TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati:
dott. Alessio Gambaracci Presidente rel.
dott. ssa Simonetta Liscio Giudice
dott. ssa Lidia Brutti Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento di reclamo n...., promosso da YY S.p.A. (assistita e difesa
dall’Avv. Giovanni Spina) contro XX (assistito e difeso dagli Avv.ti Delia
Ariani e Marzio Modena) ed avverso ordinanza resa il 20.02.2006 dal Tribunale
di Perugia in persona del Giudice monocratico Dott. ssa Alessandra Angeleri;
ritenuto che non vi sia bisogno di riepilogare qui tutti i passaggi del
presente procedimento né di richiamare tutte le argomentazioni hinc et inde
offerte dalle parti a sostegno delle rispettive richieste, sia perché si tratta
di aspetti che le parti ben conoscono sia perché le ordinanze necessitano solo
di una succinta motivazione (art. 134 c.p.c.). Ove necessario verranno fatti,
nel prosieguo, gli opportuni richiami al contenuto della decisione del primo
Giudice ed alle argomentazioni delle parti;
considerato che:
- il primo Giudice ha ritenuto che il comportamento dello XX – il quale si è
collegato, ai fini personali, numerosissime volte ad internet, avvalendosi del
PC messogli a disposizione dall’azienda – fosse scorretto, ma che di per sé non
fosse di tale gravità da giustificare il licenziamento in tronco; dall’altra
parte, la datrice di lavoro non aveva contestato al lavoratore cali di
rendimento ovvero eventuali danni sofferti a causa di questa sua attività.
La reclamante sostiene però, che l’addebito mosso al lavoratore implicava
necessariamente anche quello attinente la mancata esecuzione della prestazione
di lavoro, e dunque anche un calo di rendimento, nonché il danno cagionato alla
datrice per il costo dei collegamenti internet.
In ordine a questo motivo di reclamo occorre una, breve, premessa. Nell’ambito
del procedimento disciplinare – per l’applicazione tanto del licenziamento
quanto di una sanzione conservativa – il datore di lavoro ha l’onere di
contestare al lavoratore il fatto che addebita a quest’ultimo (art. 7 legge
20.05.1970, n. 300), onere posto a garanzia del diritto di difesa
dell’incolpato. E’poi evidente che, per consentire un effettivo esercizio della
difesa, la contestazione deve essere effettuata in forma precisa, così come è
chiaro che i diritti difensivi in questione non sarebbero rispettati ove il
datore, dopo aver contestato al lavoratore il fatto x, applicasse nei suoi
confronti una sanzione per il fatto y, sul quale ultimo – proprio in quanto non
contestato – l’interessato non sarebbe stato posto in condizione di difendersi.
Le due caratteristiche or ora evidenziate, alla cui ricorrenza è subordinato il
legittimo esercizio del potere disciplinare, sono generalmente denominate di
specificità e d’immutabilità della contestazione.
Con particolare riferimento all’indagine sulla sussistenza della specificità,
occorre sottolineare che essa va condotta tenendo presente la funzione propria
del requisito in discorso, ossia l’idoneità dell’addebito a consentire al
lavoratore di comprendere esattamente che cosa gli viene rimproverato,
condizione questa necessaria per una difesa efficace: la contestazione sarà
dunque specifica allorquando individui il fatto in maniera tale da non lasciare
incertezze sui confini fattuali dell’addebito.
Quanto all’immutabilità – che impedisce al datore di lavoro di applicare
legittimamente una sanzione per un effetto diverso da quello contestato – essa
non vieta (in sede di irrogazione della sanzione) marginali modificazioni del
fatto, vale a dire modificazioni che non si configurino come elementi
integrativi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e più grave di
quella originariamente contestata, ma riguardino circostanze prive di valore
identificativo.
Tutto ciò premesso, si osserva che nella fattispecie la contestazione
originariamente formulata allo XX era, sostanzialmente, quella di aver fatto
larghissimo uso del computer aziendale per scopi personali; non erano stati
invece espressamente contestati al lavoratore né un suo calo di rendimento né
l’aver procurato danni all’azienda (al di là del generico riferimento a
“problematiche gestionali e sovraccarichi a tutta la rete informatica”). Tale
essendo l’addebito, è solo di esso che si può discutere, mentre restano ovviamente
fuori dalla materia del contendere i fatti non contestati. Quanto alle
contestazioni implicite (fra le quali un’eventuale prestazione ridotta ed
eventuali danni), la loro ammissibilità è da escludere, poiché le medesime –
ponendosi in contrasto con il requisito di specificità – non assicurano al
lavoratore la possibilità di esercitare efficacemente il diritto di difesa che
la legge gli attribuisce.
Né può ritenersi consentito, ostandovi il principio di immutabilità, introdurre
in sede giudiziale addebiti per fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli
oggetto della contestazione.
Concludendo sul punto: i fatti dei quali lo XX deve rispondere sono solo quelli
a lui espressamente contestati nell’ambito del procedimento disciplinare.
- la reclamante ritiene, poi, che il Giudice della cautela avrebbe dovuto
respingere comunque il ricorso del lavoratore, dal momento che – quand’anche
non fossero stati ravvisabili gli elementi costitutivi della giusta causa –
certamente il fatto avrebbe legittimato un licenziamento per giustificato
motivo.
Anche questa doglianza va disattesa. Poiché infatti la condotta addebitata allo
XX è solamente quella dell’uso (sia pure smodato) del PC per finalità
personali, occorre evidenziare che una simile condotta – pur sicuramente illecita
– non integra nemmeno giustificato motivo di licenziamento, dal momento che
(art. 50 CCNL) “l’uso di strumenti aziendali per un lavoro (ipotesi senz’altro
estendibile all’uso attuato per svago: n.d.e.) estraneo all’attività
dell’azienda” costituisce illecito disciplinare che legittima unicamente la
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
- reputa infine la datrice che l’ordinanza impugnata meriterebbe riforma
laddove ha ritenuto la sussistenza del periculum in mora: il lavoratore,
infatti, avrebbe già percepito il TFR, riceverebbe un’ulteriore somma a titolo
di c.d. “ex fissa” ed avrebbe diritto, per un biennio, ad un’indennità di
disoccupazione pari al 60% della retribuzione dell’ultimo anno di lavoro. Anche
per questo profilo il reclamo non può essere accolto: la situazione alla quale
ha fatto riferimento il primo Giudice (il lavoratore ha una moglie inferma ed
un figlio che non ha ancora raggiunto l’indipendenza economica; la famiglia si
trova in una situazione precaria, in quanto debitrice verso istituti bancari e
sfrattata) è infatti tale da giustificare pienamente la conclusione per cui il
reclamato, ove non reintegrato in via d’urgenza, subirebbe un pregiudizio grave
ed irreparabile nel tempo necessario a far valere in via ordinaria il proprio
diritto alla reintegrazione.
- in definitiva il reclamo va respinto. Sulle spese della fase deciderà il
Giudice del merito.
P.Q.M.
Respinge il reclamo. Spese al definitivo.
Così deciso in Perugia, il 19.05.2006 - Depositato in cancelleria il 24.05.2006
Il Presidente est. Dott. Alessio Gambaracci