REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il TRIBUIANLE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

Prima Sezione

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 554/99 proposto da BENANTI ROSA ved. Burgarella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele De Paola e Nicola La Rocca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via dei Medici, 2;

c o n t r o

 

il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica e il COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l’annullamento

 

del decreto emesso in data 30 settembre 1998 con il quale il Comando Gen.della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico presentato il 27.9.96 dalla ricorrente nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. F.De Paola delegato da G.De Paola e l’avv. dello Stato M.V.Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO  e DIRITTO

 

La ricorrente ha impugnato il provvedimento, con cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego di equo indennizzo per l'infermità "cardiopatia ischemica arteriosclerosi coronarica arresto cardiaco in cardiopatico cronico", causa del decesso del marito.

Il provvedimento è motivato con la tardività dell'istanza 18 nov. 1994 di riconoscimento dell'interdipendenza fra l'infermità predetta e la "ipertensione arteriosa con segni di sovraccarico ventricolare sx", già accertata e riconosciuta dipendente da causa di servizio. Tale interdipendenza è stata comunque riconosciuta dalla C.M.O. in data 14 marzo 1995.

Il ricorso è fondato.

Secondo costante giurisprudenza il termine di sei mesi entro il quale il pubblico dipendente, in relazione alla concessione dei benefici tra i quali l’equo indennizzo, deve presentare domanda scritta volta all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, non può decorrere da epoca anteriore a quella in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che la malattia è derivata da causa di servizio, gravando sull’amministrazione che eccepisce la tardività di detta domanda l’onere di dimostrare la data in cui il dipendente stesso abbia acquisito tale conoscenza (Cons. Stato, sez. VI, 14-04-1999, n. 435).

Nel caso in esame non risulta dimostrato che la vedova del dipendente avesse acquisito consapevolezza del nesso fra ipertensione arteriosa e ischemia più di sei mesi prima della presentazione della relativa istanza, né il decesso del marito in data 9 marzo 1994 era di per sé sufficiente a far presumere tale consapevolezza.

Spettano interessi e rivalutazione monetaria (non cumulabili), trattandosi di credito fatto valere dall'erede del dipendente (Cons. Stato, sez. VI, 04-01-1996, n. 26).

Il ricorso deve, dunque, essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 2.000, oltre IVA e CPA. 

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000, oltre IVA e CPA.

         Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze il 9 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

 

 

         Giovanni Vacirca                                   Presidente, est.

         Giuseppe Di Nunzio                                Consigliere

         Bernardo Massari                                  Primo Referendario

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 MARZO 2004

Firenze, lì 22 MARZO 2004

 

 

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