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REPUBBLICA ITALIANA |
N. Reg.Dec. |
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. Reg.Ric.. |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE SECONDA TER |
ANNO |
composto dai signori Magistrati:
Consigliere Michele PERRELLI - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore
Consigliere Maria Cristina QUILIGOTTI - Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4854 del 2007 proposto da AMBROSI Ambretta, RAFFIO Roberto, CORSO Giuseppe, GIULIANO Domenico, ANGELETTI Manuela, SCHIAFFINI Renato, CASTELLI Emanuela, CASTELLI Vanessa, BERNARDINI Dino, AGANBEGOVIC Devad, BELLOCCI Maurilio, GRIFONI Orlando, MASCI Adriano, BERTUCCI Francesco, PARISI Ivana, SALVATORELLI Laura, BOZZA Rita, ZAMPILLONI Fabrizio e FIORUCCI Sandro, quale legale rappresentante del Condominio di Via Amatore Scesa n. 50, in Marino, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Valerio, unitamente al quale sono, per legge (art. 35, II c., della L. n. 1054 del 1924), domiciliati presso la Segreteria della Sezione;
CONTRO
il COMUNE di MARINO, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio ;
per l’accertamento,
ai sensi dell'art. 21 bis della legge 1034 del 1971, come introdotto dall'art. 2 della L. n. 205 del 2000, della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Marino sulla istanza presentata dai ricorrenti all’Amministrazione in data 5.2.2007, per l’ottenimento dell'allaccio delle loro utenze al servizio idrico comunale;
nonché per la condanna del Comune suddetto alla emanazione del provvedimento favorevole richiesto;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla udienza in camera di consiglio del 2.7.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, il procuratore della parte ricorrente comparso come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 7.5.2007, depositato l’1.6.2007, i ricorrenti in epigrafe indicati (nell’assunto che, dopo la formulazione di istanze al Comune di Marino di ottenimento dell'allaccio delle loro utenze al servizio idrico comunale e la notifica di espressa diffida e messa in mora al riguardo, il Comune è rimasto inadempiente) hanno chiesto, perdurando l’inerzia del Comune, l’accertamento e la condanna in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1.- Violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e dall’art. 97 della Costituzione.
Dalle molteplici istanze dei condomini ricorrenti e del condominio, di ottenimento dell'allaccio delle loro utenze al servizio idrico comunale, sarebbe scaturito l’obbligo del Comune di Marino di concludere il procedimento de quo con un provvedimento di accoglimento o di diniego.
Dopo una iniziale comunicazione di detto Comune, in cui si faceva riferimento ad una sospensione temporanea, non si sarebbe avuto riscontro alle successive richieste e diffide di allaccio.
Alla udienza in camera di consiglio del 2.7.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame i deducenti in epigrafe indicati, premesso che, dopo la formulazione, in data 5.2.2007, di istanza al Comune di Marino di ottenimento dell'allaccio delle loro utenze al servizio idrico comunale e la notifica di espressa diffida e messa in mora al riguardo, detto Comune è rimasto inerte in proposito, hanno chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio formatosi su detta istanza, nonché la condanna del Comune stesso alla emanazione del provvedimento favorevole richiesto.
2.- Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e dall’art. 97 della Costituzione.
Dalle molteplici istanze dei condomini ricorrenti e del condominio, di ottenimento dell'allaccio delle loro utenze al servizio idrico comunale, sarebbe scaturito l’obbligo del Comune di Marino di concludere il procedimento de quo con un provvedimento di accoglimento o di diniego.
Dopo una iniziale comunicazione di detto Comune, in cui si faceva riferimento ad una sospensione temporanea, non si sarebbe avuto riscontro alle successive richieste e diffide di allaccio.
3.- Osserva il Collegio che l'apprezzamento in termini giuridici del comportamento omissivo, tenuto dalla pubblica amministrazione in presenza di una istanza del privato intesa a ottenere, allo scopo di soddisfare un interesse "pretensivo" giuridicamente protetto, l'emanazione di un provvedimento discrezionale a proprio favore (provvedimento discrezionale nel contenuto, ma vincolato da una norma positiva quanto alla sua adozione) ha origine dalla esigenza di risolvere, non tanto i casi di consapevole scelta della pubblica amministrazione, quanto i casi di disinteresse della stessa per le istanze del cittadino, indipendentemente dalla loro infondatezza.
Al riguardo, il legislatore è intervenuto, con la legge n. 241 del 1990, per canonizzare gli obblighi di comportamento della p.a. con riguardo alle richieste del cittadino, al cui servizio essa è istituzionalmente preposta.
Osserva il Collegio che l’attuale testo dell’art. 2, V c., della L. n. 241 del 1990, oltre a stabilire che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto senza necessità di diffida all’Amministrazione inadempiente, prevede che “Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza”.
L’espressione “può” implica il permanere di limiti al sindacato giurisdizionale, in quanto, da un lato, nel caso di attività discrezionale “pura”, il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione, stabilendo l’an o il quomodo del provvedimento da adottare, pena un’indebita ingerenza nell’attività amministrativa. D’altro canto, ai sensi dell’art. 112 c.p.c, al fine di conoscere della fondatezza nel merito della pretesa del ricorrente, occorre un’esplicita domanda di parte.
Rimane poi il fatto che il giudizio sul silenzio ha pur sempre carattere semplificato, sicché, ove siano necessari complessi accertamenti istruttori, il Giudice non può che limitarsi a verificare l’esistenza di un obbligo di provvedere e a dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell’Amministrazione.
In tema di silenzio, detto art. 2, V c., della L. n. 241 del 1990, secondo il quale il giudice « può » conoscere della fondatezza dell'istanza, è in conclusione da intendersi nel senso che non può sorgere alcuna pretesa di valutazione della fondatezza dell'istanza se, per essa, è necessario acquisire gli elementi istruttori demandati ad un procedimento che o non si è mai svolto o si è svolto in modo incompleto senza giungere alla sua naturale conclusione con l'emanazione del provvedimento; in questi casi il ricorrente non potrà ottenere una pronuncia sulla fondatezza della propria istanza perché il sorgere della situazione soggettiva che si vuole conseguire è, strutturalmente, condizionata alla formazione di atti e provvedimenti non ancora esistenti o all'effettuazione di valutazioni discrezionali non ancora compiute (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 20 ottobre 2006, n. 2352).
Nella fattispecie, l’istanza dei ricorrenti non corrisponde ad un procedimento amministrativo tipizzato, atteso che, in sostanza, essi hanno sollecitato il Comune a concedere l’allaccio delle loro utenze all’acquedotto comunale e l’accertamento della fondatezza dell'istanza richiederebbe complessi accertamenti istruttori, sicché questo Giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza della istanza ma deve limitarsi ad accertare se sussistesse un generico dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di cui trattasi.
E’ giurisprudenza consolidata in materia quella secondo cui il dovere di provvedere può scaturire non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l'adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un'attività amministrativa, alla stregua dei principi posti, in via generale, dall'art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992 n. 321). Si tratta di una condivisibile e ragionevole affermazione giurisprudenziale, della quale rappresenta la consacrazione normativa l'ampia formulazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241del 1990.
Parte della giurisprudenza ha anzi espresso l'avviso che, dopo la legge sul procedimento, l'obbligo per la Pubblica amministrazione di fornire una risposta all'istanza del cittadino discenda dalla semplice presentazione della stessa, e non richieda più neanche la sussistenza di una specifica situazione legittimante (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 1997, n. 10).
Ciò in quanto le norme surrichiamate hanno definitivamente sancito l'intrinseca illegittimità del silenzio - rifiuto, riconnettendolo ad una situazione, per così dire, di lesione sintomatica dell'interesse legittimo (procedimentale) di colui che avrebbe dovuto comunque essere destinatario di una pronuncia - non importa se positiva, negativa o interlocutoria - da parte dall'Autorità adita (T.A.R. Lazio, II Sez., 23 novembre 1993, n. 1440).
La legge n. 241 del 1990, ancorché legge di principi, esplica poi un effetto precettivo direttivo (atteggiandosi in tal modo a vera e propria legge "del" procedimento amministrativo) in tutti i casi in cui le esigenze partecipative, di trasparenza e buona amministrazione non abbiano uno specifico riscontro nella disciplina del singolo procedimento.
In merito alla sussistenza del dovere del Comune di Marino di pronunciarsi sulla istanza dei ricorrenti cui in precedenza si è fatto cenno, osserva in conclusione il Collegio che, come risulta dalla esposizione in fatto (non contestata dall’Amministrazione intimata), con essa istanza essi chiedevano la concessione di allaccio delle loro utenze all’acquedotto comunale allo scopo di consentire l’uso della acqua potabile.
Detto atto ha dato avvio al relativo procedimento amministrativo, che avrebbe, pertanto, dovuto legittimamente concludersi con un provvedimento finale contenente disposizioni conclusive del procedimento avviato.
Deve di conseguenza qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Marino sull'istanza presentata dai ricorrenti.
Va precisato che la presente sentenza è limitata, per le considerazioni in precedenza svolte, all’accertamento dell’obbligo del Comune di Marino di adottare un espresso provvedimento che definisca il procedimento cui si riferiva la istanza dei ricorrenti, sia esso di contenuto positivo o negativo, e alla conseguente condanna a provvedere.
4.- In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti sopra indicati, con ordine al Comune di Marino di provvedere sulla istanza dei ricorrenti, definendo, con provvedimento espresso, il procedimento così avviatosi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta dei ricorrenti, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della sentenza stessa.
5.- Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la particolarità della fattispecie.
6.- Consegue alla soccombenza del Comune di Marino, ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, la condanna alla rifusione in favore dei ricorrenti del contributo unificato versato da parte ricorrente, nella misura di € 250,00 (duecentociquanta/00), come da ricevuta in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 21 bis della legge 1034 del 1971, come introdotto dall'art. 2 della L. n. 205 del 2000, accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Marino di provvedere sulla istanza dei ricorrenti, definendo, con un espresso provvedimento, il procedimento così avviatosi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta dei ricorrenti, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza.
Spese compensate.
Condanna il Comune di Marino alla rifusione, in favore dei ricorrenti, del C.U. nella misura di € 250,00 (duecentociquanta/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 2.7.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Michele PERRELLI Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore
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