IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
II dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 22 settembre 2008
da
D’ALESSANDRO Giuseppe, elettivamente domiciliato in Arcore (MI), Via Roma, n. 15, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Bava e Emanuela De Leo, che lo rappresentano e difendono, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia, n, 1, presso l’Avvocatura Distettuale dello Stato di Milano;
convenuto
OGGETTO: controversia di lavoro: benefici d.p.r. 243/2006 i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE D’ALESSANDRO Giuseppe: condannare l’Amministrazione della Difesa al riconoscimento favore del ricorrente dei benefici ex d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni Militari ex 20° Divisione Persomil prot. M-D GPREV/618063/8 datato 18 ottobre 2007; con vittoria delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELLA DIFESA:
1) in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria adita;
2) nel merito, in via principale, nella denegata ipotesi in cui l’eccezione sopra svolta non dovesse trovare accoglimento,
respingere il ricorso siccome inammissìbile ed infondato in fatto e in diritto;
3) con vittoria delle spese, diritti ed onorario del giudìzio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 settembre 2008, D’ALESSANDRO Giuseppe ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice, del^ lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del MINISTERO DELLA DIFESA.
Rilevava il ricorrente di essere fratello dì Antonio D’ALESSANDRO, cittadino milanese caduto in occasione del disastro della Meloria del 9 novembre 1971. Costui, all’epoca militare di leva, si trovava a bordò di un Hercules C130 dell’aeronautica militare quando questo era esploso in volo nei pressi delle secche della Meloria, trovandovi la morte insieme ad altri 45 giovani militari italiani e 6 militari inglesi durante una manovra addestrativa al lancio.
La famiglia aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso, e il ricorrente aveva percepito anche la speciale elargizione
Con D.P.R. 243/2006 il legislatore aveva inteso estendere alle vittime del dovere e soggetti equiparati i benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.
Il ricorrente (erede del padre dello sfortunato militare, nonché soggetto titolato ex L. 466/80) aveva dunque proposto domanda all’uopo in relazione all’evento descritto.
Con suo provvedimento, il Ministro della Difesa aveva respinto l’istanza.
Si costituiva il MINISTERO DELLA DIFESA contestando la giurisdizione ed il merito dell’avversa azione.
All’udienza del 12 febbraio 2009, pertanto, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero la S.C. In casi del tutto analoghi (SS.UU., 29 agosto 2008, n. 21927; - ma anche in sentenze anteriori nn. 26626/2007, 1377/2003 -), ossia con riferimento all’erogazione della speciale indennità prevista dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ha affermato che i privati sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, dì un vero e proprio diritto soggettivo, essendo al riguardo la p.a. Priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all’entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità, anche ove si dovesse ritenere che l’ accertamento di tali presupposti abbia carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2001 n. 1320 e sez. VI 14 marzo 2006 n. 1338).
Tale orientamento merita di essere qui condiviso e confermato anche con riferimento all’accesso al fondo di cui al d.p.r. 7 luglio 2006 n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vìttime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della ‘progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’artìcolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), che si configura come vero e proprio diritto, seppur nei limiti che la legge configura.
Il regolamento (ex art. 2, comma 1) disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite dì spesa annua autorizzata, stabilito dall’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della
progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
2. D’ALESSANDRO Giuseppe, fratello di una vittima del disastro della Meloria del 9 novembre 1971, insta per la disapplicazione del provvedimento del MINISTERO DELLA DIFESA del 18 ottobre 2007 (doc, 1 fase, rie.) e quindi per la
declaratoria del suo diritto alla concessione dei benefici ex d.p.r. 7 luglio 2006 n. 243.
Il provvedimento amministrativo citato nega il beneficio, assumendo che nella fattispecie non ricorrerebbero le condizioni di cui alPart. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006), poiché il giovane militare non sarebbe deceduto:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastnitture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
In sostanza, così afferma il MINISTERO DELLA DIFESA, II fratello del ricorrente sarebbe caduto nel corso di in una attività di addestramento, non contemplata dalla norma.
3. Il ricorrente ha buon gioco, tuttavia, nel riferire che, ai sensi del comma 564 del medesimo art. 1, “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione 6 a seguito di missioni dì qualunque
natura, effettuate dentro efuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il dp.r. 7 luglio 2006 n. 243, inoltre, al suo art. 1, dispone che “Ai fini del presente regolamento [si tratta invero di espressioni che chiariscono il portato del precedente art. 1, comma 564], si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”
Sostiene il MINISTERO DELLA DIFESA che il volo d’addestramento del fratello del ricorrente non comportava l’esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che avrebbero esposto il ragazzo a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei
compiti di istituto.
Anche nell’ipotesi in cui si concludesse l’insufficienza, in relazione l’applicazione della norma., della sola missione di qualunque natura., come il testo normativo, poco perspicuo, parrebbe indicare, va riferito che pare vera l’affermazione contraria: la manovra addestrativa di lancio nel quadro di
esercitazioni interforze NATO è sussumibile chiaramente nell’ambito di una missione di servizio implicante l’esistenza di circostanze straordinarie che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Non è del resto contestato che Antonio D’ALESSANDRO sia deceduto in occasione di una missione di volo comandata,, intervenuta nel contesto di manovre interforze.
4. Alla soccombenza del MINISTERO DELLA DIFESA seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore degli Aw.ti Andrea Bava e Emanuela De Leo, in complessivi € 2.000,00, oltre ad € 250,00 per il rimborso forfettario delle spese ex art. 14 della Tariffa degli onorari, diritti
e indennità, nella misura del 12,5 % sull’importo di onorari e diritti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza
domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna l’Amministrazione della Difesa al riconoscimento in favore del ricorrente D’ALESSANDRO Giuseppe dei benefici ex d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni Militari ex 20° Divisione Persomil prot. M-D GPREV/618063/8 datato 18 ottobre 2007;
2) condanna la parte soccombente MINISTERO DELLA DIFESA alla rifusione delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Andrea Bava e Emanuela De Leo, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre ad € 250,00 per il rimborso forfettario delle spese ex art. 14 della Tariffa degli onorari, diritti e indennità, nella misura del 12,5 % sull’importo di onorari e diritti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge;
3) ai sensi dell’art. 53 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato l’ari. 429, primo comma, c.p.c., fissa in giorni 9tftque il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso il 12 febbraio 2009.
Giudice
Giorgio Mariani