N. 00339/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
….... omissis........
per l'annullamento della Determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore della Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno n. 517 del 19.11.2010 pubblicata in pari data, con la quale si è stabilita la riapertura dei termini relativi all'avviso interno emesso in data 24.11.2009 (in esecuzione della determina n. 1138 del 8 ottobre 2009 che recepiva l'accordo integrativo zonale del 30.10.2009), relativo alla procedura interna di progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, ruolo amministrativo, profilo di collaboratore amministrativo professionale, e di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato connesso e conseguente, concernenti le prove selettive svoltesi in data 22 dicembre 2010 ed in data 27 dicembre 2010, nonché la graduatoria definitiva approvata in data 29 dicembre 2010 con determina n. 629.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche e di Antonella U. e di Maria Assunta xx e di Catia xxxxx e di Tiziana xxxxx e di Luca m. e di Cinzia f. e di Maria Piera Virgili e di Daniela f. e di Marco t. e di Massimiliano xxxxx e di Debora xxxxx e di Stefania xxxxx e di Cristiana xxxxx;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvistate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale relativamente alla progressione verticale che interessa il ricorrente.
Il ricorso è ricevibile poiché, anche a voler fare riferimento alla data (21.12.2010) di ultima pubblicazione dell’esito della prova scritta, lo stesso veniva notificato in data 17 e 18.1.2011.
Il ricorso è altresì ammissibile poiché il ricorrente non veniva escluso dal concorso per carenza dei requisiti di ammissione, bensì veniva escluso dall’ammissione alla prova orale per mancato superamento di quella scritta. Tale circostanza riguarda una fase interna del procedimento (caratterizzata da atti di natura endoprocedimentale), per cui le relative doglianze risultano essere state tempestivamente e ritualmente proposte all’atto dell’impugnazione dei provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale.
Il ricorso è fondato per quanto concerne il quarto e assorbente motivo di censura, con cui si deduce violazione dell’art. 35 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 165/2001.
Come dedotto in ricorso, il Presidente della commissione, Dott. Cesare Milani, ricopriva contestualmente la carica di Presidente della Comunità Montana dei Sibillini nonché la carica di Consigliere comunale del Comune di Monte Falcone Appennino. Si tratta, indubbiamente, di cariche politiche incompatibili con la funzione indicata, ancorché svolte preso una diversa amministrazione.
Al riguardo la giurisprudenza formatasi in materia evidenzia come il concetto di carica politica vada inteso in modo assolutamente estensivo, facendovi rientrare incarichi di diversa natura (sia di natura istituzionali che tipicamente di partito (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, 15.10.2002 n. 1367; TAR Lazio, Sez. III bis, 16.10.2000 n.8196)
Il Collegio non ignora che, sul punto, esiste anche giurisprudenza amministrativa di contrario avviso, secondo cui sarebbe altresì necessario un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l’attività dell’ente che indice il concorso, altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione. Secondo tale indirizzo giurisprudenziale detto elemento di collegamento, in mancanza di criteri legali, può essere rinvenuto nella sfera di influenza dell’attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche, sindacali o professionali, per cui se questa in astratto è idonea a riverberare i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione, l’incompatibilità deve ritenersi sussistente, altrimenti deve escludersi (cfr. Cons. Stato, Sez. V 21.10.2003 n. 6526)
Detto orientamento, tuttavia, non pare condivisibile poiché il citato art. 35 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 165/2001 si riferisce indistintamente a tutte le “cariche politiche”, senza possibilità di distinguere all'interno delle stesse. A maggior ragione non trova alcun riscontro normativo la distinzione tra enti e relative attività per individuare elementi di collegamento.
La norma va quindi applicata, ai sensi dell’art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, utilizzando la regola ordinaria che le attribuisce il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l’intenzione del Legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
Del resto pare agevole osservare che il collegamento tra cariche politiche di enti diversi sussiste in ogni caso, grazie al rapporto che lega gli aderenti ai partiti politici o comunque da questi ultimi sostenuti o designati, il che rende legittimo il sospetto di imparzialità anche nei confronti di colui riveste una carica politica del tutto estranea all'ente che bandisce il concorso;
Peraltro detta disposizione va applicato in coerenza con il principio di distinzione tra l'attività di indirizzo politico-amministrativo e l’attività gestionale, secondo cui è preclusa all’organo politico ingerirsi nella seconda, riservata all’esclusiva responsabilità degli organi tecnici. Se tale principio è indiscutibilmente applicabile nell’ambito dello stesso ente, pare comunque applicabile anche nel rapporto tra enti diversi. In caso contrario si finirebbe per legittimare il fatto che, un organo di indirizzo, al quale è preclusa l’ingerenza nell’attività gestionale di reclutamento del personale presso il proprio ente, potrebbe invece legittimamente occuparsi della stessa attività presso ente diverso, alimentando anche qui il sospetto di parzialità e di possibile scambio di favori, in contrasto con il principio di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente a quelli adottati dalla commissione di concorso nell’illegittima composizione sopra indicata e dei successi atti di cui i primi costituiscono presupposto.
L’indirizzo non univoco della giurisprudenza costituisce giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)