 157.
Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente
1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente alla seconda fascia dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, in relazione alle diverse funzioni espletate, nelle corrispondenti qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
Art. 158.
Concorsi straordinari
1. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti
concorsi straordinari:
a) selezione interna a venticinque posti per l'accesso alla qualifica di vice
direttore, finalizzata alla verifica dell'idoneita' professionale, anche
mediante prova teorico-pratica, riservata al personale inquadrato, ai sensi
dell'articolo 152, commi 1, 2 e 3, nelle qualifiche di sostituto direttore
antincendi, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti
dall'articolo 41, comma 1, lettera d);
b) concorso per esami a venti posti per l'accesso alla qualifica di vice
direttore, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e
dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d), e di una
anzianita' di servizio di almeno sette anni;
c) concorso per esami e titoli a quattro posti per l'accesso alla qualifica di
vice direttore medico, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e
dell'abilitazione prescritti dall'articolo 53, comma 1, lettera d), e di una
anzianita' di servizio di almeno sette anni;
d) concorso per esami e titoli a otto posti per l'accesso alla qualifica di
vice direttore ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli
tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del
titolo di studio prescritto dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e di una
anzianita' di servizio di almeno sette anni.
2. Non e' ammesso alle selezioni e ai concorsi di cui al comma 1 il personale
che abbia riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare piu' grave
della sanzione pecuniaria.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalita'
di svolgimento delle selezioni e dei concorsi di cui al presente articolo, le
prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di
formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il personale positivamente selezionato ai sensi del comma 1, lettera a), e'
nominato vice direttore ed e' ammesso a frequentare un corso di formazione
iniziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi. Per
lo svolgimento del corso e le dimissioni dallo stesso si applicano le
disposizioni degli articoli 42 e 43 ovvero, nel caso in cui queste siano
incompatibili, quelle dettate con decreto del capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Capo III
Inquadramento del personale appartenenteal settore aeronavigante
Art. 159.
Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai
profili professionali del settore aeronavigante
1. In attesa del riordino
complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attivita', per
il cui esercizio e' richiesto il possesso di specifiche professionalita' e
specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi
integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004,
n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore
aeronavigante e' inquadrato come segue:
a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato
e di pilota di elicottero brevettato, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo
squadra;
b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero
e di pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto;
c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di
elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi;
d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo;
e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista
controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore
antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui
all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»;
f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore
aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.
2. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della
progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale,
dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante
dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
4. In relazione all'inquadramento del personale del settore aeronavigante nelle
nuove qualifiche, la speciale indennita' di volo resta ferma negli importi
attualmente in godimento.
Capo IV
Inquadramento del personale che espleta attivita'tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche
Art. 160.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di addetto alle attivita' di supporto e'
inquadrato nell'istituita qualifica di operatore.
2. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo
e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di operatore, collocandosi nel ruolo prima
del personale di cui al comma 1.
3. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo
e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di operatore tecnico.
4. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore
amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di
cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
operatore professionale.
5. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore
amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni
di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore
esperto.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine
del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 4 conserva, ai
fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale,
l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3 e 5
conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per
l'inquadramento.
7. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in
soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.
Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero
complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello
dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.
8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante
dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 161.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia
compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo
professionale di assistente amministrativo contabile.
2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico
e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di
effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e,
nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente
tecnico-informatico.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa,
nel profilo professionale di assistente amministrativo-contabile capo.
4. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico
e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo
servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e,
nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente
tecnico-informatico capo.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa,
nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile capo, con
l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.
6. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico
e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia tredici anni di effettivo servizio, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa,
nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo, con
l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva,
ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto
convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella
minima richiesta per l'inquadramento.
8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in
soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.
Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero
complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello
dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.
9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante
dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 162.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori amministrativo-contabili
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso
del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo,
in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera
d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore
amministrativo-contabile capo.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore
amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98,
comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore
amministrativo-contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di
cui all'articolo 105, assumendo la denominazione aggiuntiva di «esperto».
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza. Al personale di cui al comma 1 e'
riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello
scatto convenzionale, un'anzianita' di servizio calcolata ai sensi
dell'articolo 171, comma 2. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva, ai
medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in
soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.
Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero
finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.
6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il
maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle
fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 163.
Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi
1. Tra i ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita'
amministrativo-contabili e' istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori
amministrativi, costituito dalla qualifica unica di ispettore amministrativo,
in cui e' inquadrato il personale appartenente al profilo professionale di
ispettore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che non sia in possesso dei titoli di studio prescritti dagli
articoli 98, comma 1, lettera d), e 119, comma 1, lettera d).
