REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Ter)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 17 del 2010, proposto da:

Anna D. e altri,


contro


Il Ministero dell’Interno in persona del l.r. p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

per l’annullamento


per la nomina di un commissario ad acta per l’integrale esecuzione della sentenza n. 4958/2010 di questa Sezione;



Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;


Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 il Pres. dott. Linda Sandulli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con la sentenza n. 5407 del 2009 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dagli odierni istanti volto all’accertamento del loro diritto all’erogazione, a decorrere dal 5 ottobre 2008, dei buoni pasto ovvero del relativo controvalore pari a, fino al 31 dicembre 2009, a Euro 4,65 l’uno; a partire dal 1 gennaio 2009, a Euro 7,00, sempre l’uno.


La sentenza, notificata all’intimato Ministero, non è stata appellata avanti al Consiglio di Stato ed è stata eseguita soltanto parzialmente.


Ne è seguita azione di ottemperanza e la sentenza - favorevole - alla tesi degli istanti, n. 4958 del 2010, con la quale è stato assegnato il termine di 60 giorni per provvedere all’integrale esecuzione dell’ordine in essa contenuto.


Spirato inutilmente il termine stabilito i ricorrenti chiedono la nomina di un commissario ad acta che provveda nell’ulteriore termine che questo Collegio riterrà di stabilire.


L’intimato Ministero con nota del 24 marzo 2010 ha reso noto di non aver corrisposto la differenza tra quanto erogato a titolo di buoni pasto e quanto dovuto sulla base delle vigenti disposizioni, non rientrando, i ricorrenti, nella disciplina avente “carattere transitorio” limitata a coloro che avevano già diritto al buono pasto.


Si tratta di tesi errata atteso che il diritto alla percezione del buono pasto nella misura stabilita dalle disposizioni temporalmente vigenti, è stato chiaramente affermato nelle pronunce sopra richiamate.


Il Collegio, precisata la vicenda e tenuto conto della domanda dei ricorrenti, richiama l’articolo 21 bis, comma 2, della legge n. 1034 del 1971 che “In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.”


Ritiene che ricorrano i presupposti per la sua applicazione e procede, pertanto, all’individuazione di un commissario ad acta nella persona del dr. Luigi Consoli, dirigente della II sezione di questo Tribunale, al quale assegna un termine di 30 (trenta) giorni per provvedere, decorrente dalla notificazione o dalla pubblicazione della presente sentenza ove anteriore


Il Dr. Consoli provvederà all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento nei 30 (trenta) giorni successivi alla sua nomina.


Le spese di lite vengono liquidate in Euro 1.250, di cui Euro 300 per spese di giustizia, e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.


Le spese per il commissario ad acta verranno quantificate a conclusione dell’incarico affidatogli e su sua relazione e saranno poste a carico sempre del Ministero dell’Interno.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione I ter


Accoglie il ricorso proposto dai signori nominati in epigrafe e provvede alla nomina del commissario ad acta - nella persona del sunnominato dr. Luigi Consoli - al quale assegna un termine di 30 giorni per provvedere secondo le precisazioni indicate in motivazione.


Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti nella misura liquidata in motivazione.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 06/08/2010