Lavoratori stranieri e mancata instaurazione del rapporto di lavoro: novità dal Viminale

(Marco Ferrone)




Come di consuetudine gli imprenditori e le associazioni di categoria puntualmente ogni anno sollecitano il Governo ad aumentare le quote di ingresso in Italia a favore dell’ingresso in Italia dei cittadini stranieri allo scopo di sopperire alla forte carenza di manodopera che caratterizza il mercato del lavoro della nostra penisola. D’altro canto, si registra che non sempre gli imprenditori formalizzazno attraverso l’istituto della assunzione il rapporto di lavoro con il lavoratore straniero.

Sovente accade, che i datori di lavoro per molteplici motivi preferiscono non instaurare il rapporto di lavoro con il lavoratore straniero richiesto. Una delle motivazioni più diffuse, sembrerebbe, risiedere nei tempi eccessivamente lunghi nel rilascio da parte degli sportelli unici per l’immigrazione del nulla osta al lavoro.

In effetti un datore di lavoro che ha un familiare allettato che necessita urgentemente di una badante non può attendere oltre un anno che gli venga concesso il nulla osta. Stessa cosa dicasi per un imprenditore che necessita di un operaio da inserire con urgenza nei cicli produttivi della sua azienda.

A prescindere da questi casi limiti, si registrano altri motivi che non danno luogo alla assunzione del lavoratore. Basti pensare a quelle situazione che hanno a che fare con il lavoro nero e che sovente vengono smantellati grazie alla professionalità degli organi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro. Si tratta di quei casi in cui il cittadino straniero è già irregolarmente presente nel territorio nazionale e lavora irregolarmente alle dipendenze di un datore di lavoro non ligio alla legge. Da sottolineare che la fattispecie in questione si configura quale reato penale così come novellato dall’art. 22 c.12 del Dlgs n.286/1998.

Nel momento in cui il rapporto, in virtù del nulla osta al lavoro, deve essere regolarizzato, il datore preferisce recedere. A lui non conviene più assumerlo, in quanto secondo la sua logica il lavoratore in questione gli costerebbe molti soldi. Casi del genere abbondano nella casistica e costituiscono il lavoro quotidiano dei funzionari ispettivi dell’organo periferico del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La normativa e la prassi amministrativa in merito alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro prevedono che il datore di lavoro comunichi tempestivamente al SUI ( Sportello Unico per l’immigrazione) la non procedibilità nella assunzione del cittadino straniero. Contestualmente il datore di lavoro consegna al SUI il provvedimento autorizzatorio, evitando che lo stesso venga contraffatto. Tale situazione provoca una liberazione di quota che potrà essere utilizzata per favorire il datore di lavoro che segue.

Quanto sopra va bene nel caso in cui il lavoratore non entra nel territorio nazionale, recedendo anch’esso consensualmente alla instaurazione del rapporto di lavoro.

Diversa è la fattispecie in cui il datore rinuncia alla assunzione del lavoratore, quando quest’ultimo è già presente nel territorio nazionale e fissa l’appuntamento con il SUI per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Contratto di soggiorno, è bene precisarlo, a suo tempo già sottoscritto dal datore di lavoro.

Negli anni scorsi, quando a trattare la materia del rilascio delle autorizzazioni al lavoro ai sensi degli art.22-24 del T.U. n.286/1998 erano incaricate le direzione del lavoro, (organi periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) nei casi in cui si accertava d’ufficio oppure grazie alle segnalazioni delle questure, delle autorizzazioni non utilizzate dal datore di lavoro, le stesse direzioni procedevano alla apertura del procedimento di revoca del provvedimento autorizzatorio.Procedimento amministrativo questo, che poteva terminare addirittura con la revoca della stessa autorizzazione al lavoro. Le questure, d’altro canto procedevano anchesse alla apertura del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno dello straniero.

Improntando il procedimento all’insegna del contraddittorio e ottemperando ai principi cardini della Legge n.241/1990, la direzione del lavoro, prendendo in esame le memorie difensive delle parti interessate dal procedimento, poteva accertare e determinare l’esito dell’istruttoria al fine di convalidare o revocare il provvedimento autorizzatorio a suo tempo emanato. Nei casi in cui si accertava che era stato lo stesso datore a manifestare la sua indisponibilità alla assunzione, la direzione del lavoro, non procedeva alla revoca del provvedimento autorizzatorio.

Scelta questa, scaturita da un corretto ragionamento giuridico volto a tutelare il soggetto più debole: il lavoratore.

A questo punto è il caso di sollevare una riflessione. La normativa e la prassi amministrativa non prevedono sanzioni pecunarie nel caso in cui il datore non abbia proceduto a comunicare tempestivamente la mancata instaurazione del rapporto all’ente responsabile del procedimento volto al rilascio della autorizzazione al lavoro. Tale incuria da parte di quei datori “smemorati” che non utilizzano l’autorizzazione al lavoro, al di la delle cause, provocano un danno a quei datori che ben classificati nelle graduatorie stilate dall’ente deputato al rilascio del nulla osta, necessitano per i loro cicli produttivi o dell’anziano che necessita della badante, in quanto in difficoltà a gestire la sua quotidianità.



Vista la delicatezza del tema, il Ministero dell’Interno, ha deciso con l’emanazione della circolare del 20 agosto 2007 di definire le linee operative indirizzate agli sportelli unici per l’emigrazione , i quali dovranno adeguarsi al fine di tutelare la condizione giuridica dello straniero che si vede negare la mancata assunzione da parte del datore di lavoro.

Allo scopo di evitare che allo straniero in questione venga revocato il provvedimento autorizzatorio nonché il permesso di soggiorno, il ministero consente allo stesso che gli venga concesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Per beneficiare del permesso di soggiorno di cui sopra, lo straniero dovrà allegare alla istanza una apposita dichiarazione firmata dal responsabile del SUI in cui si evidenzia la non disponibilità da parte del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione del lavoratore straniero.

Si badi bene che la dichiarazione del responsabile del SUI diventa una condizione sine qua nom indispensabile affinchè la questura possa giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nei confronti dello straniero.

Al responsabile del SUI, non resta che verificare che lo sportello unico valuti con la dovuta attenzione tutti quei casi in cui emergerà che il datore di lavoro manifesti la sua indisponibilità a procedere alla assunzione del lavoratore straniero.

Compito non facile, in quanto non è difficile che possano annidarsi situazioni in cui il datore di lavoro avrà illegalmente percepito dei soldi per far si che il lavoratore arrivasse in Italia. E poi, nel momento in cui dovrà procedere alla assunzione preferirà “tagliare la corda” oppure giustificarsi che non ha più bisogno di assumerlo. Trattasi di situazioni di chiara impronta penale, che sicuramente indurranno il responsabile dello sportello unico per l’immigrazione a chiedere l’intervento del personale ispettivo delle direzioni del lavoro.

In conclusione è doveroso sottolineare che la circolare in parola evidenzia come il ministero è intervenuto sulla mancata formalizzazione del contratto di soggiorno dopo aver raggiunto analoghe conclusioni nella fattispecie di decesso del datore di lavoro e della cessazione dell’attività imprenditoriale. (Circolare n.2570 del 7 luglio 2006)

Dunque, il Ministero con l’emanazione della suddetta circolare intende salvagurdare la condizione giuridica dello straniero nei casi in cui la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro non è riconducibile allo stesso immigrato straniero. Ciò evidenzia come il nostro paese, forte della legge n. 158/1981, intenda garantire parità di trattamento e piena eguaglianza dei cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale.



Marco Ferrone (collaboratore amministrativo presso la Direzione provinciale del Lavoro di Vicenza)

Il presente articolo è frutto esclusivo dell’autore e non vincola in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza


Dr. Marco Ferrone

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PUBBLICAZIONI:


-"Ingresso in Italia degli Infermieri Professionali Stranieri", articolo pubblicato nel fascicolo n.9 del 25.02.2005 della rivista "Guida al Lavoro"-il sole 24 ore -pirola

-"Imprenditoria etnica in Italia: un fenomeno in rapida espansione" , articolo pubblicato nel giornale on line World magazine del 4.04.2006, iscritto nel registro della stampa del Tribunale di Roma n.32/2006;

- "Contratti di appalto con società extracomunitarie:modalità operative alla luce della istituzione dello Sportello Unico per l'Immigrazione" articolo pubblicato nella rivista mensile “Lavoro e Previdenza Oggi”, fascicolo n.10 dell’ottobre 2006, edito da Iuridica editrice;

-“Carta di soggiorno anche agli stranieri assunti con contratto di lavoro a tempo determinato: osservazioni e riflessioni alla sentenza tar del veneto n.3213/2006”, pubblicato nella rivista giuridica di diritto pubblico on line www.giustamm.it anno III del novembre 2006, editore Istituto Poligrafico e zecca dello Stato SpA;