Appare di tutta evidenza come la L. 7 agosto 2012, n. 135 di
conversione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 recante: "disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” sia intervenuta con numerose disposizioni sulla
pubblica amministrazione al fine di perseguire l’obiettivo
preannunciato dal Governo di riduzione della spesa pubblica ( c.d
spending review). Ebbene si fa rilevare come con l’art. 5 c.8 della
legge- riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni-, il
legislatore sia intervenuto altresì,anche su un tema delicato e cioè
quello delle ferie.
In particolare ha previsto che “le ferie, i riposi ed i permessi
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ( nonche' delle autorita' )
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente
disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di
lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della
presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita’ disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile.”A ben vedere la nuova
disposizione per la verità, nel prevedere molto chiaramente l’assoluta
impossibilità di monetizzare le ferie non godute, adotta un principio
assai rigoroso atteso che il divieto di monetarizzazione si applica a
prescindere dalla motivazione che da origine alla impossibilità di
fruire delle ferie da parte del lavoratore: e cioè, sia che dipendano
dal datore di lavoro pubblica amministrazione che da cause
dipendenti da impossibilità oggettiva . Appare però del tutto evidente
come tale principio, strida palesemente sia con un consolidato
orientamento della Corte di Giustizia europea, che con una recentissima
sentenza della Corte di Cassazione sez.Lavoro n. 11462 del 9 luglio
2012, intervenuta nelle more tra il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 e la
legge di conversione: tutto ciò sicuramente darà luogo a seri problemi
di compatibilità tra i principi ora introdotti e quelli ribaditi dalla
Corte Italiana ed Europea, che sostanzialmente ribadiscono il valore
costituzionale del diritto alle ferie ex art 36 Cost. soprattutto in
presenza di una causa di forza maggiore.
In particolare la Cassazione ,accogliendo il ricorso di un direttore
dei servizi amministrativi di un istituto tecnico commerciale statale,
ha affermato il diritto del lavoratore a percepire l'indennità
sostitutiva per le ferie non fruite a causa di malattia. In sede di
appello invece la Corte di Perugia aveva rigettato la domanda proposta
dal lavoratore, diretta al riconoscimento della sua indennità
sostitutiva delle ferie maturate e non godute, al momento del suo
collocamento al riposo, a cause di lunghe assenze per malattia, sulla
base del fatto che il contratto collettivo della scuola prevedeva come
unica ipotesi di pagamento dell'indennità il fatto che il mancato
godimento delle ferie fosse motivato da "esigenze di servizio", mentre
nel caso de quo riguardava l’insorgenza della malattia. Secondo la
Corte infatti” le ferie non godute a causa di un periodo
di malattia, e che non vengono fruite per cessazione del rapporto
di lavoro, vanno sempre compensate con il pagamento dell’indennità
sostitutiva, indipendentemente da ciò che prevede il contratto
collettivo di appartenenza”; la Suprema Corte, inoltre rammentando che
il diritto alle ferie gode di una tutela rigorosa, di rilievo
costituzionale, fondata sull'art. 36, terzo comma, Cost. prevede
letteralmente che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"; precisa altresì la
sentenza che "l'indennità sostitutiva, oltre a poter avere carattere
risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla
perdita del bene ( e cioè il riposo con recupero delle energie
psicofisiche, la ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto
delle ferie è destinato, per un altro verso costituisce un'erogazione
di natura retributiva ( perché non solo è connessa al sinallagma
caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni
corrispettive) ma più specificamente “costituendo il corrispettivo
dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé
retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato
al godimento delle ferie annuali” , restando indifferente l'eventuale
responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle
stesse.
E’ per queste ragioni che, secondo i giudici va sancita "l'illegittimità”, per il loro contrasto con norme imperative, delle disposizioni di contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro." La sentenza del giudice d'Appello di Perugia tra l’altro, poiché il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie a causa di malattia, secondo la suprema Corte contrasta con l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia che, con sentenze C-350/06 e C-520/06, ha chiarito che "l'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che sebbene la norma nazionale possa stabilire dei limiti temporali per il godimento delle ferie dalla loro maturazione, non è ammissibile la esclusione del diritto all'indennità finanziaria sostituiva quando i dipendenti fruiscono del congedo per malattia.