N. 29783/2010 REG.SEN.
N. 00587/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(Numero 29783)
Sul ricorso numero di registro generale 587 del 2010, proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Gozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17;
contro
il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto del Direttore generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia 10.11.2009, n. GDAP-0422254-2009, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali relative alla difesa sostenuta dal ricorrente nel procedimento penale n. 17666/00 RGNR definito con sentenza del Tribunale di Torino n. 4588/04;
- del parere dell’Avvocatura dello Stato di Torino reso con nota 21.7.2009, n. 25911, espressamente richiamato nel suddetto provvedimento;
- del parere dell’Avvocatura dello Stato di Torino reso con nota 12.10.2009, n. 33933, con cui è stato confermato il precedente parere negativo in ordine all’accoglibilità della richiesta di rimborso delle spese legali, anch’esso espressamente richiamato nel suddetto provvedimento;
- di ogni altro atto e provvedimento allo stesso presupposto, consequenziale e comunque connesso con riferimento al medesimo oggetto;
nonché per il riconoscimento
in capo al ricorrente, del diritto al rimborso delle spese legali relative alla difesa sostenuta dallo stesso nel procedimento penale n. 17666/00 RGNR definito con sentenza del Tribunale di Torino n. 4588/04;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, anche da ritardo nel provvedere, in favore dell’odierno ricorrente, da quantificarsi in via equitativa nell’ammontare di € 20.000,00 (ventimila/00) ovvero in altra somma maggiore o minore ritenuta equa, provata e di giustizia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella pubblica udienza del giorno 17 giugno 2010, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
Il Sig. M. è agente scelto del Corpo di Polizia penitenziaria. Nel corso del 2000 lo stesso è stato sottoposto a procedimento penale (n. 17666/00 RGNR) ed è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Torino – sezione penale in composizione monocratica - per il reato di cui agli artt. 640, 2° comma, n. 1, e 61, n. 9, c.p., perché, una volta allontanatosi dalla sede di servizio – casa circondariale “Le Vallette” di Torino – avendo un giorno di riposo, ed aver raggiunto la città di residenza, vale a dire Villabate, in Sicilia, con artifici e raggiri consistiti nell’aver chiesto telefonicamente all’Amministrazione di appartenenza un congedo straordinario per malattia e nell’aver poi prodotto due certificati medici, che avrebbero attestato una malattia insussistente, avrebbe indotto questa in errore circa il giustificato motivo per la sua assenza dal servizio e si sarebbe procurato un ingiusto profitto, rappresentato dalla retribuzione per il periodo di assenza, con pari danno per l’Amministrazione medesima.
Con sentenza 2.11.2004, n. 4588/04, questi è stato assolto, ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c.p.p., per insufficienza di prove.
Con nota raccomandata A.R. del 5.12.2006, per il tramite del proprio difensore, il ricorrente ha inoltrato all’Amministrazione sua datrice di lavoro un’istanza di rimborso delle spese per il patrocinio legale, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 25.3.1997, n. 67, unitamente alla parcella del difensore stesso ed alla copia della menzionata sentenza.
Con nota del 21.12.2006, il Direttore dell’Ufficio Contenzioso – Sezione II del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha trasmesso il carteggio all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino per ottenere il parere sulla congruità della somma chiesta a rimborso.
Dopo una serie di solleciti da parte del difensore del ricorrente, in data 21.7.2009, con nota n. 25911, la suddetta Avvocatura distrettuale ha reso il parere negativo in ordine all’accoglimento dell’istanza di rimborso delle spese legali.
Tale nota è stata trasmessa al Sig. M., insieme alla nota 4.8.2009, n. GDAP-0286357-2009, recante preavviso di rigetto della istanza in parola.
Con lettera raccomandata A.R. del 2.9.2009, il ricorrente ha reso le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Con ulteriore parere 12.10.2009, n. 33933, inoltrato all’attuale istante con nota 22.10.2009, n. GDAP-0385599-2009, l’Avvocatura distrettuale di Torino ha confermato il proprio precedente parere negativo.
Infine, con decreto del Direttore generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi dell’Amministrazione penitenziaria 10.11.2009, n. GDAP-0422254-2009, è stato disposto il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali di che trattasi.
Detto ultimo provvedimento ed i due pareri resi dall’Avvocatura dello Stato sono stati impugnati con il presente ricorso, nel quale sono stati, altresì, chiesti il riconoscimento del diritto del ricorrente a conseguire il rimborso de quo e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo nel provvedere.
I motivi di censura dedotti sono i seguenti:
1) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito dalla legge 23.5.1997, n. 135 - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta, sviamento – violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241: l’Amministrazione resistente avrebbe malamente interpretato l’art. 18 del D.L. n. 67/1997, il quale richiederebbe un’indagine in concreto circa la sussistenza o meno della connessione della condotta con il servizio e/o gli obblighi istituzionali, in quanto la condotta delittuosa inizialmente ipotizzata in capo al ricorrente si qualificherebbe giuridicamente quale “fatto connesso con l’assolvimento degli obblighi istituzionali”, rappresentato dall’invio della certificazione medica attestante la propria condizione patologica, assolutamente obbligatorio, che costituirebbe la necessitata ragione della suddetta condotta stessa ipotizzata come delittuosa, verificandosi una condizione di palese concorrenza di interessi con l’Amministrazione sua datrice di lavoro; inoltre l’Amministrazione si sarebbe adeguata al parere reso dall’Avvocatura, per il quale quest’ultima non avrebbe il potere/dovere, limitato alla sola congruità dell’importo richiesto quale rimborso;
2) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per difetto di motivazione: sarebbe mancato quel contraddittorio predecisorio stabilito dalla citata disposizione, essendosi l’Amministrazione, e per essa l’Avvocatura dello Stato, limitata a confermare le precedenti determinazioni rese prima che fossero presentate le osservazioni del ricorrente;
3) eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione: in altri casi simili, con riferimento ad altri dipendenti, dei cui nomi si fa menzione nell’atto di ricorso, la stessa Amministrazione avrebbe riconosciuto il rimborso delle spese di patrocinio legale, determinando, perciò, una disparità di trattamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha articolatamente controdedotto alle doglianze avversarie.
Nella pubblica udienza del 17.6.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 - Con l’odierno ricorso si censura il provvedimento, recante rigetto dell’istanza del ricorrente di rimborso delle spese di patrocinio legale, ed, altresì, si chiede il risarcimento del danno da ritardo nel provvedere.
1.1 - Esso è destituito di fondamento.
2 - Al riguardo, la presente disamina deve prendere le mosse dalla disposizione normativa qui conferente, rappresentata dall’art. 18 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito dalla legge 23.5.1997, n. 135, al fine di poterne individuare l’interpretazione corretta.
La menzionata disposizione testualmente recita così: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”.
Ai fini di questo giudizio, la parte più rilevante della predetta disposizione è la necessità della connessione dei fatti e atti, che hanno integrato la condotta delittuosa, con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, oltre che la prescritta circostanza che il giudizio abbia del tutto escluso la responsabilità del dipendente pubblico, cui i fatti ed atti erano stati ascritti.
Si rende, perciò, indispensabile un’attenta esegesi, in particolare, delle parole appena riportate.
2.1 - Quando sussiste la necessaria connessione con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali?
Essa si rinviene quando gli effetti dell’attività del dipendente siano imputabili direttamente all’Amministrazione di appartenenza o quando tale attività sia comunque svolta in diretta relazione con i fini dell’Amministrazione stessa. La ratio sottesa è, infatti, quella di tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto dell’Amministrazione, oltre che nel suo interesse, in modo da sollevarli da qualsiasi timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse con tale loro agire.
2.2 - È evidente che il caso in esame non rientra nell’ambito sopra descritto, atteso che il ricorrente, nell’avvisare prima a mezzo telefono della propria assenza imputabile a propria indisposizione fisica e nel produrre poi il certificato medico, ha posto in essere un’attività non già nell’interesse ed in connessione con i fini dell’Amministrazione di appartenenza, bensì nell’interesse ed in relazione a fini personali, potenzialmente – laddove ipoteticamente delittuosa – in conflitto con quelli dell’Amministrazione stessa.
2.2 - Peraltro deve aggiungersi che l’assoluzione nei confronti dell’odierno ricorrente è avvenuta ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c.p.p., vale a dire solo per insufficienza di prove, con ciò non escludendo del tutto in astratto la sua responsabilità, così che anche l’altro menzionato presupposto per accordare il rimborso non appare sussistere.
3 - Ne deriva che l’Amministrazione ha correttamente interpretato ed applicato l’art. 18 del D.L. n. 67/1997, né il provvedimento impugnato può fondatamente ritenersi inficiato dal rilievo che la stessa ha fatto propri i pareri espressi in proposito dall’Avvocatura dello Stato.
3.1 - Se è vero che la disposizione menzionata in ultimo espressamente prevede che tale organo sia interpellato per esprimere il parere circa la congruità delle somme di cui si chiede il rimborso, ciò non esclude che, ai sensi del più generale art. 13 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, esso debba comunque fornire le “consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni”.
Nella specie, sottoposta al suo esame l’istanza di rimborso, corredata di tutta la documentazione, l’Avvocatura dello Stato, prima ancora di valutare la congruità del quantum richiesto, ha rinvenuto l’insussistenza dei presupposti ex lege per provvedere al rimborso.
L’Amministrazione, dal canto suo, ha condiviso, facendo proprio, il parere di detto organo, che ha integrato la motivazione stessa del provvedimento qui gravato.
4 - Stante detto quadro normativo, di fronte alla suesposta situazione concreta, non potevano far mutare la decisione dell’Amministrazione le osservazioni endoprocedimentali prodotte dall’interessato, attuale ricorrente, a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..
Non può, perciò, correttamente contestarsi la violazione, per falsa applicazione, di tale ultima disposizione primaria. Le suddette osservazioni sono state esaminate dall’Amministrazione, che ne dà atto nel decreto impugnato, e, dal momento che fornivano un’interpretazione erronea del su citato art. 18 del D.L. n. 67/1997, non sono state accolte. Si tratta di due interpretazioni – quella proposta dall’Avvocatura dello Stato, fatta propria dall’Amministrazione intimata, e quella prospettata dal ricorrente – assolutamente in contrasto, per cui la prima, nella veste di organo consultivo, non ha potuto che confermare quanto già espresso nel proprio precedente parere. L’Amministrazione correttamente non ha modificato la propria statuizione, dopo che il ricorrente ha presentato le proprie deduzioni.
Pertanto non si ravvisa la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
5 - Quanto, poi, alla denunciata disparità di trattamento, in primo luogo deve rilevarsi che l’attività posta in essere nella specie è di tipo paritetico, afferente a diritti soggettivi di natura patrimoniale, mentre l’eccesso di potere, di cui la disparità di trattamento costituisce una figura sintomatica, si prefigura in relazione ad attività discrezionale.
5.1 - In ogni caso i riferimenti fatti nell’atto di ricorso concernono ipotesi non coincidenti con quella relativa al ricorrente.
Segnatamente, risulta per tabulas che i Signori De Cesare ed Occhinegro sono stati assolti “per non avere gli imputati commesso il fatto”, mentre il Sig. Tanzi è stato assolto “perché il fatto non sussiste”. In entrambi i casi la formula impiegata esclude completamente la responsabilità dei citati dipendenti, mentre il ricorrente è stato assolto solo per insufficienza di prove, il che non esclude del tutto in via astratta la sussistenza della sua responsabilità.
6 - Il ricorso è quindi infondato, non sussistendo alcun diritto del ricorrente al rimborso ed essendo legittimo il provvedimento che ha disposto il rigetto della relativa istanza.
7 - Infine occorre disaminare la domanda di risarcimento del danno per il ritardo con cui l’Amministrazione resistente ha provveduto.
Anche detta domanda deve essere respinta, in quanto è stato escluso il ricorrere in concreto della necessaria spettanza del “bene della vita”, vale a dire di una posizione sostanziale di tipo pretensivo, presupposto indispensabile perché, insieme ad altri, possa riconoscersene il diritto (cfr.: Cons. Stato – ad. plen. – 15.9.2005, n. 7).
8 - In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
9 - Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010, con l’intervento dei Magistrati:
Pio Guerrieri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO