N. 05269/2010 REG.SEN.

N. 05791/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Numero 5269/2010



sul ricorso n.5791 del 2009 integrato da motivi aggiunti proposto da vari ricorrenti

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

vari attori

per l'annullamento

1) della graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali del concorso per titoli ed esami a n.40 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo dei Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato negli uffici centrali e periferici;

2) della prova scritta del concorso a n.40 posti di dirigente di seconda fascia svolta il 3 dicembre 2008 i cui esiti sono stati conosciuti il 25.4.2009 e comunque della valutazione degli elaborati scritti operata dalla commissione di esame.

3) del bando di concorso per l’accesso a 40 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, indetto con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato n. 154594 del 28 novembre 2007, limitatamente all’art. 3, nella parte in cui prevede la valutazione dei titoli “dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati”, all’art. 7 “programma e diario d’esame” in “toto” e all’art. 8 “valutazione dei titoli” in “toto”; dell’art. 10 nella parte in cui prevede il controllo a campione dei requisiti di ammissione,

4) ove occorra, del bando di concorso per l’accesso a 40 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo di dirigenti del MEF – Ragioneria Generale;..



Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2010 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla procedura concorsuale indetta dall’intimato Ministero per la copertura di n.40 posti di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei Dirigenti del Ministero de quo da assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il suddetto concorso prevedeva l’effettuazione di una prova scritta, di una successiva provale orale, cui sarebbero stati ammessi i partecipanti che avevano superato la prova scritta conseguendo a tal fine il punteggio minimo di 70/100, e la redazione di una graduatoria finale, formulata tenendo conto dei punteggi riportati nella due precedenti prove nonché del punteggio assegnato ai titoli..

Con il proposto gravame gli attuali istanti, i quali non avevano superato la prova scritta, hanno impugnato la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale nonché la valutazione negativa della Commissione sulle proprie prove scritte, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione del principio generale della segretezza delle tracce delle prove scritte. Violazione dell’art.11, comma 2, del DPR n.487/1994. Violazione del principio generale della concorsualità dell’accesso al pubblico impiego. Violazione dei principi generali sull’accesso al pubblico impiego ex artt.97, comma 3, e 52, comma 1, della Costituzione. Violazione della par condicio concorsuale. Violazione dell’alea concorsuale. Violazione dell’obbligo di vigilanza sulla regolarità della procedura concorsuale:

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 del bando di concorso. Eccesso di potere sotto il profilo di manifesta irragionevolezza. Sviamento di potere;

3) Violazione dell’art.7 del bando di concorso in altro profilo. Violazione della par condicio dei concorrenti;

4) Violazione e falsa applicazione delle direttive e degli obiettivi contenuti nel DM 03.05.2006. Violazione e falsa applicazione dell’art.2, commi 1 e 2, del DM 3.5.2006.. Eccesso di potere sotto il profilo di manifesta irragionevolezza. Sviamento di potere. Eccesso di potere per contraddittorietà con altro provvedimento. Violazione del principio della coerenza amministrativa, Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento;

5) Illegittimità dell’art.8 del bando di concorso per violazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati dal DM 3.5.2006. Violazione dell’art.2, comma 2, del D.L. n.203/2005;

6) Illegittimità dell’art.10 del bando di concorso ultimo periodo per violazione della par condicio concorsuale e delle norme concorsuali e di legge e di regolamenti disciplinanti l’ammissione ai concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale;

7) Invalidità della graduatoria di ammissione alle prove orali per violazione dell’art.2, comma 2, del D.L. n.203/2005, del DM 3.5.2006 e dell’art.7 del bando di concorso. Invalidità sotto altri profili dell’art. 7 del bando di concorso;

8) Illegittimità del bando di concorso per violazione del comma 481 dell’art.1 della legge n.296/2006. Violazione del Dm 19.4.2007;

9) Illegittimità sotto altro profilo dell’art.7 del bando di concorso;

10) Illegittimità dell’operato della Commissione nella valutazione degli elaborati della prova scritta e nell’assegnazione del punteggio.

Successivamente alla proposizione del gravame de quo, a seguito del deposito da parte della resistente amministrazione in ottemperanza all’ordinanza n.5791/09 di documentazione afferente la controversia in trattazione, gli attuali istanti hanno dedotto i seguenti motivi aggiunti di doglianza, impugnando, altresì, la graduatoria finale dei vincitori ed il decreto di approvazione della stessa:

11) Violazione del principio della segretezza delle prove scritte di esame;

12) Difetto di motivazione del giudizio numerico. Violazione dell’art.3 della L.n.241/1990. Violazione dell’art.12 del DPR n.497/1994. Invalidità della graduatoria degli ammessi alla prova orale, della graduatoria di merito approvata dalla Commissione di esame e del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 29.7.2009 di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori;

13) Illegittimità del giudizio numerico espresso dalla Commissione di esame per eccesso di potere sotto i profili di difetto di istruttoria congrua, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà con precedente determinazione della stessa commissione. Invalidità della graduatoria degli ammessi alla prova orale, della graduatoria di merito approvata dalla Commissione di esame e del decreto del Ragioniere generale dello stato del 29.7.2009 di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori;

14) Illegittimità dei punteggi assegnati ai titoli per violazione e falsa applicazione del DM 3.5.2005. Violazione e falsa applicazione dell’art.8 del bando di concorso. Violazione dell’art.3 della L.n.241/1990, Eccesso di potere sotto i profili di difetto di motivazione, travisamento, irragionevolezza manifesta. Sviamento di potere

Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Si sono costituiti gli intimati controinteressati, vincitori della contestata procedura concorsuale, i quali hanno prospettato l’inammissibilità sotto vari profili del proposto gravame ed hanno analiticamente confutato la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2010 il gravame in trattazione è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame gli odierni ricorrenti, i quali avevano partecipato con esito negativo, non avendo superato la prova scritta, alla procedura concorsuale per titoli ed esami indetta dall’intimato Ministero per la copertura di n.40 posti di Dirigente di seconda fascia da assegnare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno impugnato la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale nonché la valutazione negativa della Commissione sulle proprie prove scritte.

Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare le due eccezioni sollevate dai controinteressati con cui è stata prospettata l’inammissibilità del proposto gravame in quanto:

a) non è stata specificata la posizione legittimante all’azione da parte dei singoli ricorrenti;

b) i ricorrenti sarebbero in potenziale conflitto di interessi tra di loro, trattandosi di ricorso avverso procedura concorsuale a numero chiuso, con la conseguenza che nel caso in cui l’azione avesse esito positivo, i ricorrenti si troverebbero in concorrenza tra di loro per l’acquisizione di un posto utile in graduatoria.

Entrambe le eccezioni non sono suscettibili di favorevole esame.

Al riguardo il Collegio, relativamente alla prima delle dedotte eccezioni, osserva che è palese, alla luce di quanto indicato nel gravame e soprattutto sulla base dei motivi di doglianza dedotti, che la posizione legittimante di ciascun ricorrente è quella di partecipante con esito negativo alla procedura concorsuale de qua.

In ordine all’asserito conflitto esistente tra le posizioni dei singoli ricorrenti, in linea con quanto correttamente evidenziato dalla Difesa dei ricorrenti alla pubblica udienza di trattazione, deve essere rilevato che non sussiste l’asserito conflitto in quanto gli attuali istanti hanno l’interesse comune strumentale di ottenere l’annullamento della procedura concorsuale de qua al fine dell’integrale riedizione della stessa.

Nel merito con il primo motivo di doglianza dedotto in via principale e con il primo dei motivi aggiunti è stata prospettata la violazione del principio di segretezza della prova scritta di esame e conseguentemente del principio di anonimato, basandola sul mero fatto storico e notorio della divulgazione del contenuto dei quesiti della suddetta prova.

In punto di fatto deve essere evidenziato che:

a) nelle more della procedura concorsuale de qua è comparso un forum internet il cui oggetto era lo svolgimento della suddetta procedura;

b) in data 6.11.2008 l’informatore che dava notizie in ordine alla ripetuta procedura, autoqualificatosi commissione ombra, ha fatto presente che “ Riguardo le tracce, ve ne anticipo alcune che mi sono state autorevolmente suggerite e raccomandate. A voi la libertà di crederci o meno.

1) le relazioni a corredo degli atti normativi e in particolare la relazione tecnica;

2) le tipologie di copertura finanziaria delle leggi;

3) la revisione di cassa ( o verifica amministrativa-contabile);

c) in data 10.11.2008 il suddetto informatore ha comunicato che i quesiti sottoposti ai candidati sarebbero stati quattro di cui uno a contenuto pratico;

d) le tracce estratte tra quelle previamente individuate dalla Commissione il giorno dell’effettuazione della prova scritta sono state le seguenti:

1) Bilancio pubblico e disavanzo. I modi di finanziamento del disavanzo pubblico;

2) Premessa la nozione di risparmio pubblico il candidato illustri in quali casi ed a quali condizioni esso può essere utilizzato come fonte di copertura finanziaria di nuovi o maggiori oneri;

3) I riferimenti costituzionali del diritto del bilancio dello stato;

4) Il candidato, con riferimento ad un caso di copertura finanziaria di una maggiore spesa attraverso la procedura di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, ipotizzi gli elementi essenziali della relazione tecnico finanziaria, nonché una nota sintetica di chiarimenti per la V Commissione della camera dei Deputati, che ha sollevato osservazioni on ordine ai criteri ed alla procedura seguita per quantificare la spesa.

Ciò precisato, in primis il Collegio osserva che per sussistere la violazione del principio della segretezza non è certamente sufficiente l’eventuale e casuale coincidenza tra le tracce previste e quelle uscite, ma occorre anche che chi abbia divulgato queste tracce abbia avuto specifica e dettagliata conoscenza che le prove scritte avrebbero avuto sicuramente come oggetto tali argomenti, anche al fine di evitare possibili condizionamenti della Commissione di gara nell’individuazione delle tracce da assegnare.

Costituisce, infatti, un dato di comune esperienza che in relazione a determinati concorsi, specie quelli di rilevante difficoltà, i singoli candidati, le scuole di preparazione agli stessi, ovvero i forum della rete cercano di individuare le tracce più probabili sulla base di una pluralità di criteri, per cui la sola mera coincidenza tra le tracce previste e quelle selezionate non può in alcun modo rappresentare di per sé un indice rivelatore della violazione del principio di segretezza, qualora la Commissione, come è dato riscontrare nella fattispecie in esame, abbia adottato tutte quelle cautele necessarie, peraltro non contestate nella loro idoneità, atte a garantire il rispetto del citato principio.

Opinare diversamente comporterebbe un pesante condizionamento della Commissione nell’individuazione delle tracce ed esporrebbe qualsiasi procedura concorsuale ad una sorta di automatica illegittimità.

Inoltre, come ben evidenziato dalla resistente amministrazione, le tracce individuate dalla commissione ombra corrispondono ad argomenti e tematiche di carattere generale riconducibili all’attività fondamentale della Ragioneria Generale dello Stato e, pertanto, per tale loro intrinseca caratteristica risultavano prevedibili dai candidati.

Ciò considerato, le doglianze in questione devono essere rigettate.

Da rigettare è anche il secondo motivo di doglianza con cui è stata contestata la legittimità dell’operato della Commissione per violazione dell’art.7 del bando di gara, in quanto il suddetto organo ha scelto gli argomenti oggetto della prova scritta unicamente nell’area tematica “ Bilancio dello Stato”, atteso che il bando si limitava ad individuare solamente le aree tematiche, ma non imponeva alcun vincolo in capo alla discrezionalità Commissione nella scelta degli argomenti de quibus.

Inammissibile per genericità è la censura di cui al n.3) con la quale gli odierni ricorrenti hanno prospettato la violazione dell’art.7 del bando di gara, nella parte in cui disponeva che “La prova scritta consisterà nello svolgimento di quesiti teorici a risposta sintetica”, affermando che “ Si ha ragione di ritenere che la commissione di esame abbia valutato positivamente elaborati in forma di tema in effrazione della “par condicio” dei concorrenti.

Al riguardo deve essere osservato che la censura de qua è stata solamente ipotizzata, come si ricava dalla riserva di fare successivi motivi aggiunti in merito, e non è risultata supportata da idonee argomentazioni, anche sul piano fattuale con riferimento ai compiti dei candidati risultati vincitori, in grado di confermare quanto sopra ipotizzato.

Con la successiva doglianza è stato impugnato l’art.7 del bando, il quale secondo la ricostruzione ricorsuale (pag.19 del gravame) “ha illegittimamente sovvertito la “ ratio” e la finalità del concorso specialistico per titoli ed esami autorizzato dal Ministro per aver radicalmente estromesso dal procedimento valutativo il momento centrale della valutazione dei titoli professionali e culturali posseduti dai funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze” sia perchè la valutazione dei titoli sarebbe stata ammessa unicamente dopo il superamento della prova scritta e di quella orale sia in quanto il punteggio che sarebbe stato assegnato agli stessi (fino ad un massimo di 15 punti) risultava di gran lunga sottodimensionato rispetto ai punteggi (massimo 100 punti) previsti per la prova scritta e per quella orale.

In punto di fatto deve essere fatto presente che:

a) la procedura de qua era stata strutturata come un concorso pubblico per titoli ed esami;

b) gli esami consistevano in una prova scritta ed in una prova orale;

c) alla prova scritta sarebbero stati ammessi, qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore ad almeno 10 volte il numero dei posti messi a concorso, i candidati che si fossero collocati ai primi 200 posti di una graduatoria formulata dopo una prova preselettiva;

d) alla prova orale, la quale si intendeva superata se il candidato avesse conseguito un punteggio non inferiore a settanta centesimi, sarebbero stati ammessi i candidati che avessero riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a settanta centesimi;

e) infine era prevista la valutazione dei titoli, con un punteggio massimo di 15 punti.

Al riguardo il Collegio osserva che l’articolata censura in esame deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, in quanto gli attuali ricorrenti nessuna utilità conseguirebbero dall’accoglimento della stessa, stante il mancato superamento da parte degli stessi della prova scritta.

Inoltre il profilo di doglianza con cui è stata prospettata la violazione del DM e conseguentemente l’illegittimità della struttura della procedura concorsuale de qua per aver previsto una valutazione dei titoli solo successivamente alla prova scritta ed a quella orale, mentre secondo la ricostruzione ricorsuale doveva precedere l’effettuazione di queste ultime con la previsione di un punteggio minimo per gli stessi al fine di assicurare la partecipazione alle suddette prove, non tiene conto, come correttamente evidenziato dal resistente Ministero, che la procedura concorsuale in questione è stata strutturata come un concorso pubblico in cui la valutazione dei titoli non assumeva alcuna preminenza rispetto alla prova scritta ed a quella orale, tale da condizionare la successiva partecipazione a queste ultime, e tale struttura risultava conforme all’invocato DM per il quale la prioritaria considerazione nella valutazione dei titoli delle esperienze professionali maturate nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze era da intendersi limitata alla valutazione dei titoli.

Inammissibile per carenza di interesse è il quinto motivo di doglianza con cui è stata contestata la legittimità dell’art.8 del bando di concorso per non aver previsto alcuna valutazione dei titoli culturali posseduti dagli attuali istanti e per non aver dato alcun prioritario rilievo alle esperienze professionali maturate nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto dall’eventuale accoglimento della stessa nessuna utilità deriverebbe in capo ai ricorrenti stante il mancato superamento da parte degli stessi della prova scritta ed il conseguente mancato inserimento nella graduatoria finale.

Con la sesta censura è stato impugnato l’art.10 del bando, il quale disciplina la stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori, nella parte in cui stabilisce che l’amministrazione ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso, in quanto, secondo la tesi ricorsuale, la suddetta verifica “potrebbe far salve domande non veritiere in ordine al possesso dei requisiti , conseguentemente, potrebbe determinare una violazione della par condicio a discapito dei candidati in regola con i requisiti ammissivi”

La censura in esame è palesemente inammissibile dato che la verifica a campione è stata effettuata unicamente per i candidati che avevano superato la prova preselettiva, per cui nessuna lesione hanno subito gli odierni istanti dall’eventuale partecipazione di candidati non in possesso dei requisiti previsti in caso di mancato superamento da parte degli stessi delle prove concorsuali, mentre per tutti i candidati che sono stati ammessi alla prova orale è stato, invece, disposto l’accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Con il settimo motivo di doglianza è stato contestato per violazione del DM 3.5.2006 l’art.7 del bando, nella parte in cui non aveva previsto ai fini dell’inserimento nella graduatoria dei vincitori il conseguimento di un punteggio minimo per i titoli, nonché, conseguentemente, la graduatoria dei 53 ammessi a sostenere la prova orale nella quale erano stati inseriti ben n.29 candidati che non avevano conseguito alcun punteggio per i titoli professionali.

Anche questa doglianza deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, avuto presente, in linea con quanto evidenziato dai controinteressati, che stante la mancata ammissione di tutti gli odierni ricorrenti dalle prove orali, nessun vantaggio attuale conseguirebbero dall’esclusione dalla graduatoria dei vincitori di coloro che non hanno conseguito alcun punteggio relativamente ai titoli professionali.

Con l’ottavo motivo di doglianza gli attuali istanti hanno impugnato sia il bando di concorso sia il DM 3.5.2006 in forza del quale è stata indetta la procedura concorsuale, sostenendo che il suddetto decreto era stata superato dall’art.1, comma 481, della L. n.296/2006 e soprattutto dal DM del 19/4/2007, adottato in applicazione della suddetta normativa primaria, il quale aveva autorizzato il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ad indire un'apposita procedura selettiva, da svolgersi mediante valutazione di titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, per il reclutamento di un contingente di ventisei unità nella qualifica dirigenziale, con la conseguenza che anche la procedura concorsuale de qua doveva essere strutturata tramite valutazione dei titoli professionali e successivo colloquio.

Al riguardo il Collegio osserva che:

1) l’art.1, comma 481, si limita a prevedere un programma di potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, in relazione al quale veniva autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

2) in relazione a tale esigenza è stato adottato il citato DM che ha previsto la procedura concorsuale per il reclutamento di professionalità altamente qualificate.

In tale contesto deve essere rilevato che:

a) contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non può essere in alcun modo affermato che il DM del 2006 sia stato abrogato dal comma 481, il quale si limita solamente a stabilire un programma di potenziamento dell’attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica senza stabilire alcunché in ordine alle caratteristiche delle tipologie concorsuali;

b) né un tale ruolo paradigmatico delle procedure concorsuali può ritenersi che sia stato assunto dal DM 19.4.2007, il quale, anzi, si è limitato a disporre una particolare procedura selettiva fondata sulla valutazione dei titoli ed integrata da successivo colloquio in relazione alle specifiche professionalità da assumere, senza in alcun modo incidere sulla vigenza del precedente DM del 2006.

Alla luce di tali argomentazioni la doglianza in trattazione deve essere rigettata.

Inammissibile è la nona censura con cui è stato contestata la legittimità del bando nella parte in cui ha assegnato una valenza marginale ai titoli professionali, atteso che in tal modo non sarebbe stata stato assicurato il rispetto della riserva del 50% dei posti dirigenziali messi a concorso a favor dei funzionari in servizio presso l’intimato Ministero appartenenti alle posizioni C2 e C3, atteso che gli attuali istanti non avendo superato le prove scritte non hanno alcun interesse a contestare il peso assegnato ai titoli.

Ad abundantiam la dedotta censura è anche infondata in quanto, come correttamente rilevato dalla resistente amministrazione, il fatto che sia stata stabilita una riserva dei posti a favore di una particolare categoria di candidati non implica in alcun modo che la valutazione dei candidati debba privilegiare i titoli professionali.

Inammissibile attesa la assoluta genericità della sua formulazione in quanto priva di qualsiasi argomentazione sia sul piano fattuale che su quello giuridico è la decima ed ultima censura dedotta in via principale con cui è stato fatto presente che la commissione avrebbe illegittimamente rivisto i punteggi assegnati alla prova scritta e che tale successiva valutazione non sarebbe stata condotta sulla base di criteri uniformi.

Per quanto concerne i motivi aggiunti infondata deve essere dichiarata la prima delle suddette censure, prospettante la violazione del principio di segretezza delle prove concorsuali, già esaminata insieme alla prima delle doglianze dedotte in via principale.

Pure da rigettare è la seconda censura de quibus con la quale è stata contestata l’idoneità del punteggio numerico espresso dalla Commissione esaminatrice a costituire una congrua motivazione.

In merito il Collegio è a conoscenza che la problematica in trattazione è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali discordanti anche a livello di giudice di appello; tuttavia, come hanno minuziosamente evidenziato i controinteressati sia nell’ultima delle memorie difensiva sia in sede di discussione orale, l’orientamento recente del CS, cui il Collegio intende conformarsi, ha affermato il principio che il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità della azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove (sez.IV, n. 855/2009; n.5751/2009; sez.V, n.5227/2009; n.5146/2009; sez.VI, n.1729/2009).

Da rigettare è, altresì, il terzo motivo aggiunto di doglianza con cui è stato prospettato il difetto di istruttoria, in quanto “nonostante la complessità dell’apprezzamento di merito la valutazione degli elaborati risulta essere stata condotta in tempi estremamenti accelerati in evidente sviato uso della discrezionalità del giudizio finalizzato alla ragionevole ponderazione della capacità dei candidati”, poichè la giurisprudenza è ormai ferma nel sostenere che i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti non siano sindacabili in sede di legittimità, atteso che, di norma, non è possibile stabilire quali e quanti candidati abbiano fruito di maggiore o minore attenzione da parte della Commissione e se quindi il vizio denunciato infici in concreto il giudizio del singolo candidato in considerazione ( ex plurimis CS, sez.IV, n.367/2001; n.431/2009; n.5406/2009; Tar Lazio, sez.I, n.6404/2009).

Con l’ultimo motivo aggiunto i ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’operato della Commissione in sede di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli che li avrebbe pesantemente penalizzati; in particolare hanno fatto presente:

a) l’illegittimità dei criteri fissati nella seduta del 1° luglio 2008 relativamente alla categoria “ Altri incarichi dirigenziali” in quanto è stato previsto solo un punteggio massimo per tale categoria di titoli senza che fosse stato previsto il punteggio attribuibile ad ogni singolo titolo della suddetta categoria;

b) il suddetto organo nella seduta del 9 febbraio 2009, in palese violazione del DM 3.5.2008, ha stabilito di non assegnare alcuna rilevanza alla partecipazione a gruppi di lavoro, conferenze di servizio, comitati, commissioni interne all’amministrazione ed altre simili fattispecie in quanto “ rappresentano sostanzialmente delle particolari modalità di svolgimento della propria normale attività lavorativa.

La suddetta censura deve essere dichiarata inammissibile per palese carenza di interesse, atteso che gli attuali istanti non avendo superato la prova scritta sono stati esclusi dal prosieguo della procedura concorsuale de qua, e conseguentemente, nessuna utilità conseguirebbero dall’eventuale accoglimento della censura in esame

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.5791 del 2009, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Lundini, Presidente FF

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Primo Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO