Tribunale di Varese


Decreto 26 maggio 2010


(est. G. Buffone)



Avente ad oggetto


Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di …


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La beneficiaria non soffre di un precipuo disturbo psicologico o di una patologia nosograficamente accertata, né sono riscontrabili malattie mentali come identificate dal DMS-IV-TR (edizione 2009), idoneo parametro di riferimento per siglare la presenza o non di un fenomeno patologico in essere qualificabile come disturbo della psiche.


La situazione della beneficiaria (e del di lei marito) è del tutto peculiare.


Essa è comparsa personalmente davanti al giudice con il coniuge raccontando, con serenità e razionalità, episodi della vita familiare particolarmente “devastanti” per la quotidianità di una persona, di una moglie, di una mamma. Il figlio di tre anni è stato destinato ad un affido familiare per le condizioni economiche e sociali del nucleo di origine; la famiglia ha già cambiato più volte casa in conseguenza di sfratti determinati da una incapacità gestionale del pur presente denaro (in quantità, ovviamente, non certo notevoli).


La beneficiaria ha ella stessa proposto il ricorso ed ha dichiarato di avere bisogno di un aiuto. L’aiuto che chiede non è di tipo sociale: vi sarebbe la necessità di un terzo che prendesse in carico la ricorrente per ricostruire le ramificazioni familiare, gestir ei beni ed i fondi per renderli fruttiferi, riuscire a riprogrammare in modo razionale il menage quotidiano.


Si pensi, ad esempio, che la beneficiaria è titolare di un immobile in cui abitano senza contratto locativo persone estranee che non corrispondono alcun canone o altra indennità.


Si pensi, ancora, che la beneficiaria non riesce a individuare le spese “primarie” rispetto a quelle voluttuarie così non riuscendo “ad arrivare a fine mese”.


Il pubblico ministero è stato sentito sul fascicolo e non si è opposto all’accoglimento del ricorso.


L’assistente sociale ha segnalato la necessità di un aiuto che si frapponga tra i sussidi sociali e quelli giuridici per fare da ponte tra le due esigenze coinvolti ed i due universi collegati. Questo al fine di adottare un modello di gestione familiare tale da poter far razionalizzare le risorse, schermare il nucleo dagli abusi dei terzi, far rientrare in casa il piccolo figlio.


Reputa questo giudice che il ricorso debba essere accolto, sulla linea di pensiero inaugurata con il decreto 16 aprile 2010.


L'amministrazione di sostegno non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L'istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di “una persona che accompagna le scelte esistenziali”, come gli studiosi dell'Amministrazione tendono oggi a suggerire nell'elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l'autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, “se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità”.


In condizioni quali quelle della beneficiaria, l'amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali, per il ripristino delle situazioni soggettive affievolite, per la ricostruzione di un luogo di Famiglia idoneo ad ospitare la genitorialità.


E’ chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell'amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l'istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. Ma la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l'apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un'assistenza o rappresentanza giuridica (nell’interesse del beneficiario) che l'amministratore può offrire – alla luce dei compiti demandati - mentre l'operatore no.


Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone “prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana”: come detto, guardando al fine dell’amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale.


Qui il ruolo dell’amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici.


La dottrina che per prima è intervenuta sull’argomento, all’indomani del decreto del 16 aprile 2010, ha espresso favore per l’interpretazione qui seguita cosicché questo giudice non intende obliterarla ma anzi arricchirla dal punto di vista della trama argomentativa.


La dottrina in esame ha valorizzato “l’ opportunità di intendere estensivamente, e non in senso rigidamente medicalistico” l’istituto dell’amministrazione di sostegno, facendo leva sui motivi ispiratori della Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Ha, così, richiamato, a titolo di esempio, il decreto del g.t. di Pinerolo (di poco successivo alla riforma) e precisamente del 9 novembre 2004 in cui la beneficiaria era una giovane analfabeta, la quale non presentava alcun deficit riconducibile al versante sanitario; “eppure, a causa della condizione di isolamento ambientale in cui era stata tenuta fin da piccola, senza alcun contatto con l’esterno e senza frequentare mai la scuola, si trovava nell’impossibilità di prendersi cura di sé e delle proprie cose”.


In effetti, a ben vedere, le direttive interpretative che suggerisce la Dottrina sono nel senso di tipizzare un intervento dell’Amministratore di Sostegno anche per fronteggiare quelli che possono essere (e sono stati) definiti come “disagi sociali”, i quali riguardano il piano dell'identità nei suoi tre aspetti principali: affettiva, sociale e lavorativa. Si tratta di: tossicodipendenze, forme di nuova povertà, emarginazione sociale, distacco dal tessuto sociale per intervenuta carcerazione, scarse o nulle competenze tecniche lavorative, comunque poco spendibili sul mercato. Si tratta, in estrema sintesi, di disagi legati al rapporto tra Persona e tessuto sociale che vanno a scalfire la personalità del singolo fino a provocare vere e proprie patologie.


Non è un caso, peraltro, che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali qualifichi come problemi meritevoli di attenzione clinica quelli “scolastici, lavorativi, di identità, religiosi o spirituali, di acculturazione” o ancora “relativo ad una fase della vita” (DSM-IV-TR, 2009, 777 ss).


Le suesposte argomentazioni inducono all’accoglimento del ricorso con nomina di un Avvocato iscritto all’Elenco dei difensori disponibili ad assumere la veste di amministratore.


Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice di assegnare i compiti di cui al dispositivo, tenuto conto delle richiesta di cui al ricorso, delle indicazioni dei Servizi sociali e dell’audizione del marito della beneficiaria..


L’incarico è a tempo determinato, per la durata di due anni, prorogabili.


P.Q.M.


visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,


Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di …, …. 1972 e residente in …



Nomina amministratore di sostegno l’avv. …, con studio in Varese, iscritta negli Elenchi di questo Ufficio


Assegna all’amministratore il compito preliminare di fare un resoconto della situazione patrimoniale ed in genere economica della famiglia della beneficiaria, accedendo ai conti e titoli, verificando tramite accesso ai registri pubblici la titolarità di immobili. L’amministratore prenderà anche contatti con la famiglia che ha in affido il figlio della beneficiaria per verificare tempi e modalità del diritto di visita e prospettive future quanto al rientro del minore nella famiglia di origine.


Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:


A) con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)


L’amministratore ha il potere-dovere di accedere all’immobile sito in …… , di cui è proprietaria la beneficiaria per il 50%: verificherà l’opportunità di locare a terzi l’immobile oppure, in caso di contrasto con il comproprietario, eserciterà l’azione di divisione per ottenere la liquidazione della quota di spettanza se del caso previa vendita dell’intero manufatto. Accerterà la presenza sine titulo di terzi ed agli stessi intimerà il versamento di un canone sino alla regolarizzazione ovvero l’immediato rilascio dell’immobile. All’amministratore è dato il potere – per i fatti sopra indicati – di presentare denuncia – querela in nome della beneficiaria e nel suo interesse.


Autorizza l’amministratore a realizzare, nel modo migliore, la concreta attuazione del compito gestionale.


L’amministratore aprirà, in nome e nell’interesse della beneficiaria, un conto corrente presso un istituto di credito e farà in modo che il datore di lavoro versi la retribuzione della beneficiaria direttamente su tale conto su cui l’amministratore farà apporre un vincolo per quota fissa da destinare alle esigenze primarie: luce, gas, alimenti. Tale somma fissa verrà gestita dall’amministratore, direttamente o per il tramite dei servizi sociali del Comune di ….., per provvedere al pagamento delle utenze mensili di prima necessità onde evitare pregiudizio per il nucleo familiare.


L’amministratore accerterà le condizioni giuridiche che sono offerte alla beneficiaria sul luogo di lavoro onde verificare eventuali anomalie o irregolarità per cui ha azione diretta per l’eventuale emenda.


L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo della beneficiaria e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse della beneficiaria verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore potrà richiedere per la beneficiaria sussidi pubblici o altre agevolazioni


B) con Assistenza (art. 409, I, c.c.)


L’amministratore ha il potere-dovere di assistere la beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici. L’amministratore concerterà con l’assistente sociale del …., AA…, iniziative per un programma complesso di sussidio della beneficiaria e della sua famiglia.



Dispone l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.



Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di maggio di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. Entro la data del 20 aprile 2012 l’amministratore chiederà, se necessario, una proroga dell’incarico.


Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.


Visto l’art. 405, comma VI, c.c.


Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.


Visto l'articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,


Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.


Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno, la data del 26 maggio 2010


Decreto immediatamente esecutivo.


Varese lì 26 maggio 2010


Il Giudice Tutelare


dott. Giuseppe Buffone