N. 12543/2010 REG.SEN.
N. 03263/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(Numero 12543/2010)
sul ricorso numero di registro generale 3263 del 1993, proposto da: M.M. in S., rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Sgueglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19;
contro
il Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per il riconoscimento
del diritto della ricorrente di ricevere dall’1 luglio 1978 l’adeguamento dell’assegno di sede all’estero in riferimento alla qualifica di cancelliere capo (VII q.f.) in riferimento all’avanzamento disposto ai sensi della legge 312/80, oltre gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria in base al diminuito potere di acquisto della moneta;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 2 marzo 1993 e depositato il 9 marzo seguente, la ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ricevere dall’1 luglio 1978 l’adeguamento dell’assegno di sede all’estero in riferimento alla qualifica di cancelliere capo, acquisita in virtù del nuovo assetto funzionale-retributivo introdotto dalla legge n. 312/80.
In particolare, espone:
- di essere dipendente del Ministero degli Affari Esteri “appartenente alla ex qualifica di Cancelliere (carriera di concetto)”;
- di essere transitata, con l’entrata in vigore della l. 312/80, nella VII fascia funzionale e cioè a livello di “cancelliere capo”;
- che, in virtù della decorrenza degli effetti economici del nuovo inquadramento dall’1 luglio 1978, statuita dalla legge, si attendeva da tale data la corresponsione dell’assegno di sede all’estero sulla base della nuova qualifica e delle nuove funzioni superiori svolte;
- che il Ministero degli Affari Esteri corrispondeva gli arretrati solo in riferimento agli stipendi metropolitani.
Avverso la posizione assunta dall’Amministrazione e, comunque, a sostegno della propria pretesa la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE ARTT. 170 E SEGG. D.P.R. 18/67; ART. 4 L. 312/80; ARTT. 3, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI; ECCESSO DI POTERE.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 312/80 si deve necessariamente fare riferimento alla nuove fasce funzionali-retributive, anche in considerazione della circostanza che il nuovo inquadramento ha comportato un migliore trattamento economico quale conseguenza del conferimento di mansioni superiori a far data dall’1 luglio 1978. La correttezza di tale interpretazione trova conferma nell’orientamento assunto dal Ministero della Difesa in relazione al proprio personale comandato presso le rappresentanze diplomatiche all’estero. Per puro tuziorismo, va precisato che il diritto a ricevere l’indennità di sede nella misura delle soppresse qualifiche di cancelliere capo, con effetto dalla data di decorrenza dal passaggio dalla sesta alla settima fascia funzionale, non può essere messo in dubbio dalla teoria del “posto funzione”, più volte sostenuta dal M.A.E., atteso che tale teoria è drasticamente smentita dagli artt. 118, 120 e 125 del D.P.R. n. 18/68, così come modificati dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 1077/70. Tali disposizioni stabiliscono, infatti, che gli impiegati della carriera esecutiva e di quella di concetto occupano all’estero posti sempre in corrispondenza con la qualifica posseduta.
Con atto depositato in data 1 aprile 1993 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 19 marzo 2010 – ha prodotto una memoria, con la quale ha contestato la fondatezza della pretesa della ricorrente mediante il richiamo della giurisprudenza formatasi in materia.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
2. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente – dipendente del Ministero degli Affari Esteri - chiede il riconoscimento del diritto di ricevere dall’1.7.1978 l’adeguamento dell’assegno di sede all’estero alla superiore qualifica organicamente rivestita a seguito degli inquadramenti ex L. n. 312 del 1980.
A sostegno della propria pretesa porta argomenti che non possono essere condivisi, in quanto sono in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in materia.
3. Com’è noto, l’indennità in questione si configura come emolumento preordinato ad indennizzare il dipendente per maggiori disagi derivanti dalla prestazione del servizio all’estero ed era disciplinata dagli artt. 170 e ss. del D.P.R. 5/1/67 n. 18, nel testo antecedente alle modifiche poi apportate dal D.L.vo 27/2/98 n. 75, nonché dalla allegata Tabella 19, oggi soppressa dal citato Decreto.
La natura pacificamente non retributiva dell’indennità (cfr. ex multis, Cons.St., IV Sez., nn. 1396/98 e 4985/02) nonché la circostanza che la Tabella correlava la misura della stessa alla tipologia del posto sul quale era incardinato il dipendente indicavano non trattarsi di emolumento accessorio direttamente collegato alla qualifica formale rivestita dal beneficiario.
In particolare, è stato ritenuto che la determinazione di detta indennità non dovesse essere influenzata dal nuovo assetto retributivo- funzionale del personale ministeriale introdotto con L. 11 luglio 1980 n. 312 e dei conseguenti inquadramenti operati in via retroattiva, dovendo l’indennità sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero ed essendo tali oneri diversificati in ragione del posto- funzione ricoperto (cfr. dec. n. 4985/02 cit.).
Ogni incertezza ermeneutica in precedenza rappresentata al riguardo è stata chiarita dal legislatore che, con l’art. 22, comma 32, della L. 23/12/94 n. 724 ha precisato quanto segue: “L’art. 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312 si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull’indennità di servizio all’estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto- funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all’estero a decorrere dal 1 luglio 1978”.
Per effetto di tale disposizione (sulla cui natura interpretativa non è dato dubitare, atteso che mira a delineare con precisione la portata dell’art. 4 della L. n. 312 del 1980 e dei conseguenti inquadramenti nei confronti della indennità di cui si controverte, riconoscendo espressamente, come parametri di riferimento, i posti- funzione precedentemente ricoperti), la giurisprudenza si è consolidata nell’orientamento secondo cui gli inquadramenti del personale statale operati retroattivamente in attuazione dell’art. 4 della L. 11 luglio 1980 n. 312 non incidono sulla misura dell’indennità spettante ai sensi degli artt. 170-174 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 per il servizio prestato all’estero nelle more dell’attribuzione della nuova qualifica funzionale, non essendo l’indennità rapportata al grado ricoperto (o più in generale all’inquadramento economico retributivo rivestito dal dipendente), bensì al posto- funzione occupato in base ad apposita determinazione della competente Autorità e indipendentemente dall’esercizio in concreto di mansioni superiori (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5920; C.d.S., Sez. IV, n. 1205/2005; C.d.S., Sez. IV, n. 2757/04; C.d.S., Sez. IV, n. 498/02).
4. Sulla base delle riportate considerazioni, il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese seguono – come di regola - la soccombenza e sono liquidate in Euro 1.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, respinge il ricorso n. 3263/1993.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come disposto in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO