Regolamento di accesso agli atti in attuazione della legge
7 agosto 1990, n. 241 (GU n. 287 del 7-12-2004)
Premesso che l'art. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241,
dispone l'adozione di un apposito regolamento che preveda criteri e
modalita' di consultazione dei documenti e, piu' in generale,
assicuri agli interessati un diritto di accesso alle informazioni,
Che con delibera n. 03/90-ter del 22 maggio 2003 e' stato
adottato il regolamento per l'accesso agli atti;
La commissione ritenuto opportuno modificare il suddetto
regolamento in occasione di quanto emerso in sede di applicazione;
Adotta all'unanimita' il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati
dalla commissione o dalla stessa detenuti in pianta stabile puo'
essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di esclusione di
cui al successivo art. 4 e salvo il diritto alla riservatezza
tutelato dalla legge n. 675/1996.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti formati, ricevuti, o nella disponibilita' della commissione.
Art. 2.
Modalita' della richiesta di accesso
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame diretto o
estrazione di copia dei documenti. L'esame diretto e' gratuito. Per
l'estrazione di copia e' dovuto il corrispettivo in marche da bollo o
in francobolli di 0,26 euro per ciascun foglio, a titolo di rimborso
dei costi di riproduzione sostenuti dalla commissione, salvo quanto
disposto in materia di bollo.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di
accesso, la trasmette senza indugio al Presidente, il quale, valutati
i requisiti di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990, da' le
direttive circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza e per i
successivi adempimenti. Qualora la richiesta abbia ad oggetto
procedimenti amministrativi in corso, il Presidente puo' differire
l'esercizio del diritto di accesso alla conclusione del procedimento.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione,
presso la segreteria della commissione di una domanda motivata nella
quale vengono indicati:
1) le generalita' del richiedente;
2) l'interesse personale e concreto oggetto di tutela;
3) gli estremi per l'individuazione del documento per il quale
e' richiesto l'accesso anche, eventualmente, avvalendosi
dell'apposito modulo.
4. Qualora la ricerca di documenti richieda tempo, il
responsabile del procedimento comunica all'interessato, per lettera o
per fax, l'esito della ricerca entro il termine di trenta giorni
unitamente all'ora ed al giorno in cui e' possibile l'accesso.
L'interessato prendera' visione dei documenti secondo le modalita'
indicate nel successivo comma 6 e potra' richiedere estrazione di
copia che egli ritirera' personalmente o mediante persona da lui
formalmente delegata previo pagamento di quanto dovuto.
5. La presentazione della domanda di accesso, la visione dei
documenti individuati e l'eventuale estrazione di copie o il loro
ritiro si svolgono secondo l'orario che verra' comunicato all'utenza.
6. Qualora l'estrazione di copie richieda tempo, il responsabile
del procedimento, nel termine massimo di dieci giorni, concordera'
con l'interessato il giorno e l'ora in cui le copie potranno essere
ritirate.
Art. 3.
Modalita' di diniego di accesso
1. Il diniego di accesso anche per impossibilita' di individuare
i documenti, e' motivato e comunicato per iscritto all'interessato
entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.
Art. 4.
Categorie di documenti esclusi dall'accesso per motivi di
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n.
241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, e fatta salva
l'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone
fisiche e giuridiche, gruppi dotati e non di personalita' giuridica
ed imprese, sono sottratti all'accesso in particolare i seguenti
documenti amministrativi:
a) i documenti relativi ai commissari, al personale in servizio
presso la commissione ed agli esperti;
b) i certificati medici di cui la commissione venga in possesso
nell'espletamento della propria attivita';
c) gli atti ed i documenti inerenti l'organizzazione interna
della commissione ad eccezione del presente regolamento e di quello
per il funzionamento della stessa;
d) i verbali delle audizioni della commissione nei confronti
dei soggetti che non vi hanno partecipato, salvo espressa
autorizzazione del Presidente;
e) documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e
che la commissione detiene in quanto atti di un procedimento di
propria competenza
2. L'esclusione o il differimento del diritto di accesso e'
comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata a.r. o a
mezzo fax da spedire entro il termine di scadenza stabilito per
l'accesso dal presente regolamento.
3. E' comunque sempre garantita agli interessati la visione degli
atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per la difesa delle proprie situazioni giuridiche
soggettive
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web della commissione
perche' se ne possa prendere visione in qualunque momento.
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