REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il TRIBUIANLE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA TOSCANA
Prima Sezione
ha
pronunciato la seguente:
sul ricorso n. 554/99 proposto da BENANTI ROSA ved. Burgarella,
rappresentata e difesa dagli avv.ti
Gabriele De Paola e Nicola La Rocca ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via dei Medici, 2;
c o n t r o
il MINISTERO DELLE FINANZE, in
persona del Ministro in carica e il COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA
DI FINANZA, in persona del Comandante in carica, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’annullamento
del decreto emesso in data 30 settembre 1998
con il quale il Comando Gen.della
Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico presentato il 27.9.96
dalla ricorrente nonchè di ogni altro atto
presupposto, connesso e/o conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio
delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo
2004, il Presidente
dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì,
per le parti l’avv. F.De Paola delegato da G.De Paola e l’avv. dello Stato M.V.Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento, con
cui il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso
gerarchico avverso il diniego di equo indennizzo per
l'infermità "cardiopatia ischemica
arteriosclerosi coronarica arresto cardiaco in
cardiopatico cronico", causa del decesso del marito.
Il provvedimento è motivato con la tardività dell'istanza 18 nov.
1994 di riconoscimento dell'interdipendenza fra l'infermità predetta e la
"ipertensione arteriosa con segni di sovraccarico ventricolare sx", già accertata e riconosciuta dipendente da causa
di servizio. Tale interdipendenza è stata comunque
riconosciuta dalla C.M.O. in data 14 marzo 1995.
Il ricorso è fondato.
Secondo costante giurisprudenza il termine di sei
mesi entro il quale il pubblico dipendente, in
relazione alla concessione dei benefici tra i quali l’equo indennizzo, deve
presentare domanda scritta volta all’accertamento della dipendenza
dell’infermità da causa di servizio, non può decorrere da epoca anteriore a
quella in cui il dipendente abbia acquisito la conoscenza che la malattia è
derivata da causa di servizio, gravando sull’amministrazione che eccepisce la tardività di detta domanda l’onere di dimostrare la data in
cui il dipendente stesso abbia acquisito tale conoscenza (Cons.
Stato, sez. VI, 14-04-1999, n. 435).
Nel caso in esame non risulta
dimostrato che la vedova del dipendente avesse acquisito consapevolezza del
nesso fra ipertensione arteriosa e ischemia più di
sei mesi prima della presentazione della relativa istanza, né il decesso del
marito in data 9 marzo 1994 era di per sé sufficiente a far presumere tale
consapevolezza.
Spettano interessi e rivalutazione monetaria (non
cumulabili), trattandosi di credito fatto valere dall'erede del dipendente (Cons. Stato, sez. VI, 04-01-1996,
n. 26).
Il ricorso deve, dunque, essere accolto. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi
Euro 2.000, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana,
sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Condanna
l'Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in
complessivi Euro 2.000, oltre IVA e CPA.
Ordina
che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 9 marzo 2004 dal
Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in
camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente,
est.
Bernardo Massari Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 MARZO 2004
Firenze, lì 22 MARZO 2004