REINTEGRO DEL LAVORATORE: IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVARE L’INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DIMENSIONALE

(nota a Cass., sez. lavoro, sentenza 16.06.2006, n. 13945)

 

 

di Pierangela Dagna

 

 

In linea con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 141 del 10 gennaio 2006 (1), la Cassazione, nella pronuncia n. 13945 del 16 giugno 2006 che qui si annota,  ribadisce che spetta al datore di lavoro, e non al lavoratore, provare l’insussistenza del cd. requisito dimensionale ai fini della non applicabilità della “tutela reale” del lavoratore con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

La differente interpretazione dell’art. 18 della legge cit. (2) aveva dato infatti luogo ad una lunga querelle a livello giurisprudenziale (3) in merito ad un aspetto tecnico-processuale “dimenticato” dal legislatore, ma di primaria importanza per il lavoratore, il quale non si accontenta di un mero risarcimento pecuniario, ma vuole essere reintegrato nell’impresa presso cui lavorava. L’aspetto in questione concerne appunto l’onere di provare il numero dei dipendenti dell’organizzazione datrice di lavoro, prova non proprio agevole per il dipendente che non necessariamente si trova  in possesso dei dati relativi al numero degli occupati dell’azienda, né potrebbe facilmente acquisirli, a differenza del datore di lavoro.

 

  1. La fattispecie posta all’attenzione della Suprema Corte

 

In seguito alla ricezione di diverse e successive intimazioni e lettere di licenziamento per differenti ragioni da parte della società datrice di lavoro, la dipendente – già assunta con contratto di lavoro a tempo parziale e la qualifica di impiegata “C1”-  con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinnanzi al Giudice del lavoro di Teramo, conveniva in giudizio detta società affinchè venisse dichiarata l’illegittimità dei suddetti licenziamenti ed il conseguente reintegro nel posto di lavoro nonché il risarcimento ai sensi della legge n. 108/1990, art. 1.

La ricorrente esponeva di aver ricevuto una prima “intimazione di licenziamento”  per giustificato motivo oggettivo dalla s.r.l. datrice di lavoro, con lettera datata 1° agosto 1993; quindi una successiva comunicazione scritta datata 15 ottobre 1993 recante un “secondo” licenziamento per riduzione del personale ai sensi dell’art. 4 della legge n. 223/1991; infine un “terzo” licenziamento, questa volta disciplinare ex art. 2119 c.c., con lettera datata 1° dicembre 1993. La dipendente faceva inoltre presente di aver tempestivamente impugnato ciascuna delle suddette comunicazioni di licenziamento.

La  s.r.l. convenuta si costituiva in giudizio impugnando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

Mentre il Tribunale di Teramo respingeva il ricorso della dipendente, la Corte d’Appello di L’Aquila, alla quale si era rivolta con appello principale la lavoratrice e con appello incidentale la società datrice di lavoro, si esprimeva in tutt’altra maniera, pur non accogliendo in toto gli assunti della dipendente. In quella sede infatti, veniva accolto l’appello principale per quanto di ragione e , in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, veniva dichiarata l’illegittimità dei diversi licenziamenti intimati dalla società alla dipendente con la conseguente condanna alla s.r.l. a riassumere entro tre giorni la dipendente o, in mancanza, a corrisponderle un’indennità pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali.

La decisione della Corte d’Appello si basava sui seguenti presupposti:

-          a) il “primo” licenziamento intimato alla dipendente era da ritenersi invalido per difetto di giustificato motivo poiché la società datrice di lavoro non aveva affatto dimostrato la crisi del settore produttivo nell’ambito del quale operava;

-          b) analoga conclusione doveva essere applicata ai due licenziamenti successivi, anch’essi pertanto da ritenersi invalidi;

-          c) quanto alle conseguenze dell’invalidità del recesso datoriale, non era tuttavia possibile applicare la cd. “tutela reale” pretesa dalla ricorrente, in quanto non veniva data alcuna prova del requisito dimensionale richiesto dalla legge per tale tipo di tutela; era quindi unicamente possibile applicare la “tutela obbligatoria” ex art. 8 legge n. 604/1966 (4), con condanna alla società della riassunzione entro tre giorni o, in mancanza, della corresponsione di un’indennità nella misura indicata in precedenza.

 

La dipendente ricorreva dunque in Cassazione con un unico motivo; resisteva con controricorso la società datrice di lavoro.

La lavoratrice lamentava essenzialmente che la Corte d’Appello di L’Aquila non aveva provveduto ad acquisire la documentazione relativa alla procedura di mobilità attivata dalla società, come invece richiesto dall’appellante principale, ma si era limitata ad affermare che essa ricorrente aveva addotto una prova indiziaria in base alla quale la consistenza occupazionale doveva dedursi dal ricorso alla procedura di mobilità.

La Cassazione, richiamandosi immediatamente alla sentenza delle S.U. del 10 gennaio 2006, n. 141 (già citata), applica il principio del riparto dell’onere probatorio in materia sulla base del criterio della distribuzione di tale onere in rapporto alla vicinanza o disponibilità dei relativi strumenti  e pertanto afferma che la lavoratrice in questione non avrebbe dovuto provare – come invece ha erroneamente ritenuto la Corte d’Appello – il requisito dimensionale dell’impresa per l’applicazione della cd. tutela reale, dal momento che tale onere grava sul datore di lavoro.

La S.C. dispone quindi la cassazione della sentenza con rinvio della causa ad altro giudice affinchè valuti, in relazione alle risultanze processuali acquisite, se la s.r.l. datrice di lavoro abbia correttamente ed esaustivamente provato l’insussistenza del requisito dimensionale ex art. 18 Statuto dei Lavoratori, con ogni ulteriore conseguenza in caso di accertamento del mancato assolvimento del suddetto onere probatorio.

 

 

  1. Il problema del riparto dell’onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro in materia di requisito dimensionale dell’impresa: la recente pronuncia delle S.U. della Cassazione

 

Al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, di recente le S.U. della Cassazione (nella già cit. sentenza 10 gennaio 2006, n. 141)  affrontavano la controversa questione relativa alla ripartizione dell’onere probatorio tra datore di lavoro e lavoratore in relazione al limite dimensionale dell’impresa, elemento previsto come presupposto per azionare la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 1, legge 20 maggio 1970, n. 300 così come modif. dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Il punto dolente della querelle è l’interpretazione del primo comma dell’art. 18 citato, ed in particolare se tale disposizione, nel subordinare “l’ordine giudiziale di reintegrazione del prestatore di lavoro illegittimamente licenziato a certe dimensioni dell’organizzazione produttiva datrice di lavoro, commisurate sul numero delle persone occupate (cd. requisito dimensionale), imponga al detto prestatore – attore in giudizio, l’onere di provare il requisito, oppure richieda al datore – convenuto in giudizio, la prova negativa osssia del non raggiungimento di quelle dimensioni”.

 

L’orientamento maggioritario in giurisprudenza (5), sulla base dell’applicazione dell’art. 2697 c.c., imponeva al lavoratore/attore in giudizio, l’onere di provare il requisito dimensionale dell’impresa, dal momento che si trattava di un elemento costitutivo del diritto alla reintegrazione.

L’orientamento opposto (6), invece, riteneva che far gravare sul prestatore di lavoro l’onere di fornire al giudice dati relativi al personale dell’impresa, era eccessivo e pertanto si doveva chiedere semmai al datore di lavoro di fornire la suddetta prova, analogamente a quanto avviene, nei casi di esclusione della tutela reale per le cd. organizzazioni di tendenza di cui all’art. 4, comma 1 della legge n. 108/1990.

Quest’ultimo orientamento è stato fra l’altro seguito anche da una giurisprudenza più recente (7) in considerazione del fatto che per il lavoratore i fatti costitutivi del  diritto soggettivo a riprendere l’attività e, dal punto di vista processuale, ad agire per impugnare il licenziamento ritenuto illegittimo, sono dati unicamente dall’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e dall’illegitimità del licenziamento. Dal lato opposto, invece, le dimensioni dell’impresa inferiori ai limiti previsti dall’art. 18 già richiamato, così come il giustificato motivo di licenziamento (8), costituirebbero fatti impeditivi del diritto soggettivo del lavoratore  e, pertanto, andrebbero provati dal datore di lavoro.

 

Le S.U. della Cassazione hanno scelto alla fine l’indirizzo più garantista per il lavoratore, ponendo così a carico del datore di lavoro, a prescindere dalla circostanza che costui si presenti come attore o convenuto in giudizio, l’onere di provare l’inesistenza del requisito occupazionale, e quindi, l’impedimento all’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Del resto, come già accennato all’inizio della presente nota, il lavoratore, a differenza del datore di lavoro, non ha la disponibilità dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa.

La Cassazione ha pertanto optato per ripartire il peso della prova facendo espresso riferimento al principio della “riferibilità, o vicinanza, o disponibilità del mezzo” ovvero è più facile per il datore di lavoro dimostrare l’inesistenza del requisito dimensionale che non al lavoratore dimostrare l’opposto. Tale principio è in effetti riconducibile alla nostra Carta fondamentale il cui art. 24 collega al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge in modo tale da renderne impossibile o troppo difficile l’esercizio (9).

Le S.U., nella pronuncia n. 141/2006, si sono richiamate in particolare alla ratio del legislatore del codice civile del 1942 in materia di esatto adempimento della prestazione dovuta e all’art. 24 Cost., nonchè ad una recente sentenza in tema di riparto dell’onere probatorio in materia di obbligazioni (si tratta di Cass., S.U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), secondo il quale il creditore che agisce in giudizio, sia per fornire l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento.

Così facendo il Supremo Consesso ha ricondotto il diritto del lavoro ai principi generali delle obbligazioni, ed in particolare la disciplina dell’art. 18 St. Lav. al modello di risarcimento in forma specifica (piuttosto che per equivalente) previsto dal codice civile.

 

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(1)  Vedi ad es. al riguardo: BUFFONE, Licenziamento illegittimo: è il datore che deve provare l’impossibilità del reintegro (nota a S.U. Cass. sent. n. 141 del 10 gennaio 2006), in  www.altalex.com.

(2)  Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970) recante: “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, come modificata dalla legge 11 maggio 1990 n. 108 ( pubblicata in Gazz. Uff. n. 108 dell’11 maggio 1990) recante: “Disciplina dei licenziamenti individuali”.

(3)  Cfr.  anche sul tema: MARCHE, Onere della prova in materia di requisiti dimensionali dell’azienda di cui all’art. 18 St. Lav., in  www.altalex.com.

(4)  Legge 15 luglio 1966 n. 604 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 195 del 6 agosto 1966), recante: “Norme sui licensiamenti individuali”.

(5)  Cfr. , ex multis, Cass., sez. lavoro, 27 agosto 2003, n. 12579; Cass., sez. lavoro, 1° settembre 2003, n. 12747.

(6)  Cfr. ad es., Cass., 13 febbraio 1993, n. 1815  e  Cass., 18 aprile 1995, n. 4337. Tale orientamento era stato inaugurato da una pronuncia delle S.U. n. 2249/1988 che riteneva che, qualora il lavoratore non si limitasse a richiedere la tutela obbligatoria di cui alla legge n. 604/1966, ma proponesse anche la domanda di reintegro ex art. 18 St. Lav., lo stesso rimaneva gravato dall’onere di dimostrare il requisito dimensionale dell’impresa, poiché lo stesso  era elemento costitutivo del diritto alla reintegrazione.

(7)  Ci si riferisce in particolare a: Cass. civ., sez. lavoro, sentenza 22 gennaio 1999, n. 613 e Cass. civ., sez. lavoro, sent. 17 maggio 2002, n. 7227.

(8)  Legge n. 604/1966, art. 5.

(9)  Corte Cost., sent. 21 aprile 2000, n. 114.