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Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana
Sezione I
Sentenza 24 aprile
2007, n. 695
FATTO E DIRITTO
1. Con
provvedimento n. Cat. C. 5 Uff. Gab. Prot. 13/05 del 21 gennaio
2005 avente ad oggetto "Movimento personale", il
Questore di Firenze disponeva l'aggregazione di Calabrese Vito,
Ispettore Capo della Polizia di Stato, per un periodo di tre mesi
e con decorrenza immediata dall'Ufficio Squadra Mobile,
Criminalità Extracomunitaria e Buoncostume al
Commissariato P.S. Oltrarno, "al fine di razionalizzare
l'impiego del personale".
Con provvedimento n. Cat.
C. 5 Uff. Gab. Prot. 138/05 del 28 aprile 2005 avente ad oggetto
"Movimento personale", il Questore di Firenze
disponeva, "valutate le esigenze di organico del
Commissariato Sezionale di Oltrarno, ed il periodo di
aggregazione trimestrale trascorso", il trasferimento
definitivo con decorrenza immediata dell'Ispettore Capo Calabrese
all'indicato Commissariato P.S. Oltrarno.
Con il ricorso
in esame, l'interessato ha impugnato tale ultimo provvedimento e,
per quanto occorrer possa, anche il precedente provvedimento di
aggregazione.
Ha chiesto, altresì, che
l'Amministrazione venga condannata al risarcimento del danno da
demansionamento, che in via equitativa si quantifica nel 50%
della retribuzione globale di fatto percepita per ogni mese di
accertato demansionamento, o nella percentuale maggiore o minore
ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno
morale ed esistenziale determinato dall'immediata aggregazione
cui ha fatto seguito il provvedimento di trasferimento, danno che
in via equitativa si quantifica in euro 50.000,00 o nella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, comprensivo anche del
danno biologico per il riacutizzarsi della "gastroduodenite
cronica" nel periodo compreso tra il 7 febbraio 2005 e il 28
febbraio successivo.
Con memoria depositata in data 12
gennaio 2007, non notificata all'Amministrazione resistente,
l'interessato ha integrato la richiesta di risarcimento del danno
biologico per tutto il lungo periodo di astensione dal lavoro
dovuto ad una serie di disturbi dell'equilibrio psico-fisico
insorti successivamente all'adozione dei provvedimenti impugnati,
quantificato in euro 10.000,00 o nella somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia.
Questi i motivi di censura dedotti
a sostegno del gravame:
1) "Violazione di legge.
Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990".
Non ricorrendo
alcuna delle ipotesi menzionate nel suindicato art. 7, l'Isp.
Capo Calabrese avrebbe dovuto essere messo in grado di
partecipare al procedimento volto a trasformare la temporanea
aggregazione in definitivo trasferimento.
2) "Violazione
dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Omessa e/o insufficiente
motivazione. Violazione degli artt. 9 e 10 della legge n.
241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e
travisamento dei fatti".
La motivazione addotta
dall'Amministrazione per giustificare l'aggregazione, prima, il
trasferimento del ricorrente, poi, sarebbe del tutto
insufficiente e comunque inidonea ad evidenziare il ragionamento
logico giuridico che, nel confronto tra le esigenze
dell'Amministrazione e quelle del dipendente, ha indotto la prima
a trasferire quest'ultimo ad altra sede.
Né sarebbe
possibile evincere le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione
ad adottare un provvedimento dotato addirittura di decorrenza
immediata e a scegliere tra tutti i dipendenti a disposizione
proprio il ricorrente.
L'assoluta mancanza di motivazione
si risolverebbe, inoltre, in un'indebita compressione del diritto
di difesa del ricorrente.
In violazione dell'art. 10, 2°
comma, della legge n. 241 del 1990 l'Amministrazione avrebbe
disposto il trasferimento del ricorrente senza prendere in alcuna
considerazione la memoria di quest'ultimo, ricevuta
dall'Amministrazione in data 10 marzo 2005, con la quale venivano
evidenziate le ragioni di illegittimità del provvedimento
di aggregazione (le dichiarate esigenze di razionalizzazione del
personale sarebbero insussistenti, atteso che non avrebbero
potuto essere soddisfatte tramite l'aggregazione di due sole
unità, l'Ispettore Capo Calabrese e l'Ispettore Capo
Minonne; la contestazione degli addebiti notificata al ricorrente
in data 4 marzo 2005, contestazione inerente a fatti accaduti in
data 21 gennaio 2005, data del provvedimento di aggregazione,
indurrebbe a ritenere che con il provvedimento di aggregazione si
persegua un intento punitivo estraneo a quello dichiarato nel
provvedimento de quo; l'aggregazione presso il Commissariato
Oltrarno apparirebbe lesiva della posizione di servizio in cui
era incardinato il ricorrente, stante il ruolo meramente
burocratico-amministrativo attribuitogli a fronte della
notevolissima esperienza acquisita nel campo
investigativo-operativo).
3) "Violazione dell'art. 97
Cost.. Violazione del principio di buon andamento
dell'amministrazione e di efficacia ed efficienza dell'agire
amministrativo. Eccesso di potere per illogicità
manifesta".
La scelta di trasferire il ricorrente da
una struttura operativa come la Divisione Squadra Mobile, ad un
Ufficio periferico quale il Commissariato Oltrarno, per
l'adempimento di mansioni burocratiche-amministrative, sarebbe
una scelta illogica considerate le caratteristiche professionali
dell'elemento trasferito e la professionalità operativa
acquisita negli anni dal ricorrente, professionalità che
avrebbe consentito a quest'ultimo di ricevere un'innumerevole
serie di riconoscimenti sia da parte dei vertici locali della
Questura, sia da parte di quelli centrali del
Ministero.
L'allontanamento del ricorrente dalla Divisione
Squadra Mobile avrebbe comportato l'attribuzione allo stesso di
un ruolo privo di tutti quei caratteri operativi e investigativi
costituenti la professionalità dal medesimo acquisita,
ruolo assegnatogli senza procedere alla comparazione ed alla
valutazione di professionalità più idonee e senza
che il ricorrente potesse manifestare le proprie documentate
riserve al trasferimento, peraltro intimato durante
l'espletamento di particolari e delicate attività
investigative.
4) "Eccesso di potere. Sviamento.
Perplessità".
L'intento perseguito
dall'Amministrazione attraverso il trasferimento del ricorrente
sarebbe di natura esclusivamente disciplinare, a nulla rilevando
le ragioni di carattere organizzativo addotte a motivazione del
provvedimento.
A riprova di ciò rileverebbe la
circostanza che l'aggregazione del ricorrente, che costituisce
provvedimento prodromico a quello di trasferimento, è
stata disposta il giorno successivo (e con decorrenza immediata)
rispetto agli accadimenti che hanno rappresentato l'oggetto di
una contestazione disciplinare notificata in data 4 marzo 2005,
relativa ad infrazioni regolamentari, nella realtà mai
commesse, contestazione inviata anche al collega del ricorrente
Massimo Minonne, anch'egli destinatario del provvedimento di
trasferimento de quo.
A ciò si aggiunga, a
dimostrazione dell'assoluta infondatezza della motivazione
addotta dal Questore per giustificare il trasferimento del
ricorrente (insieme al collega Minonne), che presso il
Commissariato Oltrarno, prima dell'arrivo del ricorrente e del
collega, risultavano già in forza nove Ufficiali di P.G.,
tra cui quattro Ispettori su di un organico complessivo di 24
unità (cfr. verbale della riunione tra le OO.SS. ed i
vertici della Questura tenutasi in data 19 maggio 2005).
5)
"Non conformità del provvedimento alle regole di
opportunità e convenienza".
L'allontanamento
del ricorrente disposto dall'Amministrazione, prima attraverso
l'aggregazione temporanea, poi mediante l'atto di trasferimento
definitivo, sarebbe stata una scelta inopportuna, contrastante
con i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione
sanciti dall'art. 97 della Costituzione, atteso che nel momento
in cui è stata disposta l'aggregazione il ricorrente era
impegnato nell'espletamento di delicate indagini condotte nei
confronti della criminalità organizzata di etnia albanese,
indagini condotte per quasi un biennio e che, in virtù
dell'impugnato provvedimento, avrebbero subito una "battuta
d'arresto"; a ciò si aggiunga che l'allontanamento
del ricorrente dalla Divisione Squadra Mobile di Firenze - presso
la quale lo stesso aveva maturato nel settore investigativo
un'anzianità di circa quindici anni, svolgendo indagini
particolarmente delicate che hanno comportato una serie di
riconoscimenti attribuiti sia a livello ministeriale che a
livello periferico - sarebbe privo di qualsiasi convenienza per
la stessa Amministrazione.
2. Quanto, poi, all'asserito
demansionamento, lo stesso sarebbe deducibile:
-
dall'attribuzione della funzione di responsabile del "Settore
Polizia Amministrativa, Sociale e Stranieri", di cui il
ricorrente risulta attualmente titolare, solamente dal punto di
vista formale in quanto, concretamente, le attribuzioni
conferitegli non rivestirebbero alcun carattere di
responsabilità, di direzione e di coordinamento essendo lo
stesso di sovente impiegato in servizi di ordine pubblico e cioè
in attività assolutamente estranee rispetto al settore cui
risulta formalmente assegnato;
- dalla circostanza che la
funzione attribuita al ricorrente sarebbe stata ricoperta, fino
al momento della sua aggregazione presso il Commissariato, da un
Sovrintendente, e cioè da un collega di diversi gradi
inferiore a quello posseduto dall'Ispettore Capo Calabrese;
-
dal non avere il ricorrente alcun sott'ordinato alle proprie
dipendenze, in quanto, pur avendo formalmente a disposizione tre
collaboratori sott'ordinati, i medesimi sarebbero sempre e
comunque a disposizione del Dirigente del Commissariato che,
stante la carenza di personale presso la struttura, ne
disporrebbe regolarmente l'impiego in attività diverse da
quelle formalmente imputate loro;
- dal sostanziarsi la
funzione attribuita all'Ispettore Capo Calabrese in un'attività
meramente burocratica consistente nel procedere alla semplice
notifica dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
nella mera comunicazione della revoca delle concessioni e/o
autorizzazioni di P.S. (porto d'armi, ecc.) o dei provvedimenti
di sequestro, in violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 335/1982,
come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 197/1995, contenente la
declaratoria delle mansioni attribuite agli appartenenti al ruolo
degli Ispettori e dal quale emergerebbe l'importanza e la
delicatezza delle attribuzioni imputate a tale ruolo, funzioni
per il cui espletamento dovrebbe aversi riguardo alla
professionalità e alle attitudini possedute
dall'appartenente e consistere, preferibilmente in attività
investigativa.
3. A prescindere da ogni considerazione in
ordine alla ricevibilità del ricorso per la parte in cui è
volto ad impugnare il provvedimento di aggregazione, lo stesso si
appalesa infondato.
Nel settore della pubblica sicurezza
esiste un ampio potere di gestione del personale, dovendo
l'Amministrazione istituzionalmente provvedere alla tutela di
interessi primari per la civile convivenza; pertanto, i
provvedimenti di trasferimento d'ufficio del personale,
determinato da esigenze di servizio, sono espressione di potestà
ampiamente discrezionale, che può essere valutata dal
giudice della legittimità solo sotto il profilo della
logicità, della completezza della motivazione e
dell'eventuale travisamento dei presupposti.
A ciò
si aggiunga che nel caso di specie l'interessato è passato
da un ufficio all'altro nella stessa sede territoriale della
Polizia di Stato, movimento che non costituisce trasferimento in
senso tecnico, ma che integra soltanto una modalità di
estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio stesso e
non esige le medesime garanzie procedimentali previste per i
trasferimenti in senso stretto (cfr., Cons. St., sez. IV, 31
maggio 2003 n. 3038; 30 maggio 2005 n. 2773).
Ne consegue
che, in tale ipotesi, il trasferimento è legittimo anche
se non contenga una specifica e puntuale motivazione circa le
ragioni che ne hanno determinato l'adozione, né è
necessario che sia dato avviso dell'inizio del relativo
procedimento (cfr., TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 24
ottobre 1997 n. 698; TAR Calabria, Catanzaro, n. 696/2001).
Su
tali premesse, i provvedimenti impugnati risultano innanzitutto
adeguatamente motivati con riferimento alle addotte esigenze di
razionalizzazione dell'impiego del personale tenuto conto delle
carenze di organico del Commissariato Sezionale di Oltrarno,
esigenze riservate all'insindacabile valutazione di merito della
P.A. e suscettibili di apprezzamento da parte di questo Giudice
solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, nel caso
di specie insussistente.
Dagli atti del procedimento si
evince, infatti, la effettiva sussistenza delle indicate carenze,
atteso che era ben nota la situazione di carenza di personale che
in particolare interessava i Commissariati Sezionali, tra cui
anche quello di Oltrarno. E anche le OO.SS. avevano già
segnalato al Questore con nota del 1° settembre 2004 tale
carenza in quella sede e da ultimo anche in data 13 gennaio 2005,
antecedente quindi di pochi giorni il provvedimento di
aggregazione, con particolare riguardo alla mancanza di un numero
adeguato di personale del ruolo Ispettori. Infatti, come si può
notare anche dagli ordini di servizio del Commissariato Oltrarno,
versati in atti, all'inizio dell'anno 2005, erano in organico in
quell'Ufficio solo tre Ispettori, di cui uno indisponibile in
quanto in aspettativa d'ufficio, a fronte degli otto in organico
al Commissariato di Rifredi e di sette in quello di S. Giovanni.
E il numero degli Ispettori in forza al Commissariato di Oltrarno
risultava immutato (tre, di cui uno indisponibile in quanto in
aspettativa d'ufficio, esclusi gli Ispettori Minonne e Calabrese
che erano stati temporaneamente aggregati) alla data del 28
aprile 2005, data dell'impugnato provvedimento di trasferimento,
come risulta dagli ordini di servizio prodotti dallo stesso
ricorrente (allegato n. 39), rispetto ai quali non può
avere alcun rilievo quanto asserito in contrario dal ricorrente e
cioè che l'organico del suindicato Commissariato a quella
data fosse (esclusi gli Ispettori Minonne e Calabrese) di quattro
Ispettori (cfr. verbale della riunione svoltasi il 19 maggio 2005
tra l'Amministrazione e le OO.SS., prodotto dal ricorrente come
allegato n. 33).
L'obbligo di motivazione risulta,
pertanto, nel caso di specie assolto tenuto anche conto, giova
ripetere, che tale obbligo è comunque inversamente
proporzionale a quello del grado di discrezionalità
dell'Amministrazione nella valutazione della miglior
razionalizzazione nell'utilizzo del personale, che è, come
si è detto, amplissima.
Quanto alle restanti
censure - afferenti l'illogicità dell'operato della P.A.
per aver ritenuto il ricorrente e il collega Minonne i soggetti
più idonei ad integrare l'organico del Commissariato di
Oltrarno, nonostante la loro consolidata professionalità
nel settore investigativo, e per aver con tale determinazione
procurato un correlativo nocumento alla Divisione Squadra Mobile
di Firenze improvvisamente privata dell'apporto collaborativo di
due validissimi dipendenti - le stesse sono ugualmente infondate
poiché impingono in valutazioni di stretto merito
amministrativo che non evidenziano quelle macroscopiche
illogicità le quali sole sarebbero censurabili da questo
Giudice, e non ricorrenti nel caso di specie tenuto anche conto
che il personale della polizia, in relazione alla particolare
natura del lavoro, è soggetto al potere di organizzazione
dell'Amministrazione secondo modalità che prevedono
mobilità e rotazione negli incarichi.
Né era
necessario che fosse dato avviso dell'inizio del procedimento e,
conseguentemente, che l'Amministrazione prendesse in
considerazione, ex art. 10 della legge n. 241/1990, la memoria
prodotta dal ricorrente successivamente all'atto di
aggregazione.
Depongono in tal senso due considerazioni.
In primo luogo, si è in presenza di un provvedimento di
aggregazione e di un provvedimento di trasferimento di ufficio -
e precisamente non di trasferimento in senso tecnico, ma di
semplice movimento interno di personale da un ufficio all'altro
della medesima città al fine di svolgere mansioni diverse,
ma pur sempre appartenenti alla qualifica propria del dipendente
- aventi decorrenza immediata e motivati da esigenze di servizio
(razionalizzazione dell'impiego del personale tenuto conto delle
carenze dell'organico del Commissariato Sezionale di Oltrarno)
che in quanto tali impongono una sollecita definizione ed
adozione degli atti. In altri termini, trattasi di fattispecie
intimamente caratterizzate dall'urgenza, per quanto questa sia o
meno formalmente rappresentata dall'Amministrazione, atteso che
si tratta di sollecitamente organizzare un servizio delicato come
quello della pubblica sicurezza. Sotto altro profilo può
poi osservarsi che - sulla scorta di un principio
giurisprudenziale largamente conosciuto ed applicato, recepito
dall'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, introdotto
dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 ed entrato in
vigore l'8 marzo del 2005, e cioè prima dell'emanazione
dell'impugnato provvedimento di trasferimento - l'obbligo di
comunicazione dell'avvio del procedimento si impone allorquando
dall'adempimento di siffatto onere procedimentale discenda la
possibilità per il destinatario dell'azione amministrativa
di collaborare allo svolgimento di questa e per l'Amministrazione
di acquisire in sede istruttoria una completezza di elementi
altrimenti non ottenibile, perché, in caso contrario,
l'obbligo verrebbe ad assumere un carattere meramente formale
contrario ai principi di buona amministrazione. Ebbene, in
presenza di un trasferimento per esigenze di servizio, che si
sostanzia non in un trasferimento in senso stretto ma in un
semplice movimento interno di personale, fondato come nel caso di
specie sulla discrezionale valutazione per cui il trasferimento
stesso costituisce la misura adeguata e sufficiente alla migliore
organizzazione dell'Amministrazione sul territorio, non si
intende quale utile apporto istruttorio possa venire in concreto
dal destinatario dell'atto (cfr., TAR Emilia Romagna, Bologna,
sez. I, 24 ottobre 1997 n. 698; TAR Calabria, Catanzaro, n.
696/2001).
Nella specie i provvedimenti impugnati non
appaiono d'altro canto vessatori, né sono supportati da
convincenti elementi probatori gli assunti del ricorrente circa
il preteso intento punitivo cui risponderebbero gli stessi
provvedimenti di impiego. E ciò nemmeno alla luce delle
deduzioni contenute nella memoria del ricorrente depositata il 12
gennaio 2007, investendo quest'ultima fatti e circostanze
successivi all'adozione dei provvedimenti impugnati, in relazione
ai quali ben possono aver inciso elementi nuovi, primo fra tutti
il sopravvenuto cambiamento delle condizioni di salute del
ricorrente. Se anche poi i provvedimenti in questione, fossero
volti ad ovviare ad una situazione di contrasto ambientale tra il
ricorrente stesso e i suoi superiori - come sembra di poter
evincere dalla relazione versata in atti dall'Amministrazione e
dalla tempistica degli accadimenti - non per questo si
tratterebbe di determinazioni illegittime e denotanti lo
sviamento di potere. In ogni caso, il movimento in contestazione
risulta piuttosto rispondere, come si è visto, alle
esplicitate esigenze di razionalizzazione dell'impiego del
personale, senza emersione di plausibili finalità
punitive. E ciò sia perché il trasferimento in
contestazione è un semplice movimento interno di personale
da un ufficio all'altro della medesima città, sia perché
ha comportato l'assegnazione di un incarico, rispondente ad
esigenze di servizio riservate all'insindacabile valutazione di
merito della P.A., del tutto consono al grado del
ricorrente.
Non può, infatti, fondatamente
assumersi che gli atti impugnati determinino un demansionamento
del ricorrente rispetto ai compiti propri della qualifica
rivestita, tenuto conto che allo stesso è stata attribuita
la funzione di responsabile del "Settore Polizia
Amministrativa, Sociale e Stranieri", con tre collaboratori
alle proprie dipendenze. Né a diverse conclusioni si
perverrebbe ove risultassero comprovate le doglianze del
ricorrente riportate sub 2, essendo connaturata all'attività
di un Commissariato di P.S. - tenuto conto della particolare
natura del lavoro svolto - la possibilità che il personale
venga impiegato, purché nel rispetto dei compiti propri
della qualifica rivestita - che nel caso di specie non è
revocabile in dubbio, tenuto conto che alla qualifica di
Ispettore non è imprescindibilmente legato lo svolgimento
di attività investigativa - con la flessibilità
necessaria per fronteggiare adeguatamente le varie evenienze
connesse ai compiti di istituto. Né la circostanza che la
funzione assegnata al ricorrente sia stata ricoperta, fino al
momento della sua aggregazione presso il Commissariato, da un
Sovrintendente è di per sé indicativa del dedotto
demansionamento, ben potendosi semplicemente ricondurre ad
esigenze organizzative del Commissariato non diversamente
fronteggiabili, stante la notoria carenza di personale.
4.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto sia nella parte
impugnatoria sia in quella risarcitoria - rientrante, anche
quest'ultima, nella giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, atteso che l'azione esercitata nel caso in esame
va qualificata come contrattuale considerato che l'ingiustizia
del danno dedotto è astrattamente configurabile solo nei
confronti di un dipendente, come conseguenza delle violazioni di
talune delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di impiego
si articola e si svolge (Cassazione civile, sez. un., 2 luglio
2004, n. 12137) - stante la legittimità dell'operato
dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda, invece,
l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno biologico
formulata con memoria depositata il 12 gennaio 2007, la stessa
risulta inammissibile non essendo stata notificata alla
controparte.
5. Quanto alle spese di giudizio, sussistono
equi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra
le parti.
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, respinge il
ricorso n. 1129/2005 indicato in epigrafe.
Spese
compensate.
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