Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III quater
Sentenza 20 giugno 2006, n. 4849
FATTO
Con ricorso
notificato e depositato nei termini, il dottor C. Giulio impugna, chiedendone
l'annullamento, gli atti con i quali è stato disposto il recesso dell'azienda
intimata dal rapporto di lavoro intercorrente con il ricorrente, secondo giusta
causa.
Deduce i
seguenti motivi:
1) Violazione di
legge ed eccesso di potere per nullità assoluta del provvedimento gravato in
quanto adottato in carenza del preventivo parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica.
2) Violazione di
legge - Difetto assoluto di motivazione desumibili dalle contestazioni non
chiare ma fondate su illazioni svolte nei riguardi del medesimo ricorrente.
Si è costituita
in giudizio l'Amministrazione intimata che ha controdedotto nel merito delle
argomentazioni svolte dal ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
Entrambe le
parti hanno presentato ulteriori memorie illustrative delle proprie
argomentazioni iniziali in prossimità dell'udienza di discussione della causa.
All'udienza del
12 aprile 2006 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Fisico dirigente,
dipendente dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A, il dr. Giulio C. impugna
il provvedimento con il quale la predetta azienda ha deliberato il suo recesso
dall'impiego, per giusta causa, ai sensi degli articoli 1, comma 61, della
legge 662 del 1996 e 35 del c.c.l.n. della dirigenza sanitaria, professionale e
tecnica.
Il provvedimento
gravato, che costituisce la riedizione di un precedente provvedimento di
contenuto analogo, è stato adottato su un presupposto che assume erroneo, non
potendosi ravvisare alcun elemento d'incompatibilità tra l'impiego alle
dipendenze dell'AUSL Roma A e l'incarico di responsabile tecnico svolto per
conto della società Pegaso né assumendo rilievo alcuno la circostanza della
mancanza di una previa autorizzazione allo svolgimento di tale seconda attività
e nemmeno quella dell'omessa indicazione della nuova sede legale della società Pegaso.
Al contempo, il
dr. C. mette in evidenza che il procedimento penale a suo carico, si è concluso
con il suo proscioglimento perché il fatto a lui ascritto non costituisce
reato, circostanza dalla quale fa derivare la necessità di disporre la sua reintegrazione
in servizio.
Con il primo
motivo, il dr. C. deduce l'assoluta nullità del provvedimento impugnato perché
adottato senza il preventivo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica,
parere che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere "emanato sulla scorta
delle risultanze degli accertamenti operati tramite il Nucleo Operativo
Ispettivo della Guardia di Finanza".
La censura è
infondata.
Premesso,
appena, che la nullità dell' atto amministrativo ha trovato ingresso nel nostro
sistema positivo soltanto con le modifiche apportate dalla legge n. 15 del 2005
alla legge n. 241 del 1990, con le quali è stata prevista tale patologia in
precedenza, di fatto, denegata, se non nell'ipotesi estrema di inesistenza
dell'atto amministrativo, va osservato che gli atti gravati in questa sede, di
recesso da un rapporto di lavoro, appartengono all'ambito degli atti paritetici
riguardando la sorte di un rapporto di lavoro di diritto privato, disciplinato,
in parte, dalle leggi ordinarie espressamente applicabili e concretamente
richiamate e, in parte, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento alle quali, pertanto, occorre rinviare ai
fini della valutazione della sussistenza del vizio lamentato.
Ebbene sia le
prime sia le seconde non prevedono all'interno del procedimento preordinato al
recesso dall'impiego, alcun obbligo di richiesta di parere di altri organi o
soggetti ma riconoscono ogni competenza a provvedere, interamente in capo ai
soggetti titolari del rapporto di lavoro che per quello che qui interessa è la
direzione generale dell'AUSL resistente.
D'altro canto le
ipotesi di nullità sono espressamente sancite nell'articolo 37 del c.c.l.n. del
5 dicembre 1996 e consistono oltre che in tutti i casi previsti dal codice
civile e dalle altre vigenti disposizioni di legge, nelle ulteriori ipotesi in
cui il recesso:
a) è dovuto a
ragioni politiche, religiose, sindacali, di sesso, di razza o di lingua;
b) è intimato,
senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110
del codice civile, salvo quanto previsto dagli articoli 23 (assenza per
malattia) e 24 (assenza per malattia dovuta a causa di servizio).
Tra tali ipotesi
non figura quella indicata dal ricorrente sicché la dedotta nullità del provvedimento
impugnato si rivela, per il profilo ora esaminato, priva di consistenza.
Con il secondo
motivo il dr. C. lamenta la violazione di legge ed il difetto assoluto di
motivazione desumibile dalle contestazioni non chiare ma fondate su illazioni
svolte nei suoi riguardi.
In buona
sostanza lamenta la mancanza della giusta causa chiamata, invece, a
giustificazione del provvedimento gravato dalla Ausl Roma A.
Prima di
esaminare la censura nel merito il Collegio ritiene utile svolgere qualche
precisazione a proposito della sentenza penale di proscioglimento intervenuta
nei confronti del dr. C., sulla quale indugia la difesa dell'Ausl al fine di
metterne in rilievo l'irrilevanza rispetto alla questione controversa, in
considerazione della formula utilizzata secondo la quale "il fatto non
costituisce reato" che implica la possibilità che quello stesso fatto,
ritenuto irrilevante sul piano penale, possa ricevere un diverso apprezzamento
sotto il profilo disciplinare.
Sostiene l'Ausl
che una determinata fattispecie, considerata alla stregua delle valutazioni
penali, se si rivela irrilevante su quel piano, può essere, invece,
diversamente valutata sul piano della disciplina interna all'azienda, e
rivelarsi decisiva, sotto tale profilo, per l'inflizione di una determinata
sanzione o al fine dell'adozione di un determinato comportamento da parte
dell'Azienda.
Il Collegio
conviene su tale ricostruzione e ritiene che, effettivamente, una medesima
fattispecie possa essere oggetto di diversa valutazione sulla base dei distinti
parametri applicabili in relazione agli ambiti di valutazione per come sopra
precisato, tenuto conto che non vi è sovrapponibilità ma distinzione tra il
piano penale, di valutazione di un fatto e quello disciplinare di valutazione
del medesimo fatto.
Ritiene,
tuttavia, che nel caso in esame la sentenza penale di proscioglimento n. 4321
del 2004 non riguardi la vicenda che si è conclusa con la delibera n. 1413
dell'11 giugno 1998, gravata in questa sede, ma si riferisca, invece, alla
situazione, precedente, valutata e conclusa con la delibera n. 3079 del 1997,
successivamente revocata dalla stessa AUSL con la delibera n. 3085 del medesimo
anno.
Sulla base di
quanto affermato in ricorso dallo stesso ricorrente, il processo penale a suo
carico è stato, infatti, incardinato nel giugno del 1997, vale a dire parecchio
tempo prima che la delibera per cui è causa venisse assunta.
Nel merito la
censura si rivela infondata.
Il ricorrente
nega la sussistenza di alcun rapporto di lavoro dipendente con la società
Pegaso ed afferma di non ricoprire all'interno di questa né cariche
amministrative né cariche sociali.
Sostiene che il
ruolo di responsabile tecnico svolto all'interno della predetta società
coincide con una qualifica professionale e consiste, semplicemente, nello
svolgimento di funzioni di sicurezza senza continuità e solo nel caso in cui ne
sia fatta richiesta. Soggiunge che si tratta di attività che non incide e che
non svia la normale attività presso l'Ausl resistente e richiama, a
dimostrazione di tale assunto, la delibera impugnata per sottolineare come
nella stessa non figurino, a suo carico, contestazioni inerenti ai doveri di
ufficio.
Dal carattere
non continuativo e gratuito dell'incarico svolto presso la Pegaso s.r.l. e
dall'assenza di un espresso divieto al suo svolgimento fa derivare l'assenza di
quella "giusta causa" che l'AUSL ha preso a giustificazione del
provvedimento adottato.
Le
argomentazioni appena esposte non sono condivise dal Collegio il quale ritiene
decisivo il richiamo all'articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 662 del 1996
espressamente applicato nel caso in esame.
Le disposizioni
succitate prevedono testualmente che:
"Al di
fuori dei casi previsti al comma 56 (che riguarda il personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale), al
personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro
subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano
l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata
dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione
non sia adottato un motivato provvedimento di diniego.
La violazione
del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58,
nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti
ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale,
sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo
svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di
volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di
lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza
devono svolgersi in contraddittorio fra le parti".
Alle
disposizioni appena enunciate deve aggiungersi, un'altra disposizione contenuta
nell'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, riguardante, in modo
specifico, il personale dipendente dal servizio sanitario, la quale recita:
"Con il
Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale
rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico
o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale
è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o
con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare
conflitto di interessi con lo stesso".
Premesso che il
dottor C. in qualità di dirigente dell'AUSL non è titolare di un rapporto a
tempo parziale, osserva il Collegio che lo stesso oltre ad essere responsabile
tecnico, a decorrere dal 19 aprile 1996, della società a responsabilità limitata
"Pegaso Prevenzione e Ambiente" avente sede legale presso il suo
domicilio, è risultato socio delle predetta società.
Se si considera
che secondo le indicazioni contenute nello Statuto le attività sociali della
società in questione consistono, tra le altre, in quelle di "assistenza
tecnica per strutture mediche... realizzazioni di depositi di sicurezza e
prestazioni; consulenza e assistenza alle aziende o persone in materia di
ecologia e smaltimento dei rifiuti di qualsivoglia genere" deve,
effettivamente convenirsi con l'Azienda resistente che l'attività svolta da
tale società si pone in conflitto di interessi con quelle istituzionalmente
spettanti al Servizio Sanitario Nazionale in forza della legge n. 833 del 1978
e per esso, alla stessa Azienda Sanitaria.
E ciò senza
nemmeno che occorra soffermarsi sulla prospettata distinzione tra conflitto di
interessi potenziale e conflitto di interessi concreto atteso che la
disposizione che lo contempla oltre a possedere i caratteri di qualunque norma
dell'ordinamento, vale a dire quella della generalità e dell'astrattezza,
intende, evidentemente, fare riferimento proprio al conflitto temuto, cioè a
quello astratto o potenziale, essendo la sua finalità quella di voler
eliminare, in via preventiva, ovverosia, in radice, la stessa possibilità
dell'insorgenza di una situazione concreta di conflitto.
Da ultimo, il
Collegio si sofferma sulla pretesa mancanza di motivazione per osservare che il
provvedimento (così come il procedimento) appare assistito da un'ampia ricostruzione
dei fatti e da un'ampia e precisa motivazione, con il che resta escluso ogni
fondamento alla censura relativamente al profilo appena esaminato.
Dalle svolte
argomentazioni emerge che il ricorso deve essere respinto.
Le spese di
lite, poste a carico del ricorrente ed in favore dell'AUSL RM/A, possono essere
liquidate in complessive Euro 1.500,00, di cui Euro 500,00 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater
respinge il
ricorso proposto dal dottor C. Luigi, meglio specificato in epigrafe.
Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda resistente,
nella misura liquidata in motivazione.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.