2. Il personale di cui al comma 1 continua ad espletare le funzioni previste
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e
amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il
24 maggio 2000, per il profilo di provenienza.
3. Il personale di cui al comma 1 percepisce il trattamento economico previsto
per il personale appartenente alla qualifica di cui all'articolo 95, comma 1,
lettera e). In relazione al livello superiore di tale trattamento economico, al
personale medesimo cessa di essere corrisposto il maturato economico
eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui
all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo,
sottoscritto il 24 maggio 2000.
4. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al
comma 1, sono rese indisponibili due unita' nella dotazione organica del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.
Art. 164.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di capo tecnico e di tecnico informatico,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 166, comma 1.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto,
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo.
3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della
progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita'
maturata nel ruolo medesimo.
4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli
superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il
maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle
fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 165.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso
del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice
direttore.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore
amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119,
comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario
amministrativo-contabile direttore.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore
amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma
1, lettera d), e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario
amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della
progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale,
dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e
comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato
economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di
cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo,
sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 166.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari tecnico-informatici
direttori
1. Il personale
appartenente al profilo professionale di tecnico informatico, in possesso del
titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto e
di direttore informatico, in possesso del titolo di studio prescritto
dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
funzionario tecnico-informatico direttore.
3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo
l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della
progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale,
dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu'
favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e
comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico
eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui
all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo,
sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 167.
Concorsi straordinari
1. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due
concorsi straordinari per esami a complessivi duecentocinquanta posti per la
nomina alle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice
collaboratore tecnico-informatico riservati, il primo, al personale
appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore
amministrativo-contabile e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5,
che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1,
lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al
profilo professionale di operatore tecnico professionale e inquadrato ai sensi
dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui
all'articolo 109, comma 1, lettera d). Nei bandi di concorso e' indicato il numero
dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore
amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ottanta posti per
l'accesso alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, riservato
al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale
di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio
prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni
di effettivo servizio nel profilo professionale medesimo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ventisei posti per
l'accesso alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico, riservato al
personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di
assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del
titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d), che abbia
compiuto tre anni di effettivo servizio nei profili professionali medesimi.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono banditi due concorsi straordinari per titoli ed esami per la copertura di
non piu' della meta' dei posti disponibili nelle qualifiche di vice
collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore
tecnico-informatico, riservati, il primo, al personale appartenente nel
previgente ordinamento al profilo professionale di assistente
amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto
dall'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente
nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e
di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio
prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d).
5. Al concorso di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare, oltre al personale
ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli di studio prescritti. Ai
concorsi di cui ai commi 2 e 3 e' ammesso a partecipare, oltre al personale ivi
indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo squadra, in possesso
dei titoli di studio prescritti.
6. Ai concorsi di cui al presente articolo non e' ammesso il personale che,
nell'ultimo triennio, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave
della sanzione pecuniaria.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalita'
di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la
composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle
graduatorie finali e, limitatamente ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse.
Capo V Disposizioni transitorie Art. 168.
Disposizioni transitorie in materia di valutazione e progressione in carriera
del personale direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori
1. Agli scrutini per
merito comparativo per il conferimento dei posti disponibili alla data del 1°
gennaio 2006 e 2007 nelle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico
e primo dirigente ginnico-sportivo, e' ammesso il personale inquadrato nei
ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi che abbia
maturato, alla stessa data, nove anni di effettivo servizio nei soppressi
profili professionali laureati del settore operativo dell'area funzionale C.
2. In relazione alla previgente disposizione di cui all'articolo 25, comma 4,
della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per il personale inquadrato, ai sensi
degli articoli 154, 155 e 156, nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e
dei direttivi ginnico-sportivi il termine di cui agli articoli 44, 56 e 65 e'
ridotto a cinque anni.
3. Le disposizioni dell'articolo 47, in materia di percorso di carriera
richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente e per la promozione a quella di dirigente superiore, non si
applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al personale in servizio alla stessa data.
4. Le disposizioni dell'articolo 70, in materia di valutazione annuale, si
applicano a decorrere dall'anno 2007, in relazione all'attivita' svolta
nell'anno 2006. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano agli scrutini per le
promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007. Per l'ammissione al
corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente con
decorrenza dal 1° gennaio 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni e i
criteri in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per
merito comparativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Le disposizioni
e i criteri in materia di scrutinio per merito comparativo di cui al periodo
precedente si applicano, in quanto compatibili, anche alle promozioni alle
qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore con decorrenza
dal 1° gennaio 2006.
6. Le disposizioni dell'articolo 72, in materia di costituzione e compiti della
commissione per la progressione in carriera, si applicano alle nomine e alle
promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.
Art. 169.
Disposizioni transitorie in materia di nomine a dirigente generale e di
conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco 1. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i dirigenti generali sono nominati ai sensi dell'articolo
48, comma 1, oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi dirigenti che
abbiano maturato dieci anni di anzianita' nella qualifica.
2. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
individuato ai sensi dell'articolo 49, comma 2, oltre che tra i dirigenti
generali, tra i dirigenti superiori che abbiano maturato dieci anni di
anzianita' nelle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ivi comprese quelle previste dal previgente ordinamento.
3. In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente generale e il
conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai sensi degli articoli 48, comma 1, e 49, comma 2, sono
effettuati, tenendo conto in via prioritaria del criterio della titolarita' in
atto, al momento delle nomine e del conferimento medesimi, degli incarichi di
funzioni dirigenziali generali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto
2000, n. 246.
4. Le disposizioni dell'articolo 48, commi 2 e seguenti, in materia di
costituzione e compiti della commissione consultiva per le nomine a dirigente
generale, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal
1° gennaio 2007.
Art. 170.
Prima applicazione dei procedimenti negoziali
l. In sede di prima applicazione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80, il sistema e i livelli delle relazioni sindacali, nonche' le prerogative, i permessi, le aspettative e le forme di partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 171.
Clausole transitorie di salvaguardia
1. Sono fatti salvi le
procedure e gli effetti relativi ai concorsi e agli scrutini, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alle nomine e alle
promozioni ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' le immissioni previste dai concorsi indetti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Il personale e gli altri
soggetti interessati, ove conseguano nomine o promozioni ai sensi del periodo
precedente, sono inquadrati secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai profili
professionali operativi a quelli dei servizi amministrativi, tecnici e
informatici e inquadrato nei ruoli istituiti dal presente decreto e'
riconosciuta, per una sola volta e ai soli fini del passaggio alla qualifica
superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, un'anzianita' di
servizio proporzionale a quella effettivamente maturata nel profilo
professionale di provenienza. Il criterio di computo dell'anzianita' di
servizio da riconoscersi ai sensi del periodo precedente e' individuato con
decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Capo VI Disposizioni economico-finanziarie e finali
Art. 172.
Copertura finanziaria ed equa distribuzione delle risorse finanziarie
1. Le risorse stanziate
dall'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 15.075.333
euro per l'anno 2004 e a 12.524.500 euro per l'anno 2005, e quelle previste
dall'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro
per l'anno 2005, sono distribuite al personale comunque in servizio a decorrere
dal 1° gennaio 2004, a titolo di una tantum, secondo l'allegata tabella D,
assicurando l'equa distribuzione delle risorse, in relazione alle maggiorazioni
economiche eventualmente derivanti dalle disposizioni di inquadramento del
presente decreto. In relazione all'abolizione degli istituti dei passaggi di
profilo e delle fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di
contrattazione privatistica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le risorse aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita',
disponibili a regime e destinate all'attuazione dei predetti istituti,
quantificate in 7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono
distribuite al personale medesimo allo stesso titolo, con gli stessi criteri e
secondo la medesima tabella di cui al periodo precedente. Analoga destinazione
e' riservata alle eventuali, ulteriori risorse della medesima natura, accertate
nel corso della gestione finanziaria dell'esercizio 2005.
2. A decorrere dal 2006 le risorse a regime, derivanti dalle disposizioni di
legge di cui all'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a
12.147.500 euro, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a
4.000.000 di euro, e quelle contrattuali indicate al comma 1, anche esse a
regime, sono destinate alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione
del presente decreto.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del
presente decreto, anche con riferimento ai profili finanziari. La relazione e'
trasmessa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ovvero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli
eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative.
Art. 173.
Trattamento economico di prima applicazione
1. Alla data del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale di cui al presente decreto, gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati nella tabella C allegata al presente decreto, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti.
Art. 174.
Clausola di salvaguardia retributiva
1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
Art. 175.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Tabella A
(prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)
----> Vedere tabelle da pag. 58 a pag. 61 <----
Tabella B
(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6, 52, comma 2, 61, comma 2)
----> Vedere tabelle da pag. 62 a pag. 63 <----
Tabella C
(prevista dall'articolo 173)
----> Vedere tabelle da pag. 64 a pag. 69 <----
Tabella D
(prevista dall'articolo 172, comma 1)
----> Vedere tabelle da pag. 70 a pag. 74 <----