Sorveglianza Sanitaria e accertamenti preventivi: la condotta omissiva del datore di lavoro
(Articolo di Luigi Damiano)
Il D. Lgs. n° 626/94 pone in capo al datore di lavoro una serie di obblighi in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, talvolta congiuntamente ad altri soggetti specificatamente individuati dal legislatore, miranti alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, nonché all’adozione di misure generali di tutela.
Tra gli obblighi più significativi e rilevanti, anche in un’ottica di “funzione sociale”, rientra quello del controllo sanitario dei lavoratori in correlazione ai rischi specifici (art. 3, comma 1, lett. l), rischi, questi ultimi, “valutati” e sacralizzati in un apposito documento (art. 4, commi 1, 2 e 3).
Nelle ipotesi nelle quali per le fasi lavorative da effettuare, per gli ambienti di lavoro, per le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per l’utilizzo di sostanze opportunamente individuate dal legislatore sia prevista la sorveglianza sanitaria, quest’ultima incombe come obbligo in capo al medico competente (art. 16) e, ovviamente, in capo al datore di lavoro (art. 3, comma 1, lett. l; art. 4, comma 5, lett. c) comportando obblighi complementari a quello principale come, ad esempio, l’obbligo previsto dall’art. 4, comma 8 e art. 17, comma 1 lett. d).
La ratio dell’assetto normativo in commento affonda le radici nella previsione legislativa dell’art. 2087 c.c. e non è infondato ritenere che quest’ultima norma e le disposizioni normative del Decreto Legislativo n° 626/94 che pongono obblighi specifici in materia di sicurezza e tutela della salute del lavoratore, siano in un rapporto di “genus” e “species”.
Alcuni precetti a carico del datore di lavoro, tra l’altro già in parte presenti nel panorama giuridico preesistente (si pensi all’art. 33 del D.P.R. n° 303/1956), risultano altrettanto incisivi con la previsione di un organico sistema sanzionatorio che, come per il passato, stabilisce l’alternatività della pena dell’ammenda e dell’arresto - quindi in ambito penale - sia a carico del datore di lavoro che a carico dei suoi collaboratori (si pensi al medico competente), che a carico del lavoratore.
Non è infatti superfluo evidenziare che il legislatore con la previsione di cui all’art. 5, comma 2, lett. g) ha voluto porre anche a carico del lavoratore il preciso obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari, ove previsti, facendo assurgere la tutela della salute del lavoratore al rango di bene primario e irrinunciabile.
Tralasciando, in questa sede, le responsabilità del medico competente in caso di violazione delle norme di legge, interessa analizzare la condotta omissiva del datore di lavoro in materia di accertamenti sanitari preventivi con particolare riferimento al momento dell’accertamento da parte del personale ispettivo dell’omissione di cui sopra.
Appare innanzitutto evidente l’intento del legislatore nell’emanazione delle disposizioni normative prima citate e cioè, in sintesi:
a) tutela e protezione della salute dei lavoratori filtrate attraverso la lente dei rischi potenziali, la valutazione dei quali deve condurre all’approntamento di un “sistema sicurezza” nei luoghi di lavoro;
b) tutela rafforzata, attraverso l’obbligo di sorveglianza sanitaria, nelle situazioni particolarmente onerose e rischiose per la salute dei lavoratori.
Accettato l’impianto delle finalità così come delineato, non può sfuggire la valenza della “preventività” degli accertamenti che arrivano a prevedere la sottoposizione del lavoratore ad esami clinici e biologici, nonché ad indagini diagnostiche.
L’accertata idoneità fisica del lavoratore, posta in relazione alla specifica mansione che andrà a svolgere in concreto e l’assenza di controindicazioni accertata dal medico competente, rappresentano presupposti di diritto per la legittima costituzione di un rapporto di lavoro che abbia ad oggetto la prestazione lavorativa per le cui modalità e/o condizioni ambientali di svolgimento la legge prescrive la sottoposizione a sorveglianza sanitaria.
Analoghe considerazioni devono essere fatte in presenza di un contratto di lavoro in cui il rapporto di lavoro sia già validamente costituito ed in essere nel quale intervenga, a titolo di novazione oggettiva, un mutamento di mansioni per le quali la legge espressamente preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
La priorità del bene “salute del lavoratore”, tutelato organicamente dall’ordinamento giuridico, è rinvenibile in quello che potrebbe definirsi un arretramento del diritto alla privacy del lavoratore che si concretizza nel consentire al datore di lavoro, con opportune limitazioni, la conoscenza dello stato di salute del lavoratore seppur finalizzata alla tutela della salute, alla costituzione di un rapporto di lavoro ovvero all’assegnazione, in sicurezza, di mansioni “a rischio”.
La ratio dell’apparente compressione del diritto alla riservatezza risiede, come detto, nel valore aggiunto che il legislatore ha inteso conferire alla tutela della salute e, in via complementare, alla tutela del diritto al posto di lavoro.
Alla luce delle valutazioni fin qui effettuate è del tutto evidente che laddove la costituzione di un rapporto di lavoro, o la novazione oggettiva del contratto di lavoro che preveda l’assegnazione di mansioni a rischio per la salute del lavoratore avvenisse in carenza degli accertamenti sanitari preventivi, si configurerebbe un reato istantaneo in forza di una condotta omissiva tenuta dal datore di lavoro.
Ed è particolarmente elevato il disvalore sociale che il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta omissiva che ha previsto, come detto, un sistema sanzionatorio penale a salvaguardia della tutela della salute del lavoratore (si veda, ad esempio, l’art. 89, comma 2, lett. b).
Il momento dell’accertamento della condotta omissiva imputabile al datore di lavoro/contravventore da parte del personale ispettivo dell’Organo di vigilanza (Direzione provinciale del lavoro e ASL a seconda delle rispettive competenze) che nella fattispecie de qua – giova rammentarlo – agisce con lo status di ufficiale di p.g., assume particolare rilievo in relazione al provvedimento sanzionatorio da adottare.
Le casistiche possono così delinearsi:
Un cenno meritano gli aspetti formali.
Il percorso procedurale previsto dagli articoli dal 20 al 24 del D.Lgs. n° 758/94 precipuamente rivolto alla eliminazione delle situazioni di pericolo ovvero di pregiudizio per la salute dei lavoratori i cui effetti si realizzano con l’adempimento della prescrizione impartita dall’Organo di vigilanza, è realisticamente incompatibile con la natura del reato istantaneo che si contesta poiché la consumazione dello stesso si verifica con la omessa sottoposizione del lavoratore agli accertamenti sanitari preventivi. Nel caso di specie si palesa una realistica insuscettibilità di regolarizzazione che postula l’esclusione dell’adozione della prescrizione da parte dell’Organo di vigilanza. Quanto qui affermato trova conforto nella Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n° 32176 del 26.9.2002. Analogamente, e più di recente, la stessa Sezione con Sentenza n° 9478 del 10.3.2005 si è trovata a decidere in merito a violazioni in materia di sicurezza, punite con l’alternatività dell’arresto e dell’ammenda, per le quali il contravventore eccepiva il difetto delle condizioni di procedibilità ex D.Lgs. n° 758/94 non essendo stata impartita la prescrizione ex art. 20 dall’Organo di vigilanza. La Sentenza in esame richiama espressamente la precedente operando una distinzione tra le ipotesi di eliminazione delle violazioni che comportano il conformarsi agli obblighi di sicurezza e igiene del lavoro per le quali il contravventore, ai fini dell’estinzione del reato, può avvalersi dell’adozione, nei suoi confronti, della prescrizione ex art. 20 del D.Lgs. n° 758/94 (vedi sopra punti 1. e 2.), escludendo invece da tale procedura le ipotesi di condotta che per loro natura intrinseca non siano suscettibili di regolarizzazione, come appunto la circostanza della mancata sottoposizione agli accertamenti sanitari preventivi, nel caso in cui la violazione venga accertata a rapporto di lavoro già cessato. Inoltre, prosegue la Suprema Corte, dalla mancata adozione della prescrizione ex art. 20 D. Lgs. cit. al contravventore, non deriva affatto l’improcedibilità dell’azione penale.
Tirando le dovute conclusioni e per tradurre in termini di operatività per l’azione del personale ispettivo degli Organi di vigilanza, nel caso di condotta omissiva che comporta la consumazione del reato istantaneo non suscettibile di regolarizzazione, in coerenza con l’assetto normativo e giurisprudenziale fin qui delineato, si ritiene che non ricorrano le condizioni per l’adozione della prescrizione obbligatoria (art. 20 D. Lgs. n° 758/94; art. 15 D. Lgs. n° 124/04) bensì sembra proceduralmente più corretto ricorrere alla comunicazione, senza ritardo, all’Autorità Giudiziaria dettagliatamente motivata circa la non adozione del provvedimento prescrittivo stante l’insuscettibilità di regolarizzazione della situazione di illiceità penale a carico del contravventore. Quest’ultimo non rimane assolutamente sfornito della possibilità di estinguere il reato potendo accedere, prima dell’apertura del dibattimento, all’applicazione dell’art. 162 bis c.p. e cioè di essere ammesso all’oblazione. Il pagamento dell’importo della somma pari alla metà del massimo edittale dell’ammenda, in aggiunta alle spese del procedimento, estingue il reato.
Luigi Damiano
Responsabile Servizio Ispezione del lavoro
della D.P.L. di Perugina
Le considerazioni suesposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza