N. 15863/2010 REG.SEN.

N. 03767/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

15863/2010



sul ricorso numero di registro generale 3767 del 2009, proposto da N.K., rappresentato e difeso dall'avv. Laura Barberio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Attilio Barbieri, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili per l'Immigrazione e l'Asilo- Unità Dublino, prot. 97366 del 29 ottobre 2008, notificato il 16 febbraio 2009, che ha decretato il trasferimento del ricorrente in grecia quale Stato competente a decidere sulla domanda di asilo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente, cittadino afgano, in data 12/6/2008 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

L’Amministrazione ha verificato - attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) - che lo stesso ricorrente era entrato illegalmente in Grecia; per cui in data 7/8/08 l’Unità Dublino, - ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 - ha inviato alla Grecia la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 16.1 del Reg. n. 343/3003.

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino, ritenendo la Grecia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con il provvedimento impugnato ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.

Con il presente ricorso, il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

__ 1. Violazione degli artt. 3. 1 e 2 del Reg. CE n. 343/2003, art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28/7/51 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

__ 2. Violazione dell’art. 3.4 del Reg. CE n. 343/2003, dell’ art. 24 della Cost. e dell’art. 13 del Patto del 19.12.1966 ed omessa traduzione dell’atto impugnato.

A sostegno della propria tesi richiama la sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. Lecce n. 1870/08, alcune ordinanze del Consiglio di Stato (nn. 666/09, 667/09, 668/09), e la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 18/11/08 che ha ordinato alle Autorità Italiane di sospendere il trasferimento in Grecia di un cittadino afgano. Deduce in sintesi il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe disposto il suo trasferimento in Grecia per la disamina della domanda di protezione internazionale non tenendo conto delle raccomandazioni dell’UNHCR, che avevano indotto la Norvegia a sospendere i trasferimenti in Grecia.

L’Amministrazione intimata si è solo formalmente costituita in giudizio.

All’udienza pubblica di discussione del 13.4.2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il gravame ripropone una questione che è già stata risolta dalla Sezione in senso favorevole alle aspettative di parte ricorrente.

Con il presente ricorso si chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’Unità Dublino presso il Ministero dell’Interno, sull’istanza del ricorrente di riconoscimento dello stato di rifugiato, ha disposto che il medesimo “sia trasferito in Grecia, in quanto Stato competente, entro sei mesi dalla data odierna di accettazione implicita”.

Il Collegio ritiene assorbente la rilevanza della censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione.

L’Amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato si è limitata ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino). L’Amministrazione, tuttavia, preso atto che la Grecia doveva considerarsi formalmente ancora un paese sicuro, ha anche fatto riferimento all’inesistenza di “ particolari motivi” che avrebbero potuto indurre l’Italia ad una diversa determinazione. In effetti l’ufficio preposto alla individuazione dello Stato comunitario competente secondo la rigida e minuziosa sequenza di disposizioni dettate dal regolamento , pur essendo notoria la situazione in cui versavano i richiedenti protezione internazionale in Grecia, ha del tutto omesso di prendere in esame gli elementi conoscitivi resi noti da organismi internazionali di sicuro spessore etico.

Ci si riferisce alla posizione espressa dall’UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di raccomandazioni del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, nel documento del 9 luglio 2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte”) ed in quello di novembre 2007 (“Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche”).

L’UNHCR - nel documento di raccomandazioni del 15 aprile 2008 - esprime la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, “l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.

Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dall’UNHCR sin dal novembre 2007, che avevano indotto nel 2008 sia la Norvegia che la Finlandia a sospendere i trasferimenti in Grecia e che avevano portato nel 2007 la stessa Unione Europea a promuovere una procedura di infrazione nei confronti della Grecia a causa della non conformità della propria legislazione al regolamento Dublino II, consentono dunque di ritenere non sufficientemente approfondita la verifica della sussistenza di ragioni di opportunità idonee a giustificare, nel caso di specie, l’applicazione della norma di chiusura, che consente allo stato membro in casi eccezionali di derogare alla formale applicazione della procedura di individuazione della competenza.

La difficile situazione nella quale versano i richiedenti asilo in Grecia più volte denunciata da organismi internazionali, è stata oggetto di disamina da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo che con decisione dell’11 giugno 2009 (ric. N.53541/07 S.D.c/ Grecia), ha ritenuto la Grecia responsabile della violazione dei diritti di un cittadino turco che aveva chiesto asilo nel 2007. Secondo la Corte europea, la Grecia, date le condizioni in cui l'uomo è stato detenuto, ha violato l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, e l'articolo 5 della Convenzione che sancisce il diritto alla libertà e quello di contestare la legittimità della detenzione.

La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con provvedimento del 18/11/08 ha ordinato allo Stato Italiano di non trasferire in Grecia un cittadino afgano richiedente asilo.

Ritiene dunque il Collegio che detti elementi, pur se deducibili da atti privi di forza cogente nell’attuale sistema normativo, avrebbero dovuto indurre, quanto meno, l’amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente , in quanto richiedente asilo, chiarendo, proprio con riferimento alla situazione dello stesso, per quale ragione, nonostante le contrarie raccomandazioni internazionali, il suo trasferimento verso detto Stato dovesse ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilità di far applicazione, nel caso in esame, dell’art. 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003 (considerazioni queste condivise daTAR Puglia-Lecce, 24 giugno 2008, n. 1870, ed assunte a motivazione di ordinanze, in sede cautelare, da Cons. Stato Sez. VI ord. n. 666/09; 667/09; 668/09; 3293 del 26/6/09).

Per le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di lite possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater:

1. Accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente FF, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO