Regolamento di accesso agli atti in attuazione della legge 
7 agosto 1990, n. 241 (GU n. 287 del 7-12-2004)
 
Premesso  che  l'art.  22  della legge del 7 agosto 1990, n. 241,
dispone  l'adozione  di un apposito regolamento che preveda criteri e
modalita'  di  consultazione  dei  documenti  e,  piu'  in  generale,
assicuri agli interessati un diritto di accesso alle informazioni,
    Che  con  delibera  n.  03/90-ter  del  22 maggio  2003  e' stato
adottato il regolamento per l'accesso agli atti;
    La   commissione   ritenuto   opportuno  modificare  il  suddetto
regolamento in occasione di quanto emerso in sede di applicazione;
    Adotta all'unanimita' il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Principi
    1.  Il  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi formati
dalla  commissione  o  dalla  stessa  detenuti in pianta stabile puo'
essere  esercitato  da  chiunque  vi abbia interesse per la tutela di
situazioni  giuridicamente  rilevanti,  salvi i casi di esclusione di
cui  al  successivo  art.  4  e  salvo  il  diritto alla riservatezza
tutelato dalla legge n. 675/1996.
    2.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica,  elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
di atti formati, ricevuti, o nella disponibilita' della commissione.
Art. 2.
                Modalita' della richiesta di accesso
    1.  Il  diritto  di  accesso si esercita mediante esame diretto o
estrazione  di  copia dei documenti. L'esame diretto e' gratuito. Per
l'estrazione di copia e' dovuto il corrispettivo in marche da bollo o
in  francobolli di 0,26 euro per ciascun foglio, a titolo di rimborso
dei  costi  di riproduzione sostenuti dalla commissione, salvo quanto
disposto in materia di bollo.
    2.  Il  responsabile  del  procedimento,  ricevuta  l'istanza  di
accesso, la trasmette senza indugio al Presidente, il quale, valutati
i  requisiti  di  cui  all'art.  22  della  legge n. 241/1990, da' le
direttive  circa  l'accoglimento  o  il  rigetto dell'istanza e per i
successivi   adempimenti.  Qualora  la  richiesta  abbia  ad  oggetto
procedimenti  amministrativi  in  corso, il Presidente puo' differire
l'esercizio del diritto di accesso alla conclusione del procedimento.
    3.  Il  diritto  di  accesso  si esercita mediante presentazione,
presso  la segreteria della commissione di una domanda motivata nella
quale vengono indicati:
      1) le generalita' del richiedente;
      2) l'interesse personale e concreto oggetto di tutela;
      3)  gli estremi per l'individuazione del documento per il quale
e'    richiesto    l'accesso    anche,   eventualmente,   avvalendosi
dell'apposito modulo.
    4.   Qualora   la   ricerca   di  documenti  richieda  tempo,  il
responsabile del procedimento comunica all'interessato, per lettera o
per  fax,  l'esito  della  ricerca  entro il termine di trenta giorni
unitamente  all'ora  ed  al  giorno  in  cui  e' possibile l'accesso.
L'interessato  prendera'  visione  dei documenti secondo le modalita'
indicate  nel  successivo  comma  6 e potra' richiedere estrazione di
copia  che  egli  ritirera'  personalmente  o mediante persona da lui
formalmente delegata previo pagamento di quanto dovuto.
    5.  La  presentazione  della  domanda  di accesso, la visione dei
documenti  individuati  e  l'eventuale  estrazione di copie o il loro
ritiro si svolgono secondo l'orario che verra' comunicato all'utenza.
    6.  Qualora l'estrazione di copie richieda tempo, il responsabile
del  procedimento,  nel  termine massimo di dieci giorni, concordera'
con  l'interessato  il giorno e l'ora in cui le copie potranno essere
ritirate.
Art. 3.
                   Modalita' di diniego di accesso
    1.  Il diniego di accesso anche per impossibilita' di individuare
i  documenti,  e'  motivato e comunicato per iscritto all'interessato
entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.
Art. 4.
Categorie   di   documenti   esclusi   dall'accesso   per  motivi  di
          riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
    1.  Ai  sensi  dell'art.  24, comma 2, lettera d), della legge n.
241/1990  e  dell'art.  8,  comma  5,  lettera  a)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, e fatta salva
l'esigenza  di  salvaguardare  la  riservatezza  dei  terzi,  persone
fisiche  e  giuridiche, gruppi dotati e non di personalita' giuridica
ed  imprese,  sono  sottratti  all'accesso  in particolare i seguenti
documenti amministrativi:
      a) i documenti relativi ai commissari, al personale in servizio
presso la commissione ed agli esperti;
      b) i certificati medici di cui la commissione venga in possesso
nell'espletamento della propria attivita';
      c) gli  atti  ed  i documenti inerenti l'organizzazione interna
della  commissione  ad eccezione del presente regolamento e di quello
per il funzionamento della stessa;
      d) i  verbali  delle  audizioni della commissione nei confronti
dei   soggetti   che   non   vi  hanno  partecipato,  salvo  espressa
autorizzazione del Presidente;
      e) documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e
che  la  commissione  detiene  in  quanto  atti di un procedimento di
propria competenza
    2.  L'esclusione  o  il  differimento  del  diritto di accesso e'
comunicata  agli  interessati  mediante lettera raccomandata a.r. o a
mezzo  fax  da  spedire  entro  il  termine di scadenza stabilito per
l'accesso dal presente regolamento.
    3. E' comunque sempre garantita agli interessati la visione degli
atti  relativi  a  procedimenti  amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria   per   la  difesa  delle  proprie  situazioni  giuridiche
soggettive
Art. 5.
                         Disposizioni finali
    1.  Il  presente  regolamento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana e nel sito web della commissione
perche' se ne possa prendere visione in qualunque momento.
 
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