N. 21372/2010 REG.SEN.
N. 03819/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3819 del 2009, proposto da: vari ricorrenti
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso Gianluca Piccinni in Roma, via G.G. Belli, 39
contro
il Consiglio di Stato;la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti legali rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
DEL RIGETTO, IN DATA 20.3.2009, DELLA RICHIESTA DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' GIUDIZIARIA DI CUI ALLA L. N.221/1988.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame i ricorrenti, tutti Carabinieri in servizio presso il Nucleo Carabinieri del Consiglio di Stato chiedono l’annullamento del diniego sulla loro richiesta del 19.02.2008 diretta ad ottenere l'erogazione dell'indennità giudiziaria (ora di amministrazione) che assumono loro spettante dal giorno d'inizio dell'effettivo servizio presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa.
Il ricorso è affidato ad un’unica articolata rubrica di gravame relativa alla violazione dell’art. 2 della L. n.22 giugno 1988 n. 221; e della Legge 15.2.1989 n.51 ed eccesso di potere per genericità ed insufficienza della motivazione. L’unanime giurisprudenza avrebbe sempre riconosciuto la spettanza del predetto emolumento a tutto il personale, indipendentemente dalla sua appartenenza all’amministrazione giudiziaria(“ex pluris”: Cons. Stato n.2828/03; idem Sez. IV 2 settembre 1992 n. 714, Tar Lazio n.221/1999 confermata da Cons. Stato n. 1755/99; ecc. ecc.).
Ciò sarebbe confermato:
-- dalla stessa nota del Consiglio di Stato in data 5 luglio 1994, per cui il carico di lavoro dei militari in servizio presso la sede di Palazzo Spada sarebbe dovuto essere svolto in stretto collegamento -- come quello del personale proprio della giustizia amministrativa -- a compiti di giustizia, principale (udienze,flusso di difensori e di pubblico) ed accessori (incontri, convegni e conferenze);
-- dalla successiva nota del 12 ottobre 1994 per cui “i Carabinieri custodiscono gli atti dei concorsi e coadiuvano il personale amministrativo nella vigilanza, ed affiancano l’Economo nel prelievo dei valori”; sono addetti ai servizi di portinerie e telefonia nelle ore pomeridiane; e riceverebbero i fascicoli nei giorni festivi.
L’Avvocatura dello Stato si è solo formalmente costituita in giudizio.
All’udienza pubblica di discussione la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il gravame è fondato.
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha già reiteratamente avuto modo di pronunciarsi, con orientamento ormai consolidato, nel senso auspicato in ricorso.
Hanno dunque ragione i ricorrenti quando ricordano che l’Amministrazione doveva far luogo al riconoscimento dell'indennità in questione al personale civile e militare, comunque in servizio, a prescindere dal ruolo organico di appartenenza, presso gli uffici del plesso (CdS, TT.AA.RR., CGA) costituente la Giustizia Amministrativa (cfr. CdS, IV, nn. 417/97, 386/96, 705/97, 2119/2006, 2121/2006, 420/2005, 5402/2003, Tar Lazio, Rm, I, n. 4743/2006).
Per questo erroneamente il diniego sarebbe motivato con l’estraneità delle mansioni concretamente esercitate presso il Consiglio di Stato.
L'indennità giudiziaria, introdotta con legge n. 271/81, ed estesa ai dipendenti degli uffici giudiziari con L. n. 221/88 e al personale amministrativo delle magistrature speciali con L. n. 51/1989, poi confluita nella c.d. indennità di amministrazione (artt. 34 e 43 CCNL comparto ministeri 1994/97), spetta al personale che esplica, anche in posizione di comando o distacco, attività lavorativa presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente dall'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (cfr. Tar Lazio, RM, n. 4743/06 e CdS, Sez. IV, n. 4852 del 18 settembre 2007).
La configurabilità della corresponsione dell'indennità in parola è stata, cioè, ritenuta spettante in tutti i casi in cui i soggetti, anche se appartenenti ad altra amministrazione, fossero impiegati in attività tipiche di supporto della funzione giurisdizionale ( Cond. Stato Sez. IV, Sentenza n. 3404 del 21 giugno 2007).
Il riconoscimento di tale diritto non è poi precluso dal divieto di cumulo di cui all'art. 3 comma 63 L. n. 537/1993 e dal percepimento da parte dei ricorrenti dell'indennità di polizia ex art. 43 L. 121/81, dal momento che quest'ultimo emolumento non ha carattere accessorio e non è un'indennità (nonostante il nomen iuris) ma costituisce parte integrante della retribuzione, per cui non si applica il divieto di cumulo tra le detta indennità e l'indennità qui rivendicata, la quale costituisce un compenso dovuto soltanto in ragione della svolgimento di una specifica attività degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, mentre le altre indennità personali attribuite ai soggetti dalle proprie amministrazioni svolgono una funzione di integrazione stipendiale (cfr. Cons. Stato, n.4852/2007 cit).
Va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'attribuzione, per i periodi di servizio presso gli Uffici della Giustizia amministrativa e nei soli limiti della prescrizione quinquennale antecedente il momento della domanda, dell'indennità giudiziaria (ora di amministrazione), con interessi e rivalutazione, da liquidarsi nei sensi che seguono:
-- ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti, vanno calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione, non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5177; Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001 cit.; sez. V, n. 2661 del 2000 cit.; ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3). Ciò in quanto interessi e rivalutazione sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2004, n. 2106);
-- il calcolo della rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive ed anche delle ritenute fiscali. Ciò perchè quello che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9227; Consiglio Stato, sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3383).
-- infine l'indennità rivendicata deve essere riconosciuta ed erogata nei limiti del quinquennio precedente la domanda di ciascun ricorrente e computata a ritroso da tale data.
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto. Per l’effetto deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento delle indennità per cui è causa con i relativi accessori sulle somme spettanti.
Le spese, sussistendo giustificati motivi, possono nondimeno essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione II° Quater
___.1 Accoglie il ricorso per l'effetto riconosce il diritto dei ricorrenti alla percezione della richiesta indennità, nei limiti sopra specificati,
___ 2. condanna l’Amministrazione intimata, al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione.
___ 3. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO