Separazione coniugale: se i genitori litigano, i figli vengono affidati all'ente locale
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici della Corte di Appello di Genova che aveva disposto l’affidamento di due figli di genitori separati al Comune di residenza degli stessi, prevedendo la materiale collocazione dei due ragazzi l’uno presso l’abitazione del padre e l’altro presso quella della madre.
Dalle motivazioni della sentenza de qua emerge la chiara e ferma posizione della Suprema Corte nanti ai coniugi legalmente separati I quali, pur essendo e rimanendo genitori dei propri figli, nella fattispecie concreta supportata da idonea c.t.u., non si sono curati della psiche e dell’affettivita’ di questi ultimi, continuando a litigare anche in loro presenza, cosi’ crescendo I ragazzi in un clima certamente non sereno, caratterizzato dalla assoluta mancanza del dialogo tra I genitori stessi e tra questi ultimi ed I figli, a discapito del loro equilibrio psicologico e della loro armonica crescita, considerando che la separazione dei genitori aveva gia’ compromesso lo stato individuale dei minori de quibus.
Per le ragioni sopra esposte la Corte ha ritenuto corretto il dispositivo della Corte di Appello di Genova che prevedeva l'affidamento dei figli all'ente comunale di residenza in quanto il giudice di seconde cure aveva riscontrato, a seguito di c.t.u., dopo aver sentito nuovamente i genitori e i ragazzi, che questi ultimi mostravano segni di sofferenza, determinata dalla incapacita' dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro, e dalla tendenza degli stessi ad utilizzare, piu' o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e di rivendicazione.
Conclude la sentenza in esame affermando come il giudice di secondo grado abbia accuratamente dato conto del proprio convincimento al riguardo, stigmatizzando la incapacita' dei coniugi - dei quali non ha, comunque, sottaciuto la astratta idoneita' ad essere destinatari dell'affidamento dei figli - di pervenire, allo stato, ad un rasserenamento dei loro rapporti nell'interesse degli stessi figli, inferendone la necessita', al fine di non compromettere l'equilibrato sviluppo dei ragazzi, di assegnarne l'affidamento ad un terzo, e, segnatamente, all'Ente locale di residenza.
(Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona)