VESSAZIONI DEL LAVORATORE E DANNO ESISTENZIALE.

 

di Giuseppe Cassano

 

 

 

 

VESSAZIONI SUL LAVORO.

 

E’ ormai entrato nel linguaggio comune il riferimento al termine anglosassone mobbing, ad indicare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dall’ambiente di lavoro, o anche solo danneggiarla o emarginarla.

 

Le forme che il mobbing può assumere sul posto di lavoro nei confronti di un lavoratore sono diverse e vanno dall’emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla persecuzione sistematica, dalla dequalificazione professionale alle ritorsioni sulle possibilità di carriera, al fine di metterlo in difficoltà.

 

Il mobbing è un fenomeno diffuso nella realtà lavorativa pubblica  e privata ma un fenomeno sicuramente occulto: spesso, anzi, l’emersione nella realtà sociale, prima ancora che nella realtà giudiziaria, di questi fenomeni è ostacolata dalla paura della perdita del posto o da altri timori  connessi con l’espletamento del rapporto di lavoro, sicché la vittima del mobbing resta una persona isolata che occulta i propri turbamenti lavorativi e si rinchiude in se stesso.

 

La fattispecie assume rilevanza una volta che gli atti di persecuzione acquistino i requisiti della sistematicità e della durata: si tratta secondo gli studi di settore di cinque tipologie di atti, rivolti a privare la vittima della possibilità di esprimersi in azienda (ad es., isolandola dai colleghi, privandola delle necessarie informazioni, minacciandola), privare la vittima dei suoi contatti sociali (ad es., collocandola in ambienti di lavoro isolati, non rivolgendole la parola, ignorandola), screditare la vittima e attaccare la sua immagine sociale (ad es., ridicolizzandola, schernendola, diffondendo pettegolezzi sul suo conto, privandola degli status symbol già dalla stessa goduti, facendole fare lavori degradanti, molestandola anche sessualmente), pregiudicare la situazione professionale della vittima (ad es., estrometterla dalle decisioni, demansionandola, dandole ordini contraddittori, assegnandole lavori senza senso, costringendola all’inattività), compromettere la salute della vittima (ad es., assegnandole incarichi usuranti o nocivi o rifiutati dagli altri, o molestandola, negandole ferie o permessi o revocandoli, cambiandole frequentemente turni o mansioni, attribuendo mansioni a rischio, irrogandole sanzioni disciplinari senza motivo reale, trasferendola in luogo disagevoli da raggiungere, ecc.).

Fatti di mobbing possono essere reato (con conseguente risarcibilità del danno morale), ove siano integrati gli estremi della violenza privata (art. 610 c.od.pen.), delle lesioni personali (art. 582 cod.pen), morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), istigazione al suicidio (art. 580 c.p.), delle molestie (art. 660 cod.pen.), delle molestie sessuali o violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), dei maltrattamenti (art. 572 c.p.), dell’ingiuria o della diffamazione (artt. 594 e 595 cod.pen.), dell’abuso di ufficio (art. 323 cod.pen.), restando poi applicabile l’aggravante comune ex art. 61 n. 11 cod.pen.

Peraltro, come rilevato in dottrina, il mobbing sul lavoro non implica in sé fatti costituenti reato posti in essere contro la vittima, potendo gli atti avere mere rilevanza civilistica, quali atti illegittimi di gestione del rapporto di lavoro ovvero quali atti illeciti: in tali casi, vi è l’abuso del potere del datore di datore di lavoro ovvero la lesione di beni non patrimoniali del lavoratore, quali dignità sicurezza e libertà dello stesso.

 

Come si è ben detto dalla miglior dottrina, molti dei fatti costituenti mobbing sono giuridicamente riconducibili alla figura dell’abuso del diritto: in altri termini, anche quando non vi siano violazioni immediate di norme imperative, ma si riscontri il formale ossequio alla legge o l’esercizio di poteri formalmente attribuiti al dirigente ed unilaterali, il fine illecito che muove l’azione svuota le ragioni attributive del potere unilaterale datoriale e ne elimina la causa legale. L’abuso, in particolare, ricorre ove il datore di lavoro fa un uso dei propri poteri dirigendoli a fini diversi da quelli previsti dalla norma che assegna il potere unilaterale al datore di lavoro: in tali casi, il lavoratore, che è in condizioni di subordinazione e non ha un potere di determinazione né di incidenza sulle determinazioni del datore di lavoro, ha tutelato dall’ordinamento il suo interesse ad un corretto esercizio da parte del datore di lavoro dei poteri unilaterali di gestione ed all’esercizio di tali poteri in conformità con la causa attributiva del potere e con la buona fede e correttezza del datore di lavoro.

In giurisprudenza, alcune pronunce sembrano ravvisare la linea di confine nel vizio di legittimità degli atti dell’amministrazione, nel senso che sembrano ricollegare il mobbing all’illegittimità degli atti del datore di lavoro (per difetto di motivazione, per infondatezza della pretesa, per eccesso di potere, o altro ancora) ed alla loro reiterazione, altre ancora affermano la diversità dei piani dell’illegittimità e dell’illiceità ed individua nell’elemento soggettivo del mobber (e nella sua carica lesiva di interessi altrui) l’aspetto dei fatti che consente di affermare la rilevanza in sé del mobbing, a prescindere dalla legittimità formale dei singoli atti posti in essere.

Da altra sentenze si sono puntualizzati nei termini che seguono i parametri del mobbing, la cui mancanza esclude la configurabilità della fattispecie lesiva:

a)      la frequenza delle azioni ostili, criterio considerato dagli esperti di mobbing molto importante, perché mette in luce la differenza tra un singolo atto di ostilità (fisiologico nei rapporti interpersonali) e un conflitto persistente e persecutorio come il mobbing; il parametro della frequenza deve indicare una cadenza delle azioni ostili almeno di alcune volte al mese, salvo il caso del c.d. "sasso nello stagno" (quando cioè si verifica una singola azione ostile portante, i cui effetti si ripercuotono sulla persona quotidianamente, anche dopo che la prima azione si è, di fatto, ormai esaurita, come, ad esempio, nel caso di un illegittimo demansionamento);

b)      la durata nel tempo di dette azioni, che devono durare da almeno sei mesi; tale limite, tuttavia, può essere abbassato anche a soli tre mesi, ammesso però che la frequenza degli attacchi sia quotidiana e che siano diretti contro più aspetti della vita privata e professionale della vittima;

c)      il tipo di azioni ostili, che vengono normalmente suddivise in cinque categorie: 1) attacchi ai contatti umani e alla possibilità di comunicare; 2) isolamento sistematico; 3) cambiamenti delle mansioni lavorative; 4) attacchi alla reputazione; 5) violenze e minacce di violenza. Secondo il "metodo Ege" si può parlare di mobbing se la vittima indica di aver subito azioni riconducili ad almeno due di queste categorie, salvo il caso del "sasso dello stagno" sopra menzionato;

d)      il carattere persecutorio e discriminatorio delle stesse;

e)      la posizione di inferiorità del lavoratore;

f)        il preciso intento persecutorio e vessatorio del comportamento datoriale, che deve essere rigidamente provato dalla presunta vittima.

 

Infine, deve rilevarsi che il mobbing è fenomeno difficile da dimostrare proprio perché non sempre ci si trova innanzi ad atti illegittimi, ma spesso ad atti neutri, con la conseguente difficoltà di distinguere gli atti che arrecano danni risarcibili da quelli che invece rientrano nella normale gestione, pur conflittuale, dei rapporti di lavoro e sociali. Si tratta d’altra parte di aspetti problematici proprio perché spesso involgono giudizi di carattere morale o sociale propri di un dato momento storico e di un dato ambiente (e dei quali il giudice, con la sua personalità, sensibilità, formazione e cultura, deve farsi interprete).

Purtuttavia, l’importanza dell’individuazione della categoria del mobbing (vista appunto come framework di condotte eterogenee e se del caso in sé irrilevanti) risale proprio in ciò, per l’unificazione di condotte in sé astrattamente irrilevanti o inidonee a suscitare una reazione adeguata dell’ordinamento e che tuttavia, riguardata nel loro insieme, possono essere valutate nella loro portata lesiva reale; correlativamente, la considerazione unitaria del fenomeno consente di colpirlo superando l’approccio tradizionale delle corti che sanzionano solo particolari degenerazioni di elevato impatto lesivo.

Il mobbing diviene così –si è detto incisivamente- un legal framework, che consente di decodificare, unificare e collegare quei diversi comportamenti, indipendentemente dalla illiceità di ciascuno di essi, in un unicum connotato da disvalore e rilevanza giuridica autonoma.

Sul piano probatorio, è per quanto detto difficile dimostrare il mobbing, e precisamente il superamento della soglia normale di conflittualità sul lavoro e la lesione ingiusta di interessi meritevoli di tutela: va in particolare individuata la linea di confine del mobbing rispetto ai normali "conflitti d'ufficio" ed ai conflitti rientranti nella fisiologica prassi quotidiana della generalità dei luoghi di lavoro.

Non va poi dimenticato che il lavoratore dipendente è in posizione di subordinazione, e dunque è soggetto ai poteri disciplinari, direttivi e conformativi della prestazione spettanti al datore di lavoro, poteri che sono del tutto unilaterali quanto a titolarità ed a legittimazione all’esercizio.

 

Peraltro, elemento la cui sussistenza permette di identificare il mobbing e di distinguerlo da un normale conflitto lavorativo, è riconducibile alla finalità soggettiva del mobber che, scevra di ogni contenuto difensivo, è in un'ottica di attacco, essendo tesa ad emarginare e danneggiare, fino ad annientare psicologicamente -ed eventualmente ad espellere- il mobbizzato, approfittando di una posizione di forza che può derivare dalla gerarchia o da una mera supremazia psicologica acquisita di fatto per ragioni caratteriali.

Detta finalità, come rilevato in giurisprudenza, è ben diversa da quella che connota in genere i meri conflitti lavorativi e che è riconducibile in ultima analisi, oltre che ad antipatie personali, all'ambizione di emergere sui colleghi ad ogni costo, "facendo loro le scarpe", come si usa dire nel gergo comune.

 

 

 

 

LE NORME SUL MOBBING

 

 

Nonostante la diffusione del fenomeno, non sono molte le fonti normative che allo stato specificamente prevedono il mobbing nei luoghi di lavoro.

La prima fonte che lo ha considerato è stato il contratto collettivo integrativo dell’università di Genova, che all’art. 21, prevede che “costituiscono mobbing, qualora abbiano carattere sistematico e duraturo, i comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, nonché gli atti e i comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi comprese le violenze morali e le persecuzioni psicologiche miranti esplicitamente a danneggiare la persona, di cui vengano fatti oggetto i lavoratori e le lavoratrici da parte di colleghi e superiori”.

Oggi invece tutta la contrattazione collettiva nel settore pubblico ha prestato attenzione al fenomeno: nella tornata contrattuale 2002-2005, le organizzazioni sindacali hanno disciplinato in linea generale il mobbing nella pubblica amministrazione.

In particolare, il mobbing viene definito come una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo  sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

La contrattazione quindi prevede distinte forme di intervento: vengono creati dei Comitati paritetici presso ciascuna amministrazione con il compito di raccogliere dati quantitativi e qualitativi sul fenomeno del mobbing, individuare le possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza delle condizioni di lavoro o fattori organizzativi o gestionali che possono determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale, formulare proposte di azioni positive per il superamento delle situazioni critiche, formulare proposte per norme di comportamento dai inserire nei codici di condotta.

É prevista poi per la prima volta l’espressa inclusione del mobbing tra i comportamenti che possono avere un rilievo disciplinare, previsione questa particolarmente rilevante se si considera da un lato il principio di tassatività delle condotte disciplinarmente rilevanti  e dall’altro lato la possibilità di porre in essere mobbing anche con atti in sé formalmente ed astrattamente leciti.

 

La legge regionale del Lazio 11 luglio 2002, n.16, recante disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro, definisce mobbing (art. 2) “gli atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale”. Tali atti e comportamenti possono consistere in:

“a) pressioni o molestie psicologiche;

b) calunnie sistematiche;

c) maltrattamenti verbali ed offese personali;

d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta;

e) critiche immotivate ed atteggiamenti ostili;

f) delegittimazione dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa, ente od amministrazione;

g) esclusione od immotivata marginalizzazione dall'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;

h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore;

i) attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;

l) impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;

m) marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale;

n) esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi;

o) atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione”.

 

Peraltro, con sentenza n.359 del 19 dicembre 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in toto della legge della Regione Lazio 16/2002 (recante disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro), accogliendo il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Recentemente, poi, anche il legislatore nazionale si è interessato al mobbing come fenomeno unitario: sono stati, infatti, presentati 5 progetti di legge in Parlamento, di cui 2 disegni di legge al Senato della Repubblica (n° 4265 dei senatori Tapparo e altri comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 1999 e n° 4313 del senatore De Luca comunicato alla Presidenza il 12 novembre 1999) e 3 progetti di legge alla Camera dei Deputati (n° 6410 dell’On.le Benvenuto ed altri presentata il 30 settembre 1999, n° 6667 dell’On.le Fiori presentata il 5 gennaio 2000 e n° 1813 dell’On.le Cicu presentata il 9 luglio 1996). Mentre i progetti di legge n° 6667 e 1813 affrontano la questione dal punto di vista penalistico, prevedendo la reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici per chi pone in essere atti di violenza o terrore psicologico, i disegni di legge al Senato ed il progetto di legge presentato dall’On.le Benvenuto si caratterizzano per la funzione preventiva che intendono svolgere, finalizzata ad informare e sensibilizzare tutti i soggetti interessati alla gravità del fenomeno del mobbing. Un aspetto di indubbio interesse è rappresentato dalla responsabilità disciplinare, che configura una sorta di integrazione necessaria del codice disciplinare per volontà legislativa, cosicché l’eventuale omissione produrrebbe una responsabilità contrattuale.

Di recente, in seno al Comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato del 2 febbraio 2005, si è predisposto un testo normativo che raccoglie le diverse proposte di legge in materia di mobbing.

La disciplina riguarda i casi di mobbing, ed in particolare le violenze e persecuzioni psicologiche: infatti, secondo l’art. 1 della bozza di legge, che dà la definizione del mobbing e precisa l’ambito di applicazione della normativa, ai fini della legge, si intende per violenza o persecuzione psicologica ogni atto o comportamento adottati dal datore di lavoro, dal committente, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, con carattere sistematico, intenso e duraturo, finalizzati a danneggiare l'integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore.

Degna di nota la specificazione nell’art. 2 della proposta unificata dell’attività di prevenzione e di accertamento cui è tenuto il datore di lavoro: si è infatti stabilito che i  datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative necessarie, intese a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica disciplinate dalla legge, e che, qualora siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1, il datore di lavoro o il committente, sentite le rappresentanze sindacali e ricorrendo, ove ne ravvisi la necessità, a forme di consultazione dei lavoratori dell'area interessata, provvede tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.

Sotto il profilo più strettamente giudiziario, invece, la tutela prevista dal disegno di legge è stata incentrata su tre piani distinti, ossia sul piano della tutela inibitoria, di quella costitutiva e di quella risarcitoria.

Questo è contenuto nella proposta di legge unificata in materia. Allo stato della legislazione, invece, la norma generale applicabile (norma che peraltro resterà in ogni caso applicabile anche all’esito dell’introduzione della nuova disciplina sopra richiamata, per tutte le fattispecie di mobbing che non possono riocondursi alla relativa nozione restrittiva contenuta nell’art. 1 della proposta sopra richiamata) è invece l’art. 2087 c.c. che statuisce l’obbligo dell’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro: infatti, tale norma pone a carico del datore di lavoro uno speciale ed autonomo obbligo di protezione della persona del lavoratore e reca una previsione particolarmente ampia ed elastica, comprensiva non solo del rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dalle leggi e dai regolamenti per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, ma anche dell’introduzione e manutenzione delle misure idonee, nelle concrete condizioni aziendali, a prevenire infortuni ed eventuali situazioni di pericolo per il lavoratore, derivanti da fattori naturali o artificiali di nocività o penosità presenti nell’ambiente di lavoro[1]. Siffatto obbligo di protezione, inoltre, non attiene solo al profilo dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, ma anche a quello della personalità morale.

 

 

 

I DANNI DEL MOBBING.

 

Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei comportamenti medesimi: tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono essere di ordine diverso. Infatti, la serie di condotte in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing può determinare: l’insorgenza nel destinatario di disturbi di vario tipo e, a volte, di patologie psicotiche (disturbo postraumatico da stress,  disturbo dell’adattamento), complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico; il compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente, dimissioni o licenziamento), anche indipendentemente dall’esistenza dei disturbi di tipo psicologico o medico di cui si è detto sopra; l’adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla persecuzione ed emarginazione.

I danni riguardano pure sia la capacità professionale del lavoratore, sia la sua dignità personale, sia la vita di relazione; spesso poi anche la serenità familiare viene ad essere intaccata, al punto che il mobbizzato che porta il proprio malcontento a casa non riesca più a farsi sopportare dai familiari, ovvero lo stesso scarichi le proprie tensioni all’interno della famiglia incidendo sui componenti più deboli che divengono vittime della sua aggressività traslata (si parla perciò in entrambi i casi di doppio mobbing, proprio a sottolineare che la famiglia non sempre riesce a fungere da supporto sociale, ma spesso diviene fattore primario di crisi).

 

Sotto il profilo del danno, non va peraltro dimenticato, come acutamente osservato in dottrina, che caratteristica del mobbing è proprio la sistematicità e la durata degli atti di persecuzione e dell’aggressione, e che il danno da mobbing si configura come la conclusione in senso cronologico di un processo complesso articolato in condotte logicamente contestuali alla complessiva strategia o progetto di emarginazione del lavoratore. Ne consegue che, poiché la lesione dei diritti dei lavoratori avviene a causa di azioni che sono parti di una condotta sistematica e reiterata, a possibilità di far valere l’azione di risarcimento avrà inizio nel momento in cui questa avrà fine.

 

In applicazione degli articoli 2087 cod.civ. e dell’art. 2049 cod.civ., l’amministrazione pubblica doveva adottare tutte le misure idonee, secondo la particolarità del lavoro l’esperienza e la tecnica, per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale della dipendente, sicché alla mobbizzazione della dipendente si accompagna la responsabilità –di tipo contrattuale- per i danni dalla stessa subiti nell’ambito del rapporto di lavoro; sotto il secondo profilo, la pubblica amministrazione risponde dei danni derivanti dalla condotta dei propri dipendenti, e, se del caso, dalla condotta del proprio capo.

Nessuna particolare questione può porsi in correlazione con la natura pubblica del datore di lavoro, anche in conseguenza con l’ormai acquisita contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni operata dai d.lgs. 23/93, 80/98 e 387/98 (poi tutti confluiti nel testo unico 165/01).

La giurisprudenza in materia di mobbing nella pubblica amministrazione (in particolare, tra le prime e più significative, Tribunale di Lecce, ordinanza 23 agosto 2001, in www.lpp.it), in un caso di bullying, ossia di comportamento mobbizzante intenzionalmente volto ad arrecare danni, ha precisato analiticamente l’ambito del potere del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e l’assenza di limiti per un intervento inibitorio del mobbing, neppure nel caso in cui la fattispecie importasse incidenza sull’organizzazione della pubblica amministrazione: così, si è rilevato che l'amministrazione - che sola è parte del rapporto di lavoro con la ricorrente – avesse il preciso dovere di intervenire per rimuovere una situazione non più tollerabile all'interno dell'ufficio e di evitare un'ulteriore lesione della personalità fisica e morale della lavoratrice che derivasse dall’assenza di condizioni di corretto e sereno svolgimento del lavoro dei dipendenti all'interno dell'ufficio; si è quindi ritenuto che il giudice ordinario potesse prendere provvedimenti che valessero ad impedire al dirigente mobbizzante la reiterazione della condotta lesiva nei confronti della dipendente, ed anche se ciò si fosse tradotto inevitabilmente in una compressione dei poteri del dirigente del servizio (trattandosi di una situazione necessitata dall'esigenza di prevenire abuso dei poteri medesimi e di evitare l'incidenza lesiva degli stessi sulla persona della dipendente). La giurisprudenza salentina richiamata dunque ha già ammesso interferenze del potere giudiziario nella sfera organizzativa dell'amministrazione, essendo tali provvedimenti giurisdizionali consentiti nell'assetto normativo seguente al d.lgs. 29/93 (come modificato dal d.lgs. 80/98 e 387/98), atteso che a seguito della c.d. seconda privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, la pubblica amministrazione agisce "con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro", e che il giudice ordinario "può adottare nei confronti dell'amministrazione tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati"; si è correlativamente escluso che potesse ravvisarsi un ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori nella presenza di ripartizioni di compiti all'interno degli uffici amministrativi, atteso che nei confronti del lavoratore che chiede tutela dei propri diritti soggettivi la p.a.-datore di lavoro si presenta come soggetto unico che, proprio perché è giuridicamente responsabile della condotta dei suoi dipendenti, deve adeguare se del caso la gestione dei rapporti di lavoro e la stessa organizzazione amministrativa (purché si tratti, come nel caso in questione di c.d. microorganizzazione) alle norme specifiche individuate dal giudice nel provvedimento giurisdizionale conformativo; si é così ribadito che ben poteva essere rivolto un ordine all'amministrazione (e conformati i poteri di questa) anche nel caso in cui si trattasse del comportamento di altro dipendente.

 

IL DANNO ESISTENZIALE.

 

Il datore di lavoro pubblico è responsabile dei danni derivanti al proprio dipendente mobbizzato, ed il risarcimento si estende anche ai danni non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente.

Quanto alla liquidazione di tale ultimo tipo di danno, è evidente che essa può avvenire soltanto in termini equitativi che debbono avere riguardo alla natura, all’intensità e alla durata delle compromissioni esistenziali che si sono rilevate.

 

Particolarmente utile, al riguardo, è la categoria del danno esistenziale, quale strumento di tutela della persona sia fisica che giuridica che tiene conto dei limiti delle tecniche tradizionali di tutela.

Il danno esistenziale, proprio perché sussiste a prescindere da lesioni concrete, ha consistenza al di là di una incidenza del fatto-evento su una prospettiva reddituale (a differenza del danno patrimoniale) ed, infine, sussiste anche in assenza di comportamenti penalmente rilevanti.

 

Come noto, due sentenze della Corte di Cassazione (Cassazione, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), ed una della Corte Costituzionale (Corte costituzionale,  11 luglio 2003, n. 233) hanno rivoluzionato il sistema della responsabilità civile in relazione al danno alla persona, e quindi al danno esistenziale.

 

Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un bene inidoneo a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato ma che costituisce, pur sempre, un interesse direttamente protetto dall’ordinamento ed in quanto tale può affermarsi la sua natura di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri interessi immateriali tutelati.

Il danno risarcibile non si identifica in qualunque lesione materiale e naturalistica patita dalla vittima, ma dipende dalle scelte di valore operate dall’ordinamento giuridico nella selezione degli interessi protetti e delle conseguenze pregiudizievoli economicamente rilevanti.

Una prima opzione interpretativa tende ad ampliare la nozione di patrimonio per tutelare i valori della persona, includendovi ogni valore e utilità economica di cui il danneggiato possa disporre.

Tale impostazione avrebbe un suo fondamento se si accedesse ad una concezione di danno non patrimoniale, quale quella enunciata dall’art. 2059 c.c., in cui vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi, quei danni arrecanti un dolore morale alla vittima ed in nessun modo riguardanti il patrimonio, escludendosi così a priori la distinzione fra danno morale e danno non patrimoniale.

Diversamente, superando l’equazione danno non patrimoniale - danno morale, sottolineandosi la maggiore latitudine da attribuire al primo, si potrebbe propendere per una configurazione di danno comprensiva di qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaristica basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, bensì di riparazione.

La giurisprudenza ha seguito questa seconda strada ridisegnando l’intero sistema di responsabilità civile fino alla enucleazione del danno esistenziale, la cui funzione dovrebbe essere quella di coprire uno spazio vuoto, ovvero una intera area di danni attualmente privi di tutela risarcitoria, non catalogabili nella tricotomia danno biologico-danno morale-danno patrimoniale, propria ormai del nostro sistema risarcitorio.

Il lento cammino che ha condotto alla espansione dell’ambito del danno risarcibile, ha avuto la sua tappa fondamentale nell’individuazione e, specialmente, nell’attribuzione di tutela alla figura del danno biologico, riconosciuto dalla sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 della Corte Costituzionale.

Se la Corte costituzionale, affermata l'autonoma tutela del diritto costituzionalmente garantito alla salute, ne ha garantito dal combinato disposto tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. la risarcibilità del danno alla salute prima di quelli in senso stretto patrimoniali, secondo l'ormai nota formula del danno-evento, non si vede perché non debba essere risarcito il danno da lesione di altri diritti secondo questo modello (in questo caso l'art. 2043 c.c. sarà da ricollegarsi direttamente all'art. 2 Cost., fondamento del diritto in questione).

Il sintagma danno ingiusto, quindi, collegherebbe l'art. 2043 c.c. alla lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante che assuma una sua giusta collocazione nella gerarchia dei valori costituzionali, la cui lesione costituirà un danno ingiusto, risarcibile ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2 Cost..

La via da seguire sembra, allora, quella di valorizzare il valore uomo assorbendone la categoria del danno biologico, nella consapevolezza che «non di sola salute vive l’uomo» sicché il danno esistenziale rivendica la risarcibilità delle conseguenze non patrimoniali della lesione di qualsiasi interesse (non solo della salute) giuridicamente rilevante per la persona.

In altri termini, il danno esistenziale investe la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali: ogni interesse afferente alla persona, leso da un atto ingiusto, appare meritevole di risarcimento, è ciò, anche se non corrisponde al bene-salute, non sia specificamente menzionato dalla Costituzione o non abbia quale presupposto una malattia che sconvolga il normale scorrere della quotidianità della vittima.

 

Il danno esistenziale, proprio perché sussiste a prescindere da lesioni concrete, ha consistenza al di là di un’incidenza del fatto-evento su una prospettiva reddituale (a differenza del danno patrimoniale) ed, infine, sussiste anche in assenza di comportamenti penalmente rilevanti.

In ordine al problema della valutabilità di tale danno, la giurisprudenza ritiene che il ricorso all’equità, ex art. 1126 c.c., costituisca il metodo maggiormente praticabile di determinazione quantitativa del danno esistenziale risarcibile: il ricorso all'equità, peraltro, non solo appare possibile e lecito, alla luce della citata fonte normativa, ma stante la particolare natura del danno risarcibile, oltremodo opportuno, prendendo in considerazione tutte le specificità del caso concreto (qualità dell'interesse violato, ripercussioni sulla vita della vittima, eventuali costi da sostenere per superare o, comunque circoscrivere, le conseguenze dell'illecito, ecc.).

Il danno esistenziale “si allontana” così sia dal risarcimento del danno in senso classico che dalla riparazione della sofferenza, per valorizzare i costi del ripristino. Certo questi hanno valenza economica e si inseriscono nel danno-conseguenza, ma sono tutt’uno con l’evento lesione, quale anello precedente della catena causale, cui seguono le attività realizzatrici che risultano compromesse.

 

Il punto focale della problematica è di distinguere il danno esistenziale dal danno morale: il danno esistenziale non ha nulla a che vedere con le lacrime, le sofferenze, i dolori, i patemi d’animo. Il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un non fare, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente, anzi, sembra poter essere teleologicamente inteso come la giusta reazione ai profondi cambiamenti subiti, al di fuori dei danni patrimoniali.

A differenza, peraltro, del danno psichico, che è una patologia e quindi rientra indubbiamente nell’ambito del danno biologico, sia che costituisca danno autonomo o sia invece una conseguenza di una patologia fisica, il danno esistenziale si manifesta in rinunce ad attività quotidiane di qualsiasi genere, in compromissioni delle proprie sfere di esplicazione personale, insomma in quel non facere che costituisce il presupposto delle perdite di utilità quotidiane.

A differenza del danno biologico – che si identifica nella concreta lesione suscettibile di accertamento medico-legale e deve essere provato unicamente con riferimento all’entità, ai fini risarcitori – il danno esistenziale, pur qualificato «lesione in sé», deve essere specificamente provato nei suoi stessi presupposti; può sussistere, come si è cercato di chiarire, anche in mancanza di una lesione, e presentarsi, anzi, come esclusiva ed unica conseguenza del fatto che si assume lesivo.

All’interno del danno esistenziale possono comunque distinguersi il danno esistenziale puro ed il danno biologico-esistenziale: anche nella sfera esistenziale, infatti, possono essere presenti componenti “biologiche”. Ciò accadrà qualora la limitazione all’attività realizzatrice della propria persona sia non l’immediata conseguenza dell’illecito (ho subito l’illecito e quindi non posso fare più: danno esistenziale puro), ma la conseguenza “mediata” dall’aspetto biologico (sto male) conseguente l’illecito (sto male a causa dell’illecito subito e quindi non posso fare più), in una visione cioè dinamica.

Le possibili voci riconducibili a simili categorie sono decisamente ampie, e si incentrano nella lesione della sfera ontologico-esistenziale, senza interessare aspetti medico legali, pur se talune figure possono presentare una duplice valenza - con aspetti rientranti in parte nel danno esistenziale, in parte nel danno biologico- o, come visto, essere legate per via mediata al danno biologico (così proprio il mobbing).

 

Negli illeciti risarcibili sotto la categoria del danno esistenziale sono riconducibili, inoltre, manifestazioni di “mobbing”: non a caso il mobbing è stato definito violenza morale e non a caso il danno esistenziale appare particolarmente congeniale a tale situazione. È la qualità della vita del lavoratore mobbizzato a risentirne principalmente, con tutte le conseguenze anche nell’ambito familiare (si pensi al doppio mobbing del quale si è parlato in precedenza).

Sotto il profilo probatorio, peraltro, e tenuto conto della natura contrattuale della responsabilità datoriale da mobbing, spetterà al datore di lavoro, se vuole evitare profili di responsabilità ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno esistenziale, dimostrare di avere posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, mentre spetterà al lavoratore, al contrario, come proprio onere probatorio dimostrare la sola sussistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e il comportamento del datore di lavoro.

 

Estratto da Pubblica amministrazione e tutela della persona, Halley-Italia oggi, 2005

 

 



[1] Cfr. Cass. 2 giugno 1998, n° 5409, Cass. 9 maggio 1998, n° 4721 e Cass. 7 agosto 1998, n° 7772. Questa sua portata di carattere generale ha fatto parlare anche di norma di chiusura del sistema antinfortunistico: v ad es. Cass. 3 settembre 1997, n° 8422 e Cass. 20 aprile 1998, n° 4012.