I CONTROLLI A SORPRESA NELL'AZIONE DI VERIFICA CONTRIBUTIVA
(Mariagabriella Corbi)
I controlli a sorpresa, rispetto a quelli effettuati " a tavolino" in Ufficio, sono la peculiarità dell'attività della Guardia di Finanza. Essi sono avvolti dalla riservatezza delle indagini prima di procedere all'acquisizione di dati e documenti direttamente dal contribuente oggetto di verifica.
Per la G. di F., rispetto a quella degli uffici, è uno dei punti qualificanti dell’attività ispettiva. Cioè si ritiene che il risultato finale delle verifiche sia fortemente influenzato dalla riservatezza delle indagini effettuate prima di effettuare l’accesso, che consente di venire in possesso di documenti e prove di evasione che diversamente non si troverebbero nei locali aziendali.
E' un'operazione estremamente sensibile che richiede, senza dubbio grande professionalità ed esperienza per ostacolare e rinvenire le molteplici forme di elusione e di evasione, ma, proprio grazie all'"anomalia" dell’effetto sorpresa permette di acquisire agli atti della verifica della documentazione contabile e/o extracontabile fondamentale nell’accertamento. Inoltre, è indispensabile - per la contemporaneità - al fine di rilevare ad esempio tutte quelle “verifiche dirette” relative alle giacenze reali, riscontro delle unità lavorative nella Ditta/azienda/ufficio, della Cassa contanti, etc.
La capacità di poter ricostruire totalmente e cronologicamente i fatti di gestione fa parte di un controllo di tipo classico.
Tale attività, come previsto dall’art.12 - 1°comma - della Legge n.212/2000 (DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI) dispone che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio delle attività economiche sono attuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo "in loco".
Essa impone che ciò avvenga, salvi casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante il normale orario di lavoro delle attività, oltre che, come detto prima, con sistemi tali da limitare l'invadenza e recare la minore turbativa possibile all’attività ispezionata.
Le “effettive esigenze” si concretizzano nei casi in cui l’interevento ispettivo:
- è finalizzato all'acquisizione tramite ricerche di documentazione contabile o extracontabile;
- necessiti d'inventario di materiali che possono essere stilati solo presso il contribuente, come il riscontro dell’esistenza e dell’esatta tipologia della merce, l'inventario delle giacenze di magazzino, la registrazione delle consistenze e di cassa;
- l'attività identificativa dei lavoratori dipendenti, ogni altri evento o rilevamento tangibile, documentale o mediante fatture utile per la ricostruzione cognitiva nel quadro della base imponibile.
Il comma 2, del citato art.12, sancisce il diritto al verificato di conoscere, la data d'inizio della verifica, le motivazioni che l’abbiano giustificata e lo scopo.
Tali doveri risiedono nell'assolvimento dei compiti istituzionali propri della G. di F. per l’accertamento delle violazioni delle leggi finanziarie.
Nello specifico:
- ai sensi dell’art.35 della Legge n.4/1929, l’esercizio delle potestà ispettive è motivato nei casi in cui gli ufficiali o agenti di polizia tributaria devono verificare l’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti finanziari;
- ai sensi dell’art.33 Dpr n.600/73, la G. di F. attua le verifiche, con imput proprio o degli uffici, per l’acquisizione raccogliere i dati utili per l’accertamento delle imposte dovute e per la repressione delle violazioni;
- ai sensi dell’art.52 del Dpr n.633/72, l’attività di verifica presuppone, in capo all’ufficio finanziario o al Comando G. di F. operanti, la necessità di ispezioni documentali, verifiche, ricerche e ad qualsiasi altra rilevazione necessaria per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni;
- ai sensi dell’art.2, comma 2, D.Lgs. n.68/2001, in forma generica le funzioni di polizia economico - finanziaria dell’istituzione, sono attribuite al Corpo la funzione di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in tema erariale dello Stato, Regioni, Enti locali e dell’U.E.; il successivo comma 4, collega all’espletamento di tali funzioni la potestà ed i poteri previsti dalle disposizioni fiscali.
Le attività ispettive traggono origine, non da esigenze ispettive autonome e di parte, ma da normative tali da evitare un vizio di legittimità per carenza o eccesso di potere, e da un generale potere – dovere dell’A.F. di verificare l'esattezza fiscale da parte dei contribuenti.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione
Consulente dell'educazione familiare
Mediatrice Familiare