N. 01593/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2011 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2011, proposto da:
M. R., rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Granara, Giorgio
Carta, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via
Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello
Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le B. Partigiane, 2;
per l’annullamento
SANZIONE DISCIPLINARE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott.
Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il ricorrente, capitano di fregata della Marina Militare, in servizio
presso la scuola telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari, ha
impugnato la sanzione della perdita di grado per rimozione- – contenuta
nel decreto del 4 febbraio 2011 – infittagli dal Vice Direttore
generale della direzione generale per il personale militare del
Ministero della Difesa.
A fondamento dell’impugnazione ha dedotto, sul piano formale, la
violazione delle norme e dei criteri che disciplinano il procedimento
disciplinare, e, su quello sostanziale, l’irragionevolezza della
sanzione c.d. di stato in ragione del fatto che il comportamento
censurato afferirebbe esclusivamente alla vita privata senza alcun
riflesso sullo status di militare né sul servizio disimpegnato.
L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Accolta la domanda incidentale di tutela cautelare (ord. n. 283/2011),
confermata in appello (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3759/2011), alla
pubblica udienza del 6.10.2011, la causa, su richiesta delle parti, è
stata trattenuta in decisione.
E’ impugnata la sanzione della perdita di grado per rimozione
comminata, ai sensi degli artt. 70 n. 4 e 73 lett. c) l. 10 aprile 1954
n.113, al ricorrente ufficiale superiore della Marina Militare.
La condotta, ritenuta gravemente lesiva del prestigio e dell’immagine
dell’amministrazione militare, tale da pregiudicare (come si legge
testualmente nell’atto impugnato) “il senso di responsabilità, con i
doveri attinenti al giuramento prestato ed al grado rivestito, nonché
con i doveri di correttezza ed esemplarietà propri dello status di
miliare”, s’è manifestata nella pubblicazione su un sito web, di libero
accesso agli utenti internet, di fotografie che ritraevano l’incolpato
in pose equivoche contenenti l’offerta di prestazioni sessuali.
Ad avviso del ricorrente il procedimento disciplinare, che ha dato
stura alla sanzione di stato impugnata, sarebbe affetto dai seguenti
vizi di forma:
già all’atto della nomina dell’ufficiale inquirente, ossia dell’addetto
all’istruttoria del procedimento, il Comandante capo avrebbe espresso
il giudizio poi riprodotto “tal quale” nella sanzione, condizionando il
corso dell’istruttoria;
il procedimento disciplinare avrebbe accusato ingiustificata soluzione
di continuità, essendo stata illegittimamente riaperta l’istruttoria,
già conclusa, per fatti già conosciuti al momento dell’avvio;
infine, non sarebbero stato osservato né il termine perentorio di 270
giorni per l’adozione della sanzione (avvenuta il 22 02.2011) che
avrebbe dies a quo il 30 marzo 2010 data di piena conoscenza dei fatti,
né quello di 90 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare.
Sul piano sostanziale, lamenta infine che il comportamento censurato,
espressione delle proprie inclinazioni sessuali, strettamente attinente
alla vita privata, non avrebbe avuto alcun riflesso sullo svolgimento
del servizio né sullo status di ufficiale: in definitiva, a suo dire,
nessun vulnus sarebbe stato recato al corpo d’appartenenza.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L’indagine diacronica del procedimento e del contenuto degli atti
smentisce le deduzioni in fatto su cui si basa il primo ordine di
censure.
Contrariamente a quanto esposto nell’atto introduttivo, il procedimento
è stato tempestivamente promosso il 1°aprile 2010; s’è poi articolato
nell’ordine di deferimento al giudizio del consiglio di disciplina
dell’8 giugno 2010; ha quindi fatto seguito il supplemento
d’istruttoria (d. 5.07.2010) conseguente all’acquisizione di nuovi
elementi, per il tramite di atti contenuti in un plico di provenienza
anonima, riguardanti gli stessi addebiti mossi al ricorrente.
Correttamente l’amministrazione, una volta conosciuti i nuovi elementi,
ha implementato l’istruttoria, consentendo oltretutto al ricorrente con
riguardo ai fatti ulteriori di potersi difendere.
Sicché sia l’adozione del giudizio conclusivo del procedimento
disciplinare adottato dal consiglio di disciplina il 23.12.2010 che la
comminatoria della sanzione del 4 febbraio 2011 sono tempestivi.
Né inficia la legittimità del procedimento la nota con la quale il
Comandante capo, all’atto di nominare l’ufficiale inquirente, ha
censurato il comportamento del ricorrente, esprimendo una valutazione
che ha trovato riscontro nell’atto impugnato.
In realtà il giudizio, enfaticamente estrapolato dal ricorrente dal
contesto complessivo dell’atto nel quale è espresso, in relazione ai
fatti addebitati, dà conto della contestazione mossagli
dall’amministrazione: sicché, di fatto, si è tradotto in una ulteriore
garanzia per l’incolpato che fin dall’avvio del procedimento ha avuto
esatta cognizione della ragione giustificatrice del procedimento
disciplinare.
A diversa conclusione deve invece giungersi per l’ordine di censure sostanziali.
La sanzione impugnata, la più grave fra quelle astrattamente previste
dall’ordinamento militare che ne occupa, muove da un presupposto
indimostrato: la condotta censurata sarebbe “gravemente lesiva del
prestigio e dell’immagine dell’amministrazione militare”.
Le risultanze istruttorie, contenute nella relazione finale dell’ufficiale inquirente, sono a riguardo in fatto dirimenti:
“le foto esposte nella pagina web non contengono alcun riferimento specifico allo status del ricorrente”;
“il portale in cui erano riportate era un portale straniero”;
“le stesse – afferma testualmente l’ufficiale inquirente – non sono
facilmente riconducibili all’inquisito, tant’è che se non ci fosse
stata l’esplicita ammissione da parte dell’ufficiale medesimo, avrei
avuto difficoltà ad identificarlo”.
L’unico elemento oggettivo che collega il comportamento censurato alla
carica militare rivestita è la coincidenza del numero telefonico del
cellulare esposto nelle pagine web e comunicato all’amministrazione
militare.
Vero è che il sindacato di legittimità avente ad oggetto le sanzioni
disciplinari a carico dei militari incontra limite nell’apprezzamento
discrezionale riservato all’amministrazione in ordine sia alla
valutazione della gravità del comportamento ai fini disciplinari che
alla proporzionalità tra gravità dei fatti contestati e sanzione
irrogata.
Nondimeno, il travisamento dei fatti, vizio sintomatico dell’eccesso di
potere, che, sul piano della coerenza logica della valutazione attinta
si traduce nell’irragionevolezza ed illogicità manifesta della
sanzione, è campo d’elezione del riscontro di legittimità.
Nel caso in esame i fatti accertati dall’ufficiale inquirente, circa
l’assenza di alcun concreto riflesso della condotta dell’incolpato
sullo status di militare, sono stati tenuti in non cale: viceversa la
sanzione dà per scontato quello che non è laddove con espressione
generica fonda la rimozione dal grado sulla grave lesione inferta al
prestigio ed all’immagine dell’amministrazione militare.
La circostanza poi che il comportamento censurato attenga
all’inclinazione sessuale odiosamente e scandalosamente palesata dal
ricorrente (cfr. fotografie depositate in giudizio), non depone affatto
per la gravità tout cort dei fatti addebitati.
È significativo a riguardo l’art. 3, comma 2, lett e) d.lgs. 9 luglio
2003 n. 216 laddove estende alle forze armate la parità di trattamento
in materia di occupazione e condizione di lavoro fra le persone
indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli
handicap, dall’età ed infine, per quel che qui più rileva,
dall’orientamento sessuale.
Aggiungasi che i vincoli di lealtà, correttezza, dignità e decoro che
astringono il miliare al corpo d’appartenenza, tanto più vincolanti in
ragione del grado rivestito dall’incolpato, sono pur sempre riferiti,
ai sensi degli artt. 10 comma 2, 18 e 36 commi 1, 2 e 3 lett a) del
RDM, nel caso di comportamento ad essi contrario, al disvalore causato
al prestigio ed all’immagine del corpo.
In altri termini la violazione sanzionata ha una struttura bifasica:
oltre al comportamento contrario al codice (assiologico) che informa la
condotta dell’ufficiale miliare occorre accertare l’offesa
concretamente inferta al prestigio del corpo.
L’indagine sistematica dell’ordinamento sanzionatorio complessivo è a riguardo significativo.
Nel diritto penale si è, ad esempio, sviluppato un orientamento
interpretativo a carattere teleologico che reputa irrilevante il fatto
di reato, ove il bene in concreto leso si riveli di valore estremamente
modesto, anche nei reati di danno astratto (es. furto), nei quali, a
differenza di quanto accade nei reati di danno in concreto (es.
truffa), sarebbe invero precluso al giudice l’accertamento della
mancanza del danno giacché in tali ipotesi è il legislatore a stabilire
a priori cosa sia dannoso o meno.
Nel diritto amministrativo, l’ordine di rimessione in pristino ai sensi
dell’art. 19 l. n. 241/90 per opere eseguite in forza di SCIA non
conformi alla disciplina di settore è subordinato al riscontro della
presenza di effetti lesivi (recte dannosi) dell’attività invalidamente
avviata e proseguita fino alla ricezione del provvedimento di divieto.
Nel diritto civile laddove il risarcimento del danno assume funzione
sanzionatoria (es. artt. 2059 e 185 c.p.), alla lesione dell’interesse
protetto s’accompagna la prova del danno conseguente, ancorché non
rigidamente parametrata a dati oggettivi, la cui liquidazione tiene
conto dell’effetto deterrente proprio del risarcimento (curvato) a fini
latamente punitivi.
In definitiva, ai sensi della disciplina specifica richiamata,
confortata altresì dalle indicazioni che si traggono dalla comparazione
dei diversi regimi sanzionatori, la violazione disciplinare imputabile
al militare è tale se e nella misura in cui al comportamento contrario
ai vincoli di fedeltà e dignità s’aggiunga il nocumento recato al
prestigio ed all’immagine del corpo.
Una doppia verifica dunque, che, sebbene riservata all’apprezzamento
discrezionale dell’amministrazione, ha indefettibili presupposti: in
primo luogo, l’accertamento dei fatti; ed, in secondo, l’espressa
indicazione delle ragioni che, pur in (eventuale) assenza di puntuali
riscontri di fatto sull’offesa concretamente sofferta dall’istituto
militare in conseguenza del comportamento tenuto dal militare, inducano
l’amministrazione militare comunque a ritenere leso il prestigio e
l’immagine del corpo in misura tale giustificare la destituzione
l’incolpato (da ultimo, sul punto, specificamente, Cons. St., sez. III,
6 giugno 2011 n. 3371).
Sicché l’assenza dei primi, per evidenti esigenze di tutela
dell’incolpato, deve essere supplita (almeno) dall’indicazione dei
motivi, discrezionalmente valutati dall’amministrazione ma
oggettivamente apprezzabili in sede di giudizio di legittimità, in base
ai quali si ravvisi la lesione all’immagine del corpo.
In caso contrario, come in quello che ne occupa, residuano, è appena il
caso di aggiungere, le altre sanzioni conservative astrattamente
comminabili, maggiormente adeguate alla gravità dei fatti come
accertati.
In ragione della fondatezza parziale del ricorso sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)