N. 19504/2010 REG.SEN.
N. 08653/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8653 del 2009, proposto da:
L.F., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Ministero Università e Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto rettorale n. 8452 del 26 ottobre 2009, con cui l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1 novembre 2009;
nonchè per l'accertamento e la declaratoria del dirotto del ricorrente a prestare servizio presso l'Università resistente in regime di fuori ruolo per tre anni, ovvero sino al 1 novembre 2010;..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Università e Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, professore ordinario presso l’ Università degli studi di Roma la Sapienza, nata il 12-3-1935, con decreto rettorale n.6250 del 18 aprile 2007 è stata collocato fuori ruolo dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2010, con conseguente previsione di collocamento in quiescenza al 1° novembre 2010.
Dopo l’entrata in vigore dell’art 2 comma 434 della legge n° 2441 del 2007, che ha previsto la riduzione del fuori ruolo, la Università, con decreto rettorale n.7068 dell’ 8-5-2008, in applicazione di tale normativa, ha collocato la professoressa L.F. fuori ruolo sino al 31 ottobre 2009, con previsione di collocamento in quiescenza dal 1° novembre 2009. La professoressa non impugnava tale decreto diversamente da altri colleghi, che proponevano numerosi ricorsi, nei quali questo Tribunale con varie ordinanze del 2008 sollevava la questione di legittimità costituzionale.
La sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 16-7-2009 ha dichiarato la illegittimità dell’art 2 comma 434 della legge n° 244 del 2007, nella parte in cui si applichi ai professori già collocati fuori ruolo al momento di entrata in vigore della legge.
Con decreto n° 8352 del 3-8-2009 l’Università, facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 2009 ha annullato il d.r. 7068, collocando la professoressa L.F. in posizione di fuori ruolo sino al 31 ottobre 2010, con previsione di collocamento in quiescenza dal 1° novembre 2010. Successivamente, con decreto rettorale n° 8452 del 26-10-2009, è stata disposta la revoca del decreto n.8352 e conseguentemente è stato previsto il collocamento fuori ruolo dell’attuale istante fino al 31 ottobre 2009 ed il suo collocamento in quiescenza dal 1° novembre 2009.
Avverso tale ultimo decreto è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
violazione dell’art.2, comma 434, della L. n.244/2007, per come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n, 236/2009. Violazione degli art.136 della Costituzione e 30, comma 2, della L. n.87/1953;
eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Difetto di motivazione
Si è costituita l’intimata Università contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto del proposto gravame.
Alla camera di consiglio del 25-11-2009 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010 il ricorso è stato assunto in decisione.
In via preliminare è necessario sottolineare che la gravata determinazione, formalmente qualificata come revoca, ha natura, come chiarito anche da parte resistente, di un provvedimento di annullamento, ed è stata adottata in quanto la professoressa odierna ricorrente non aveva impugnato il decreto rettorale n.7068/2008 emesso in applicazione dell’art. 2, comma 434, della L. n.244/2007, e pertanto, non poteva beneficiare degli effetti delle sentenza della Corte Costituzionale n.236/2009, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giurisdizionali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti degli atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza ovvero del compimento degli altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.
La questione deve essere esaminata in base ai principi generali in materia di autotutela.
Al riguardo, il Collegio osserva che se l’amministrazione conserva il potere di agire in autotutela, tale potere deve essere esercitato con i consueti canoni della ragionevolezza e dell’affidamento dei terzi. Espressione di questi principi sono le tradizionali affermazioni giurisprudenziali, per cui per la legittimità dell’annullamento d’ufficio è necessaria la motivazione dell’interesse pubblico ed attuale alla rimozione dell’atto. Per consolidata giurisprudenza (ex plurimis CS, sez.VI, n.4812/2009), infatti, nell'ordinamento italiano, l’annullamento del provvedimento illegittimo non può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, posto che tale interesse, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilità delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi. L‘annullamento d'ufficio è, dunque, un provvedimento discrezionale, che può essere disposto quando sussistano ragioni di pubblico interesse all'eliminazione del provvedimento.
Nella fattispecie in esame la gravata determinazione non indica né motiva in alcun modo in ordine alla sussistenza di un concreto interesse pubblico legittimante l’adozione del provvedimento di autotutela, motivazione che era necessaria in considerazione della circostanza che l’attuale istante, sebbene non avesse impugnato il decreto rettorale n.7068/2008, alla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.236/2009 si trovava ancora in servizio presso l’Università, per cui il suo rapporto con la suddetta Università non poteva in alcun modo ritenersi esaurito, e, conseguentemente, lo stesso doveva essere annoverato tra i docenti nei cui confronti doveva trovare applicazione la menzionata sentenza, come era stato espressamente riconosciuto dalla resistente Università con il decreto rettorale n.8352 del 2009. Anche a ritenere la necessaria immediata impugnabilità del decreto, nel caso di specie, il periodo di fuori ruolo era ancora in corso, quindi la Amministrazione era tenuta a farlo terminare, nel 2010, secondo la nuova norma introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale.
Inoltre, l’esercizio dell’autotutela era stato già effettuato dall’Amministrazione con il decreto rettorale n° 8352 del 3-8-2009 che, facendo espressamente riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale, aveva, evidentemente, in ossequio ad un principio di eguaglianza e al rispetto delle affermazioni della Corte Costituzionale, esteso gli effetti di tale pronuncia, anche se la professoressa L.F. non aveva tempestivamente impugnato il precedente decreto rettorale.
L’annullamento del precedente atto di autotutela appare dunque irragionevole.
Ne deriva la illegittimità del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto con conseguente annullamento della contestata determinazione e con assorbimento delle altre doglianze dedotte.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, sezione III, accoglie il ricorso e , per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Lundini, Presidente FF
Giuseppe Sapone, Consigliere
Cecilia Altavista, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO