Sentenza 27
luglio 2007, n.3015
Matrimonio
concordatario e diritto di accesso alla documentazione sanitaria del
coniuge
autore: Tribunale
Amministrativo
data: 27 luglio
2007
argomento: Matrimonio
nazione:
Italia
parole chiave: Matrimonio,
Diritto alla riservatezza, Privacy, Diritto di accesso, Dati
sensibili, Documentazione sanitaria, Trattamenti terapeutici,
Anomalie psichiche, Cartella clinica
TAR Puglia. Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015: "Matrimonio concordatario e diritto di accesso alla documentazione sanitaria del coniuge".
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE -
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori
Magistrati:
Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG Presidente
Tommaso CAPITANIO Referendario, relatore
Patrizia MORO Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 878/2007, proposto da P. M.
P. L., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Baldassarre, con
domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via
Imperatore Adriano, 9,
contro
- ASL Lecce, in persona
del Commissario Straordinario p.t., non costituita,
e nei confronti di
- D. C.,
rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Mignone, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Viale De Pietro, 23,
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di diniego del
2.5.2007, pervenuto in data 5.5.2007, a firma del Direttore del
C.S.M. dell’ASL Lecce, sull’istanza di accesso agli atti
presentata dal ricorrente in data 26.4.2007, e per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad acquisire copia della integrale
documentazione sanitaria (comprensiva di appunti eventuali relazioni
redatte dai medici e dagli psicologi del C.I.M. di Lecce), afferente
la diagnosi ed il trattamento terapeutico predisposto nei confronti
della sig.ra C. D..
Visto il ricorso con
i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata C.;
Uditi nella camera di consiglio del 12 luglio 2007 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, l’avv. Baldassarre e, in sostituzione dell’avv. Mignone, l’avv. Petruzzi.
Considerato che:
- con il presente
ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990 e s.m.i., il sig. P. L.,
premettendo di avere contratto a suo tempo matrimonio concordatario
con la sig.ra C. (matrimonio successivamente naufragato a causa,
secondo il ricorrente, del sopravvenire di disturbi psichici della
coniuge e conclusosi con una separarazione consensuale omologata dal
Tribunale di Lecce), chiede la condanna dell’ASL Lecce
all’esibizione della documentazione sanitaria relativa ai
trattamenti terapeutici a cui la predetta sig.ra C. è stata
sottoposta prima, durante e dopo il matrimonio. A sostegno della
pretesa, il sig. P., come del resto aveva fatto già in sede
amministrativa, rappresenta l’esigenza di disporre della suddetta
documentazione in vista della proposizione di un’azione di nullità
del matrimonio di fronte al competente Tribunale Ecclesiastico
(azione fondata in particolare sulla riserva mentale da cui sarebbe
stato inficiato il consenso a suo tempo prestato dalla sig.ra C., la
quale avrebbe nascosto al coniuge di essere stata sottoposta a
trattamenti di cura di disturbi di natura psichica). Il Direttore del
C.S.M. di Lecce ha rigettato l’istanza adducendo l’esistenza del
segreto professionale, nonché ragioni di tutela della privacy,
di talché il sig. P. ha deciso di adire il TAR ex art. 25 L.
n. 241/1990;
- si è costituita solo la sig.ra C.,
eccependo l’irrilevanza della documentazione per cui è causa
rispetto alla proponenda azione di nullità del matrimonio (in
quanto tale documentazione, se necessaria, sarà acquisita agli
atti del processo canonico previo ordine istruttorio del Giudice
ecclesiastico) e la prevalenza del diritto alla privacy rispetto al
diritto di accesso in presenza di dati personali “ultrasensibili”;
-
il ricorso (che è stato proposto tempestivamente) merita
accoglimento, per le seguenti ragioni.
La vicenda all’esame del
TAR, la quale ripropone l’annosa questione dei rapporti fra diritto
di accesso e diritto alla riservatezza, in presenza di dati c.d.
ultrasensibili (art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003), è stata già
esaminata dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella decisione
14.11.2006, n. 6681, relativa ad una controversia assolutamente
analoga, in cui il giudice amministrativo di secondo grado ha
statuito che:
a) a mente dell’art. 60
del D.Lgs. n. 196/2003, “quando il trattamento concerne dati idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende
tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è
di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile”. Per ciò che
attiene al caso in esame, “….il fine dello scioglimento del
vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica
di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei
dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un
significativo diritto della personalità….” (così
letteralmente la decisione n. 6681/2006);
b) in una situazione in
cui il ricorrente motiva l’istanza di accesso con l’intenzione di
corroborare fin dall’inizio l’azione di nullità del
matrimonio di fronte al competente Tribunale Diocesano con gli
elementi probatori ritenuti all’uopo necessari, deve ritenersi
sussistente “…l’interesse personale che legittima la
proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria
alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno
della documentazione richiesta, né circa le prospettive di
buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è
che, attraverso l’accesso, sia data al richiedente la possibilità
di supportare nei termini più concreti la propria instauranda
azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio
prognostico circa l’esito dell’azione stessa….” (così
ancora la decisione n. 6681/2006);
c) né, a
giustificare l’istanza di accesso, è necessaria la previa
attivazione del giudizio di annullamento del matrimonio, dovendo
ritenersi sufficiente a suffragare l’istanza avanzata ai sensi
degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la
semplice, ragionevole intenzione di intentare l’azione
giudiziale;
d) analogamente, non rileva in senso contrario la
considerazione del carattere non nazionale e neppure statuale dei
Tribunali ecclesiastici. A norma dell’art. 8, comma 2, della legge
25 marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell’accordo
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato Lateranense), invero, “le sentenze di nullità di
matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite
del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico
di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse,
dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della
corte d’appello…..”. Pertanto, prosegue ancora la sentenza n.
6681/2006, “…si tratta di decisioni che, in base al solenne
riconoscimento normativo ora detto (assunto nel rispetto dei principi
enunciati nell’art. 7 della Costituzione), se pure rese da un
potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, non di meno
sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza
cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le
sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte
dagli organi giudiziari nazionali. Con la conseguenza che l’intento
di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della
declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato,
ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, all’intento di
adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio….”.
- il Tribunale
ritiene di dover condividere l’orientamento del Consiglio di Stato,
sia per quanto concerne la qualificazione del diritto ad ottenere lo
scioglimento del matrimonio come diritto della personalità
avente rango almeno pari al c.d. diritto alla riservatezza (e ciò
in quanto lo scioglimento è propedeutico alla possibilità
di contrarre un nuovo matrimonio, per cui vengono in evidenza i
principi di cui agli artt. 2 e 29 Cost.), sia per ciò che
concerne l’affermazione secondo cui, ai fini dell’applicazione
dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, non è
necessario che il ricorrente per l’accesso abbia già
esperito l’azione a tutela del diritto per la cui salvaguardia è
necessaria la conoscenza degli atti che la P.A. detentrice non ha
reso disponibili;
- per quanto
riguarda, infine, l’eventuale sussistenza di norme regolamentari
interne all’ASL le quali vietano il rilascio a terzi della
documentazione relativa allo stato di salute di pazienti dell’Azienda
sanitaria leccese (pagina 5 della memoria di costituzione della
controinteressata), si osserva che:
tali norme riguardano
evidentemente i casi ordinari e non anche i casi in cui viene in
evidenza il rapporto fra diritto di accesso e privacy (trovando in
questo caso il problema soluzione nel disposto dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 196/2003, il quale rimanda al giudice la valutazione circa
l’equiordinazione fra le posizioni giuridiche confliggenti);
laddove tuttavia le
disposizioni regolamentari dell’ASL dovessero derogare alle norme
dell’art. 60 D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 24, comma 7, della L.
n. 241/1990, le stesse ben possono essere disapplicate dal giudice,
dovendosi qualificare il c.d. diritto di accesso come diritto
soggettivo (la qual cosa la Sezione ha affermato, in particolare,
nella sentenza 30.11.2005, n. 5436, e in altre decisioni successive);
- in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con
conseguente condanna dell’ASL Lecce a rendere disponibile al sig.
P. la documentazione sanitaria relativa ai trattamenti terapeutici a
cui la sig.ra C. è stata sottoposta presso il C.S.M. (o altre
strutture analoghe, seppure diversamente denominate ratione temporis)
di Lecce nel periodo summenzionato.
Tenuto conto della
complessità delle questioni trattate, va disposta l’integrale
compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione
di Lecce – accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2007.
Dott. Giulio
Castriota Scanderbeg – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore