L'ammonimento nello stalking
Per stalking s'intende l'insieme di comportamenti fastidiosi che, pur non rientrando nella categoria di reato vero e proprio, costituiscono reato procedibile a querela di parte, perché finalizzato allo sconvolgimento della vita della vittima portandola all’esasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera di sé stessa.
I comportamenti tipici del fenomeno dello stalking sono: telefonate, sms, pedinamenti, lettere e fiori, appostamenti vari (casa, lavoro, ecc...), violazione di domicilio, visita sul luogo di lavoro, minacce di violenza, violenza fisica e sessuale di diversa entità, fino ad arrivare a comportamenti estremi come tentato omicidio ed omicidio.
In termini giuridici ricordiamo:
1) "Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza." Cassazione penale, sezione I, sentenza18 maggio 2007, n. 19438;
2) "La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può, quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato". Cassazione penale, sezione I, sentenza 24 marzo 2004, n. 14512
L’ammonimento, può essere disposto unicamente nei casi in cui il reato non è perseguibile d’ufficio.
Con la ricezione della querela, che deve essere compilata attentamente e supportata da quanta più documentazione (prove) per dimostrarne la fondatezza, il Questore si attiva ad ammonire verbalmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto l'intervento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, considerando, nei suoi confronti, la possibilità di adottare eventuali provvedimenti restrittivi in ambito di armi e munizioni. Di tale azione "ammonitoria" viene stilato un verbale di cui viene rilasciata una copia al richiedente ed una all’ammonito.
Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, continuando nella condotta di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa d’ufficio e la pena prevista è aumentata.
Infatti, nel caso in cui gli atti persecutori continuassero dopo l’ammonimento del Questore, si ricorre nell’applicazione dell’aggravante specifica prevista dall’art. 8, 3° co., d.l. 11/2009 e la perseguibilità d’ufficio del fatto. Ancora esiste qualche dubbio se, ai fini dell’applicazione delle più gravi conseguenze previste dall’art. 8, 3° e 4° co., d.l. 11/2009 basti una reiterazione di minacce o molestie oppure sia sufficiente la perpetrazione di una sola minaccia o molestia.
E’ nello spirito della norma propendere per la seconda soluzione, perché l’ammonimento è un atto primario tendente a far cessare una condotta già posta in essere.
Infatti anche dalla Cassazione, la quinta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 25527 dello scorso 5 luglio, ha dimostrato rigidità nell’ammonire i giudici di merito ad essere solleciti nell’emissione di misure di sicurezza a tutela delle vittime di Stalking.
I Supremi Giudici di legittimità hanno valutato che può essere configurato il reato di stalking, di cui all’art. 621 bis c.p.. quando la persecuzione si concretizza anche con soli due episodi se quest’ultimi generano nella vittima stati di ansia e paura tali da sovvertire il normale svolgimento della quotidianità.
C’è da aggiungere che l’ammonimento non preclude l’eventuale querela da parte della persona offesa.
Esso è uno strumento finalizzato a far cessare la condotta persecutoria.
In termini giuridici, l’ammonizione del Questore è un atto facoltativo e non obbligatorio ma riveste una certa rilevanza nell’applicabilità dell’aggravante e della perseguibilità d’ufficio qualora l’ammonizione sia provocata dalla persona offesa interessata ma non disposta dal Questore.
Ai sensi dell’art. 8, d.l. 1/2009, le conseguenze penali e processuali previste dall’art. 8, 3° co., d.l. 11/2009 risultano applicabili solo dopo l’avvenuta ammonizione.
Sia l’ammonito che la persona offesa possono chiedere copia del verbale di ammonimento.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare