N. 13310/2010 REG.SEN.

N. 08276/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 8276 del 2007, proposto da C.A., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’atto emanato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti attitudinali, recante prot. n. 264403, datato 12/06/2007, avente ad oggetto “Concorso per l’ammissione al 189° Corso dell’Accademia per la formazione base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato sulla G.U.RI. del 13 ottobre 2004, 4ª Serie Speciale, n. 78 – Comunicazione dell’esito degli accertamenti attitudinali (art. 10 del bando)” ed il relativo giudizio di “non idoneo” espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali nei confronti dell’aspirante Ufficiale ricorrente; dell’atto recante prot. n. 246603, datato 12.06.2007, ed il relativo giudizio di “non idoneo” relativo al ricorrente, emesso all’unanimità dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, nella parte in cui ha giudicato l’Aspirante Ufficiale C.A. “non compatibile” sia nella valutazione complessiva che nel giudizio riferito alle aree “cognitiva” e “comportamentale”; della “scheda di valutazione dell’Ufficiale Perito Selettore per l’intervista attitudinale di selezione sul conto dell’aspirante Allievo Ufficiale”, recante n. 264403, datata 11/06/2007, rilasciata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Selezione del Personale, relativa al ricorrente nella parte in cui valuta quest’ultimo “non compatibile” sia nell’“area comportamentale” sia nell’“area dell’assunzione di ruolo”; dell’atto recante prot. n. 264403, datato 08/06/2007, “Raccoglitore Prove Attitudinali Concorso MO189” – rilasciato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Selezione del Personale ed il relativo giudizio di “non idoneo” relativo al ricorrente, colloquiato dal Ten. Col. Roberto Del Bello; del giudizio contenuto nella “relazione Psicologica”, datata 11/06/2007, stilata dall’Ufficiale Psicologo Ten. CC Piras Dr.ssa Noemi A.A., riferita al ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2010 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori avv. Alessandro Alemanno, con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO



Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

Il ricorrente ha partecipato al concorso, per esami, per l’ammissione di cinquanta allievi al primo armo del 189° Corso dell’Accademia per la Formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI del 13 ottobre 2006, 4^ Serie Speciale, n. 78. In base a quanto stabilito dall’art. 10 del bando di concorso, il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta di cultura generale prevista dall’articolo 9 del medesimo bando, con il punteggio di 22/30, è stato sottoposto ad accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali. In data 8.6,2007, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli Accertamenti Sanitari di controllo, ha comunicato che il concorrente aveva riportato il giudizio definitivo di “idoneo” all’esito degli accertamenti sanitari di controllo. Successivamente, il ricorrente ha ricevuto l’atto impugnato con il quale gli è stato comunicato che la Commissione per gli accertamenti attitudinali, esaminato il protocollo delle prove sostenute (test somministrati, relazione psicologica, scheda di valutazione per l’intervista attitudinale di selezione) aveva espresso nei propri confronti il giudizio di “non idoneo”, ragion per cui egli era stato escluso dal concorso ai sensi dell’art. 10, comma 4, del bando di concorso.

Ritenendo illegittimi tale provvedimento e gli atti presupposti, l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 12 dicembre 2007 n. 5723 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 5 maggio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che avverso i provvedimenti impugnati è stato proposto un unico articolato motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti i vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta incongruità, incoerenza, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, errore sui presupposti, erronea, insufficiente e contraddittoria valutazione della situazione di fatto; illegittimità ed eccesso di potere per violazione dell’art. 3 l.n. 241/90, difetto e genericità della motivazione; illegittimità e violazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che: - una prima palese incongruità ed illogicità risulta dalla “Relazione Psicologica” effettuata dall’Ufficiale Psicologo, la quale nella parte relativa al “Rendimento nei test cognitivi” giudica il ricorrente inferiore alla media per l’attitudine agli studi giuridici, omettendo di considerare che il C.A. è uno studente iscritto al secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi — Roma TRE, che all’epoca dei fatti aveva sostenuto con risultati eccellenti un copioso numero di esami, con una relativa votazione media pari a 27/30; - il giudizio negativo circa la propensione del giovane per gli studi giuridici stride, inoltre, con la valutazione del Perito Selettore, il quale nell’area cognitiva esprime un giudizio di compatibilità; - altrettanto illogico è il giudizio espresso nella Relazione Psicologica ove il concorrente viene descritto come un soggetto “non a proprio agio nelle situazioni di confronto”, “poco disponibile a mettersi in discussione” e “moderatamente adattabile”, nella scheda di valutazione il Perito descrive Lo stesso giovane, in modo diametralmente opposto; - in sostanza, il giudizio finale di non idoneità rappresenta il frutto di queste palesi illogicità, incoerenze e contraddizioni e dell’evidente errore di valutazione e del travisamento della situazione di fatto; - inoltre, nella Scheda di Valutazione, in cui nella parte afferente all’“area comportamentale”, l’Ufficiale Perito Selettore, dopo aver descritto come pregevoli e positive le caratteristiche comportamentali del C.A., conclude il proprio giudizio con una valutazione di “incompatibile”; - altrettanto illogica e contraddittoria è la parte del giudizio afferente all’ “area dell’assunzione di ruolo” contenuta nella Scheda di Valutazione; - l’Ufficiale Perito Selettore, mentre nel punto n. 3, relativo all’“area dell’assunzione di ruolo” evidenzia quali aspetti negativi del carattere del ricorrente la “polemicità” e la “suscettibilità”, nel punto n. 2 relativo all’“area comportamentale”, contenuto nella medesima scheda di valutazione, afferma che il candidato “si mostra disponibile al confronto” e “nel gruppo esprime senza problemi le proprie idee, accettando le eventuali critiche”; - anche all’interno dello stesso giudizio afferente all’area comportamentale, l’Ufficiale Selettore prima asserisce che il giovane “evidenzia una certa sicurezza di sé” ed una “discreta dose di ottimismo” e, poi, afferma che il ricorrente si pone in maniera un po’ “ingenua”; - nello stesso giudizio il ricorrente viene definito, allo stesso tempo, “disponibile al confronto” e poco disponibile al confronto, adatto ad ambientarsi e poco adatto ad ambientarsi, in contrasto con quanto affermato dall’Ufficiale Osservatore nella scheda di valutazione di gruppo; - l’accertamento dell’inidoneità del candidato è stato determinato dalla scheda di valutazione redatta dall’Ufficiale Perito Selettore e dalla relazione psicologica stilata dall’Ufficiale Psicologo, caratterizzate da una durata brevissima, i cui risultati si manifestano inficiati da travisamenti di fatto e da illogicità; - non risultano da alcuna documentazione le ragioni in base alle quali il ricorrente è stato giudicato un soggetto polemico e suscettibile, nè quelle per cui tale giudizio lo renderebbe incompatibile all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri; - il giudizio di non idoneità risulta, peraltro, in contrasto con la perizia di parte eseguita in data 10.9.2007 dal Dr. Igino Tancredi (Medico chirurgo Specialista in Neurologia e in Psichiatria; Capo servizio Amb. Neurologico Dip. M. di Medicina Legale di Roma; Esperto titolare Tribunale M. di Sorveglianza di Roma).

2. L’Amministrazione resistente ha contestato le censure proposte dal ricorrente, producendo i documenti relativi alla procedura selettiva e gli atti relativi alla posizione del C.A., oltre che una memoria tesa a dimostrare la correttezza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sulla base delle quali è stato assunto il contestato giudizio di non idoneità.

3. Il Collegio ritiene che le censure proposte dalla ricorrente siano infondate e debbano essere respinte per le ragioni di seguito indicate.

Il bando di concorso relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica dell’idoneità attitudinale dei candidati, articolando la relativa valutazione nelle seguenti fasi: area del pensiero; area della modulazione affettiva e relazionale; area della produttività e delle competenze gestionali; area motivazionale. Tale accertamento si sostanzia nello svolgimento di prove (in particolare, test, questionari, colloquio individuale) tendenti ad accertare oggettivamente il possesso delle dei requisiti necessari per un positivo inserimento nell’Amministrazione militare.

La ratio della disciplina applicabile alla fattispecie, che riserva espressamente gli accertamenti in ordine alla attitudine ad una struttura militare specializzata nel settore del reclutamento (Commissione per gli accertamenti attitudinali), è quella di consentire che le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti, non solo meritevoli da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma, soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi.

Non tutti gli aspiranti al ruolo specifico, seppure definibili soggetti psichicamente normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla specifica attività, emergendo, dall’esame dei punti sopra elencati un profilo dell’aspirante quale risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in un unico soggetto, che dunque deve dimostrare di possederli tutti indistintamente.

In linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, deve ritenersi che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate o (come nella specie) nell’Arma dei Carabinieri, devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psico-attitudinale. Le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore).

In sostanza, l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psico-attitudinale dei candidati va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145).

Orbene, dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del 17.10.2007 n. 1195, emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla pertinente normativa concorsuale. A seguito dello svolgimento delle diverse tipologie di indagini precedentemente menzionate, è emersa l’insufficienza dei requisiti attitudinali del ricorrente, risultando alcuni indici non adeguati allo specifico profilo professionale, come emerge, in particolare, dalle risultanze dei test, della relazione psicologica e dell’intervista attitudinale.

Al riguardo e con specifico riferimento alle censure prospettate dal ricorrente, va considerato che il provvedimento contestato è supportato dalla relazione predisposta dall’Ufficio Selezione del Personale (all. D parte resistente), che riassume le attività tecniche e le valutazioni espresse dalla Commissione, superando la presunta contraddittorietà tra i singoli giudizi formulati dall’Ufficiale Perito Selettore e dall’Ufficiale Psicologo.

Peraltro, sul punto va considerato che le funzioni dell’Ufficiale Psicologo e dell’Ufficiale Perito Selettore attengono a distinte professionalità e competenze nell’ambito dell’iter valutativo dell’attitudine del candidato (cfr. sentenze TAR Lazio, Rima, nn. 10942/2005 e 638/2006), mentre le valutazioni inerenti l’intervista di gruppo non sono comparabili con gli altri accertamenti eseguiti con procedure e presupposti distinti. Come correttamente rilevato dalla Difesa erariale al riguardo: - l’intervista di gruppo, infatti, è riferita a più candidati, al fine di osservare le interazioni e i comportamenti posti in essere dagli interessati; - il colloquio svolto con il perito selettore, invece, riguarda una situazione che si instaura esclusivamente tra due soggetti e che è finalizzata ad indagare i settori contemplati dal profilo attitudinale di riferimento.

Non assume particolare rilievo, inoltre, la censura con la quale il ricorrente ha inteso evidenziare il contrasto tra il suo brillante curriculum universitario ed il risultato del test di comprensione di brani giuridici. Infatti, il punteggio conseguito ai test è giustificato dalle risposte fornite dal candidato e viene calcolato in forma automatizzata, non prevedendo alcuna valutazione da parte dell’Ufficiale Psicologo. Nella fattispecie, il punteggio riportato al test di comprensione brani giuridici, pari a 10/30, corrisponde ad un livello inferiore alla media (come precisato nella relazione tecnica: all. D parte resistente).

Medesima sorte spetta alla censura basata sul presunto contrasto tra il giudizio impugnato e la perizia tecnica di parte eseguita in data 10.9.2007 dal Dr. Igino Tancredi. A parte la specificità delle competenze della Commissione per gli accertamenti attitudinali, infatti, va considerato che il medico consultato dal ricorrente è uno psichiatra che ha eseguito un accertamento psichiatrico, mentre il giudizio contestato non attiene ai requisiti psico-fisici (comprensivi della visita psichiatrica), per i quali l’Amministrazione si è espressa favorevolmente nei confronti del ricorrente, ma attiene al profilo attitudinale, finalizzato a verificare le capacità e le attitudini del giovane ad intraprendere la carriera di ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

Infine, ribaditi i limiti intrinseci alla latitudine estensiva del sindacato giurisdizionale di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia amministrativa, osserva il Collegio che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini della partecipazione alla selezione de qua.

In conclusione, lo svolgimento del descritto iter procedimentale – in linea con la disciplina applicabile alla fattispecie – la lata connotazione discrezionale che caratterizza il giudizio in esame e la peculiarità che assiste lo svolgimento delle sottese indagini, inducono ad escludere la presenza dei dedotti profili di eccesso di potere e, quindi, impone di concludere nel senso che l’esclusione dalla procedura concorsuale è supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

5. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis:

- respinge il ricorso;

- compensa tra le parti le spese di lite;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO