MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Avviso 1/2007 – G.U. 216 del 17.9.2007
Il Ministero della solidarieta' sociale - Direzione generale
dell'immigrazione ha adottato con decreto del 12 settembre 2007
l'avviso n. 1/2007 per il finanziamento di progetti finalizzati a
favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari.
Premessa.
L'art. 1, comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) ha previsto l'istituzione presso il Ministero della
solidarieta' sociale di un fondo denominato "Fondo per l'inclusione
sociale degli immigrati", destinato a favorire l'inclusione sociale
dei migranti e dei loro familiari. Al fondo in questione e' stata
assegnata la somma di Euro 50.000.000,00, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
Con la direttiva del 3 agosto 2007 emanata dal Ministro della
solidarieta' sociale di concerto con il Ministro per i diritti e le
pari opportunita', registrata dalla Corte dei conti in data 27 agosto
2007 e disponibile sul sito www.solidarietasociale.gov.it, sono state
individuate, tra l'altro, le aree prioritarie sulle quali
convogliare, per il corrente anno, gli interventi finanziabili con le
risorse del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.
La programmazione degli interventi contenuti nella direttiva e'
destinata a trovare attuazione mediante interventi diretti da parte
dell'amministrazione, anche tramite convenzioni e contratti, con
particolare riguardo alle aree prioritarie di intervento individuate
ai numeri 3, 6 e 7 del capoverso 1 della direttiva medesima, nonche'
mediante la realizzazione, da parte dei soggetti individuati nella
direttiva come legittimati alla presentazione delle proposte di
azioni, di progetti di inclusione sociale cofinanziati da questa
amministrazione.
Con il presente avviso si intende dare attuazione a tale aspetto
della succitata direttiva, attraverso la definizione delle specifiche
relative all'articolazione ed ai contenuti delle proposte progettuali
finanziabili con il fondo in parola, delle procedure relative alla
presentazione dei progetti, dei criteri di valutazione degli stessi,
delle modalita' di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti,
delle procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.
In ordine ai requisiti soggettivi dei proponenti, questi ultimi
potranno realizzare le azioni in forma singola o associata: si
richiama l'attenzione dei proponenti sul fatto che il partenariato
tra una pluralita' di soggetti e' particolarmente incoraggiato per
l'attuazione delle iniziative progettuali, fermo restando che, in
caso di partenariato, sara' considerato soggetto proponente, e in
quanto tale, responsabile nei confronti dell'amministrazione, della
realizzazione dell'intero progetto, l'ente individuato, dai
componenti il partenariato, quale soggetto capofila. La realizzazione
delle attivita' progettuali dovra' essere svolta necessariamente dal
soggetto proponente e dai partners, non essendo ammesso l'affidamento
a soggetti terzi delle attivita' medesime. Una deroga a tale divieto
sara' possibile solo in relazione ad apporti specialistici per i
quali l'ente non dispone di professionalita' interne adeguate e
dovranno essere descritti nella scheda di progetto ai fini della
valutazione dell'ammissibilita'. Inoltre, per sopraggiunti motivi,
non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale,
ed in casi eccezionali, sara' consentita la delega a soggetti terzi
in fase di esecuzione delle attivita', previa autorizzazione
dell'amministrazione.
Per quanto attiene agli aspetti contenutistici delle proposte
progettuali, si evidenzia l'opportunita' che le stesse siano
caratterizzate dall'innovativita', riscontrabile nel territorio
prescelto come zona di intervento e/o nella stessa tipologia di
azioni proposte. Parimenti saranno privilegiati i progetti che
presentino caratteristiche di sperimentalita', tali da rendere il
progetto medesimo suscettibile di essere trasferito o riprodotto in
contesti diversi o analoghi rispetto a quello originario.
Infine, si evidenzia che il cofinanziamento statale potra'
coprire le spese progettuali fino al 90% del totale del budget
proposto, nel rispetto dei limiti massimi finanziabili per ciascuna
delle tipologie di progetto rientranti nelle aree di intervento sotto
definite.
1. Aree di intervento.
1.1. Identificazione delle aree di intervento.
Le proposte progettuali dovranno riguardare le aree di
intervento, identificate con i seguenti codici:
COD.01 sostegno all'accesso all'alloggio;
COD.01R accesso all'alloggio delle comunita' Rom, Sinti e
Camminanti;
COD.02 accoglienza degli alunni stranieri;
COD.02R accoglienza degli alunni appartenenti alle comunita'
Rom, Sinti e Camminanti;
COD.03 valorizzazione delle seconde generazioni;
COD.04 tutela delle donne immigrate a rischio di marginalita'
sociale;
COD.05 diffusione della lingua e della cultura italiane.
1.2. Definizione degli obiettivi e delle attivita'.
Ad ogni area di intervento corrispondono diverse tipologie di
azioni finanziabili, i cui contenuti sono riportati di seguito nel
dettaglio e per le quali sono state destinate le risorse finanziarie
ivi specificate. L'elaborazione della proposta progettuale dovra'
essere sviluppata utilizzando esclusivamente il modello C.
1.2.1. Sostegno all'accesso all'alloggio (COD.01).
Obiettivo: prevenire i fenomeni di marginalita' abitativa e di
discriminazione che precludono od ostacolano l'accesso dei migranti
all'abitazione.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di
seguito indicati:
regioni, province autonome, enti locali e loro enti
strumentali;
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003;
organizzazioni di imprenditori, di datori di lavoro e di
lavoratori.
Attivita':
a) creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare
gli immigrati temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative anche per motivi di
salute;
b) azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il
recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per
facilitare l'accesso agli stessi;
c) iniziative di informazione, assistenza e orientamento
finalizzate al reperimento di abitazioni in locazione e alla tutela
contro tutte le forme di discriminazione dell'accesso alla casa;
d) monitoraggio e risoluzione dei conflitti di derivazione
discriminatoria o etnico-razziale in ambito condominiale e di
quartiere;
e) sostegno a progetti sperimentali per l'acquisizione di
alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione
di unita' immobiliari da destinare alla residenza.
Destinatari: cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti
sul territorio dello Stato italiano.
Risorse finanziarie: Euro 17.000.000,00. Il finanziamento
richiesto per ogni progetto non puo' eccedere Euro 1.500.000,00.
1.2.2. Accesso all'alloggio delle comunita' Rom, Sinti e Camminanti
(COD.01R).
Obiettivo: prevenire e contrastare i fenomeni di marginalita'
abitativa e di discriminazione che precludono od ostacolano l'accesso
all'abitazione degli appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e
Camminanti.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di
seguito indicati:
regioni, province autonome, enti locali e loro enti
strumentali;
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003;
organizzazioni di imprenditori, datori di lavoro e lavoratori.
Attivita':
a) creazione di strutture di accoglienza destinate ad ospitare
gli appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle
proprie esigenze alloggiative anche per motivi di salute;
b) azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il
recupero e la gestione di alloggi da destinare in locazione e per
facilitare l'accesso agli stessi;
c) iniziative di informazione, assistenza e orientamento
finalizzate al reperimento di abitazioni in locazione ed alla tutela
contro tutte le forme di discriminazioni etniche e razziali a danno
delle popolazioni Rom, Sinti e Camminnati per l'accesso alla casa;
d) monitoraggio, mediazione e risoluzione dei conflitti di
origine discriminatoria e/o razziale in ambito condominiale e di
quartiere;
e) sostegno a progetti sperimentali per l'acquisizione di
alloggi attraverso forme di recupero, autorecupero o autocostruzione
di unita' immobiliari da destinare alla residenza.
Le predette attivita' dovranno essere realizzate esclusivamente
in almeno uno dei territori provinciali di Roma, Padova, Torino e
Milano.
Destinatari: popolazioni Rom, Sinti e Camminanti, presenti nei
territori provinciali di Roma, Padova, Torino e Milano.
Risorse finanziarie: Euro 3.000.000,00. Il finanziamento
richiesto non puo' essere superiore ad Euro 750.000,00.
1.2.3. Accoglienza degli alunni stranieri (COD.02).
Obiettivo: facilitare i percorsi di inserimento e di orientamento
scolastico degli alunni stranieri e/o agevolare il rapporto tra le
famiglie e le istituzioni scolastiche.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di
seguito indicati:
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003.
Sara' considerato elemento premiante, ai fini della valutazione
del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners)
all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate
dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del
personale della scuola.
Attivita':
a) interventi di accoglienza/assistenza degli alunni stranieri,
con priorita' per quelli di recente immigrazione, anche attraverso
l'impiego di mediatori culturali, per favorire il positivo
inserimento ed orientamento nel percorso scolastico. Con
l'espressione "alunni stranieri di recente immigrazione" si intendono
coloro che sono risultati iscritti nelle scuole a partire dall'anno
scolastico 2006-2007;
b) interventi volti all'insegnamento dell'italiano seconda
lingua agli alunni stranieri, con priorita' agli alunni di recente
immigrazione;
c) interventi che coinvolgono i genitori e le famiglie migranti
nelle attivita' della scuola e nell'orientamento scolastico degli
alunni stranieri, con priorita' per quelli di recente immigrazione,
capaci di favorire il dialogo interculturale tra alunni italiani e
stranieri e le rispettive famiglie;
d) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei
fenomeni discriminatori, di bullismo e di razzismo nonche' al
rispetto delle diversita' ed al dialogo interculturale tra famiglie
italiane e straniere.
Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una
singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il
soggetto proponente dovra' produrre una lettera di adesione al
progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione
interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi
collegiali, comprensiva dell'attestazione da parte del medesimo
dirigente circa l'eventuale presenza negli istituti scolastici di
docenti formati in italiano lingua seconda. Tale presenza sara'
considerata elemento premiante ai fini della valutazione del
progetto.
Destinatari: alunni italiani e stranieri presenti sul territorio
italiano e le loro famiglie.
Risorse finanziarie: Euro 1.000.000,00. Il finanziamento
richiesto per ogni singolo progetto non potra' essere superiore ad
Euro 70.000,00.
Al fine di assicurare la diffusione degli interventi su tutto il
territorio nazionale, sulla base della presenza dei destinatari nelle
varie aree geografiche, l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00
sara' cosi' ripartito:
nord: 60%; centro: 30%; sud e isole: 10%. Qualora il numero dei
progetti idonei non esaurisca l'utilizzo degli importi destinati ad
un'area geografica, le risorse finanziarie residue saranno
redistribuite in misura proporzionale tra le restanti aree
geografiche.
1.2.4. Accoglienza degli alunni appartenenti alle comunita' Rom,
Sinti e Camminanti (COD.02R).
Obiettivo: facilitare i percorsi di inserimento ed orientamento
scolastico degli alunni appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e
Camminanti e/o agevolare il rapporto tra le loro famiglie e le
istituzioni scolastiche.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di
seguito indicati:
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003.
Sara' considerato elemento premiante, ai fini della valutazione
del progetto, l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners)
all'albo degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate
dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del
personale della scuola.
Attivita':
a) interventi di accoglienza/assistenza degli alunni
appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e Camminanti anche attraverso
l'impiego di mediatori culturali, per favorire il positivo
inserimento ed orientamento nel percorso scolastico, contrastando in
tal modo l'abbandono scolastico e prevenendo la dispersione; per
l'attuazione di tali interventi potranno anche essere realizzate
indagini conoscitive da includere nei progetti;
b) interventi che coinvolgono i genitori e le famiglie Rom,
Sinti e Camminanti nelle attivita' della scuola e nell'orientamento
scolastico degli alunni;
c) interventi di sensibilizzazione finalizzati al contrasto dei
fenomeni discriminatori nonche' al rispetto delle diversita' ed al
dialogo interculturale.
Le proposte dovranno essere realizzate in partenariato con una
singola istituzione scolastica o con reti di scuole. A tal fine, il
soggetto proponente dovra' produrre una lettera di adesione al
progetto, a firma del dirigente scolastico dell'istituzione
interessata, corredata del parere favorevole dei competenti organi
collegiali.
Le predette attivita' dovranno essere realizzate esclusivamente
in almeno una delle aree metropolitane di Roma, Bologna, Napoli,
Firenze e Milano.
Destinatari: alunni appartenenti alle comunita' Rom, Sinti e
Camminanti - presenti nelle aree metropolitane di Roma, Bologna,
Napoli, Firenze e Milano.
Risorse finanziarie: Euro 1.000.000,00. Il finanziamento
richiesto per ogni singolo progetto non potra' essere superiore ad
Euro 200.000,00.
1.2.5. Valorizzazione delle seconde generazioni (COD.03).
Obiettivo: promuovere i percorsi di inclusione sociale, al fine
di favorire il riconoscimento delle diverse identita' culturali
(emergenti e di origine), di cui i giovani stranieri di seconda
generazione sono portatori.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di
seguito indicati:
enti locali e loro enti strumentali;
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 2l5/2003.
Sara' considerato elemento premiante, limitatamente alle proposte
riconducibili alla lettera b) della successiva sezione "Attivita",
l'iscrizione del soggetto proponente (e/o dei partners) all'albo
degli enti e delle associazioni accreditate o qualificate dal
Ministero della pubblica istruzione per la formazione del personale
della scuola.
Attivita':
a) interventi di sostegno ai giovani di seconda generazione
alla produzione culturale nei vari settori: artistico, musicale,
narrativo, cinematografico, ecc.;
b) affiancamento nel percorso scolastico, con particolare
riguardo ai gradi dell'istruzione superiore, anche attraverso
l'ausilio di mediatori culturali. Le proposte dovranno essere
realizzate in partenariato con una singola istituzione scolastica o
con reti di scuole. A tal fine, il soggetto proponente dovra'
produrre una lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente
scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere
favorevole dei competenti organi collegiali.
c) creazione di momenti di incontro e di dialogo interculturale
tra giovani stranieri e italiani, anche attraverso il coinvolgimento
delle famiglie dei giovani.
Destinatari: giovani stranieri, di seconda generazione, e
italiani e le loro famiglie.
Risorse finanziarie: Euro 1.500.000,00. Il finanziamento
richiesto per ogni singolo progetto non potra' eccedere l'importo di
Euro 200.000,00.
1.2.6. Tutela delle donne immigrate a rischio di marginalita' sociale
(COD.04).
Obiettivo: prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione
sociale, di sfruttamento e/o di discriminazione multipla ai danni
delle donne immigrate.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di
seguito indicati:
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003.
Attivita':
a) interventi di accoglienza presso strutture destinate ad
ospitare donne (anche con figli minori) in condizioni di disagio
familiare, lavorativo, economico e/o sociale;
b) creazione di percorsi di promozione economico e sociale
delle donne migranti in condizioni di disagio, anche attraverso la
formazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo e di tutela
contro tutte le forme di discriminazioni di genere ed
etnico-razziale;
c) programmi che favoriscano l'accesso ai servizi pubblici
(socio-sanitari, educativi, di sostegno all'occupazione, ecc.) anche
attraverso l'ausilio di mediatori culturali;
d) campagne di informazione sui diversi strumenti e meccanismi
di tutela delle donne, finalizzate a prevenire e contrastare pratiche
e forme di costrizione psicologica e fisica, come tutte le
manifestazioni di violenza di genere, di molestie e ricatti in ambito
familiare e lavorativo.
Destinatari: donne immigrate presenti sul territorio dello Stato
italiano che versano in condizioni di disagio familiare, lavorativo,
economico e/o sociale.
Risorse finanziarie: Euro 2.500.000,00. Il finanziamento
richiesto per ogni singolo progetto non potra' eccedere l'importo di
Euro 400.000,00. Ove le proposte progettuali contemplino la
realizzazione di interventi formativi, il costo medio ora/allieva non
potra' superare Euro 11,00 per i corsi non residenziali, ed
Euro 17,00 per i corsi residenziali.
1.2.7. Diffusione della lingua e della cultura italiane (COD.05).
Obiettivo: apprendimento della lingua e della cultura italiane da
parte degli adulti stranieri, con particolare riguardo alle donne
migranti, al fine di agevolarne l'inserimento nella societa' italiana
e la partecipazione sociale.
Proponenti: soggetti, in forma singola o in partenariato, di
seguito indicati:
enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro
di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
enti ed associazioni iscritti al registro di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 215/2003.
Attivita': iniziative corsuali finalizzate a sviluppare e ad
approfondire le conoscenze e le competenze linguistiche e culturali,
rispetto alla societa' ed alle istituzioni italiane, anche mediante
l'insegnamento dell'educazione civica di base e dei principi
costituzionali.
I corsi dovranno essere strutturati secondo i criteri stabiliti
dal quadro comune europeo per le lingue contenuto nella
raccomandazione R(98)6 adottata dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa il 17 marzo 1998, in modo da rispettare gli
standard qualitativi idonei ad impartire i livelli di conoscenza, di
seguito indicati:
a) A1: corso elementare di I livello, destinato a soggetti
privi di elementi conoscitivi della lingua italiana;
b) A2: corso elementare di II livello, destinato a soggetti con
una competenza linguistica di livello iniziale;
c) B1: corso intermedio di I livello, destinato a soggetti con
competenza linguistica di livello intermedio.
A conclusione dei corsi dovra' essere prevista la
somministrazione, ai corsisti richiedenti, della prova di esame per
il conseguimento della certificazione di conoscenza della lingua
italiana.
Ciascun corso dovra' prevedere un numero complessivo di almeno 90
ore di lezione per il livello A1, e di almeno 120 ore di lezione per
i restanti livelli, l'obbligo di frequenza allo stesso. Inoltre, le
iniziative corsuali dovranno prevedere una partecipazione dei
discenti tale da assicurare che la differenza numerica tra allievi di
sesso diverso non sia superiore al 20% del totale degli allievi.
I corsi dovranno essere organizzati in orari adeguati per le
varie categorie di utenze (madri casalinghe, disoccupate, lavoratrici
domestiche, lavoratori addetti ai servizi, ecc.), e rispondere ai
diversi bisogni formativi (alfabetizzazione, qualificazione
professionale, ecc.).
Destinatari: adulti/e stranieri/e regolarmente soggiornanti in
Italia.
Risorse finanziarie: Euro 1.500.000,00. Il finanziamento
richiesto per ogni singolo progetto non potra' superare l'importo di
Euro 50.000,00 con un costo medio ora/allievo non superiore a
Euro 11,00.
2. Requisiti di ammissibilita'.
I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalita'
indicate al successivo paragrafo 4, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il
modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di
un documento di identita' di quest'ultimo in corso di validita';
b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000), dal legale rappresentante in ordine all'iscrizione
dell'ente alla prima sezione del registro di cui agli articoli 52 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero al
registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 215/2003;
d) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del
legale rappresentante e l'idoneita' dei suoi poteri alla
sottoscrizione degli atti del presente avviso;
e) dichiarazione del legale rappresentante circa
l'insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi
di amministrazione e controllo, delle cause di divieto, di
sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalita'
complete dei componenti dei succitati organi;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa (ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
dal legale rappresentante che attesti:
1. che l'ente non si trova in stato di fallimento,
liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande
di concordato ne' di amministrazione controllata;
2. che l'ente e' in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori;
3. che l'ente e' in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
g) in caso di partenariato, la documentazione attestante la
volonta' di partecipare a1 partenariato (lettere di adesione, intese,
accordi, ecc.), in cui venga chiaramente indicato l'ente capofila;
h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
attestante il fatturato globale (o comunque il corrispondente dato di
bilancio nel caso di ente non soggetto a fatturazione), negli
esercizi 2004, 2005, 2006, il quale non potra' essere inferiore, pena
l'esclusione, al triplo dell'importo massimo finanziabile per ciascun
progetto afferente all'area di intervento prescelta indicata al
precedente paragrafo 1. Nel caso di partenariato, il livello di
fatturato potra' essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta
dall'insieme dei soggetti partecipanti al partenariato medesimo;
i) dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale
rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, recante l'elenco dei principali
interventi realizzati nel triennio 2004-2006 nel settore
dell'integrazione sociale degli immigrati, da compilarsi utilizzando
il modello B;
l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale
rappresentante, dalla quale risulti che il progetto non forma oggetto
di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;
m) lettera di adesione al progetto, a firma del dirigente
scolastico dell'istituzione interessata, corredata del parere
favorevole dei competenti organi collegiali, comprensiva, ove
richiesta, dell'attestazione da parte del medesimo dirigente circa
l'eventuale presenza negli istituti scolastici di docenti formati in
italiano lingua seconda, limitatamente alle proposte rientranti nelle
aree di intervento: COD.02, COD.02R di cui al paragrafi 1.2.3, 1.2.4
e nell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione
"attivita", lettera b).
Nel caso di partenariato, la documentazione sopra elencata deve
essere prodotta, pena l'esclusione, da ogni componente il
partenariato, ad eccezione della documentazione di cui alle
lettere a) ed m) che deve essere presentata solo dal soggetto
capofila. Le amministrazioni pubbliche non sono, comunque, tenute
alla produzione della documentazione di cui alle
lettere b), c), e), f), h), i). Gli altri soggetti legittimati alla
presentazione delle proposte progettuali, che non siano pubbliche
amministrazioni e non risultino iscritti ai registri indicati nel
precedente paragrafo 1, sono esonerati esclusivamente dalla
presentazione della documentazione di cui alla lettera c).
Ogni soggetto, sia singolarmente che in partenariato, potra'
presentare per ciascuna area di intervento un solo progetto. Il
totale complessivo dei progetti presentabili su tutte le aree di
intervento da parte di ciascun ente, sia singolarmente che in
partenariato, non potra' essere superiore a tre. Nel caso di
violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non
saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.
Inoltre, ai fini della valutazione dell'elemento premiante di cui
ai precedenti paragrafi 1.2.3, 1.2.4 ed 1.2.5, dovra' essere altresi'
prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa (ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000), dal legale rappresentante in ordine all'iscrizione
all'albo degli enti e delle associazioni accreditati o qualificati
dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione del
personale della scuola, limitatamente alle proposte rientranti nelle
aree di intervento COD.02, COD.02R, paragrafi 1.2.3, 1.2.4 e
nell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5, sezione "attivita",
lettera b).
3. Limiti di eligibilita' delle spese.
Il piano finanziario dovra' essere redatto utilizzando
esclusivamente il modello D.
Ai fini della congruita' dei costi e dell'ammissibilita' delle
spese, si fa richiamo, in via analogica, alla circolare del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali n. 41/2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 30 dicembre 2003.
Il totale del finanziamento statale non puo' superare il 90% del
costo complessivo del progetto, nel rispetto del limite massimo
dell'importo finanziabile stabilito per ciascun progetto nelle
diverse aree di intervento di cui al precedente paragrafo 1.
L'ammontare minimo del cofinanziamento, da parte del soggetto
proponente, sara' pertanto pari al 10%, da intendersi esclusivamente
come apporto monetario. Nell'ambito delle spese per le risorse umane
(personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi al
coordinamento ed alla segreteria di progetto non potranno superare
globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.
Non saranno riconosciute eligibili le spese rientranti
nell'ambito delle attivita' di promozione del progetto che prevedono
la costruzione ex novo di siti web.
Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili
alle attivita' di progetto non possono eccedere il 10% del costo
complessivo del progetto (ivi comprese le spese dovute per la
prestazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo
paragrafo 11).
Il mancato rispetto di tali prescrizioni sara' causa di
inammissibilita' del progetto.
4. Modalita' di presentazione dei progetti.
I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando
unicamente la modulistica citata nel presente avviso, disponibile sul
sito internet www.solidarietasociale.gov.it
La proposta progettuale dovra' pertanto essere corredata dalla
documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e da n. quattro
modelli, di seguito indicati, disponibili all'indirizzo internet
sopra citato:
modello A (domanda di ammissione al finanziamento);
modello B (elenco dei principali interventi realizzati nel
triennio 2004 -2006 nel settore dell'integrazione sociale degli
immigrati);
modello C (scheda di progetto);
modello D (piano finanziario).
I progetti dovranno pervenire, pena l'esclusione, in una busta,
chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di
chiusura, recante all'esterno:
intestazione del mittente (nel caso di partenariato,
comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti);
intestazione dell'amministrazione procedente, come indicato al
successivo paragrafo 5;
la dicitura: "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati -
anno 2007";
il codice identificativo, indicato al precedente paragrafo 1,
dell'area di intervento per la quale concorre la proposta
progettuale.
5. Indirizzo al quale presentare i progetti.
I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, a mano,
ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo
corriere entro e non oltre il termine perentorio indicato al
successivo paragrafo 6, al seguente indirizzo:
Ministero della solidarieta' sociale
Direzione generale dell'immigrazione
Divisione I
pal. A, V piano, stanza n. 506
via Fornovo 8 - 00192 Roma
La data di presentazione del progetto e' stabilita e comprovata
dal timbro a data apposto dalla Divisione Iªdella Direzione generale
dell'immigrazione. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini
del rispetto del termine di cui al successivo paragrafo 6, non fa
fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da
parte dell'amministrazione.
I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno
essere consegnati unicamente presso i locali di cui al presente
paragrafo. Non saranno accettati i progetti consegnati all'ufficio
passi o all'ufficio postale del Ministero.
6. Termine di presentazione dei progetti.
I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 13
del quarantacinquesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non
lavorativo (sabato, domenica e festivo), si intende differito al
primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
7. Durata dei progetti.
I progetti non potranno avere una durata superiore a 18 mesi,
decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione,
da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di
approvazione della convenzione di finanziamento di cui al successivo
paragrafo 9.
8. Cause di inammissibilita'.
Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla
valutazione le proposte progettuali:
a) redatte su supporti cartacei diversi dai modelli citati nel
presente avviso;
b) prive della firma del legale rappresentante, ove
esplicitamente richiesta;
c) presentate, in forma singola od associata, da soggetti
diversi da quelli legittimati, cosi' come individuati al precedente
paragrafo 1;
d) pervenuti all'amministrazione destinataria oltre il termine
di cui al precedente paragrafo 6;
e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle
indicazioni di cui al precedente paragrafo 4;
f) prive di uno o piu' documenti elencati al precedente
paragrafo 2;
g) che prevedano una durata superiore al limite massimo
indicato al precedente paragrafo 7;
h) localizzate in aree territoriali diverse da quelle
individuate ai paragrafi 1.2.2. e 1.2.4;
i) prive di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al
paragrafo 2;
j) che prevedano un finanziamento statale superiore ai limiti
massimi finanziabili previsti per ciascuna area di intervento,
individuati al precedente paragrafo 1;
k) che richiedano un finanziamento statale superiore al 90% del
costo complessivo del progetto;
l) che prevedano spese generali di ammontare superiore al 10%
del costo complessivo del progetto;
m) che prevedano spese per il coordinamento e la segreteria di
progetto di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del
progetto;
n) il cui cofinanziamento da parte del proponente non e'
costituito in via esclusiva dall'apporto monetario;
o) che risultino presentate, dal medesimo soggetto, che, sia
singolarmente che in partenariato, partecipi a piu' di un progetto
ricadente nella medesima area di intervento, o, comunque, ad un
numero complessivo di progetti superiore a tre.
L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo
sara' comunicata al soggetto proponente.
9. Valutazione dei progetti.
La valutazione dei progetti sara' effettuata da una o piu'
commissioni nominate con decreto del direttore generale
dell'immigrazione.
La commissione procedera' inizialmente all'esame delle proposte
progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilita' e
successivamente procedera' alla valutazione dei progetti dichiarati
ammissibili al finanziamento.
I progetti ammessi saranno valutati sulla base di una griglia di
criteri, che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle
caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello
stesso.
----> Vedere tabella a pag. 28 <----
*NOTE:
(1) Per le proposte progettuali presentate nell'ambito
delle aree di intervento COD.02, COD.02R, paragrafi 1.2.3,
1.2.4 e dell'area di intervento COD.03, paragrafo 1.2.5,
sezione "attivita", lettera b) i1 suddetto criterio sara'
rappresentato anche dall'iscrizione all'albo degli enti e
delle associazioni accreditate o qualificate dal Ministero
della pubblica istruzione a svolgere attivita' formativa
nelle scuole.
(2) Per le proposte progettuali presentate nell'ambito
dell'area di intervento COD.02 paragrafo 1.2.3 il suddetto
criterio sara' rappresentato anche dalla presenza, nelle
istituzioni scolastiche coinvolte, di docenti formati in
italiano lingua seconda.
Ai fini della valutazione dell'idoneita', ciascun progetto dovra'
conseguire un punteggio complessivo minimo di 60 punti.
A conclusione dell'istruttoria la commissione incaricata
definisce, per ciascuna area di intervento, la graduatoria finale dei
progetti, che verra' approvata con decreto del direttore generale
dell'immigrazione.
La graduatoria conterra' l'elenco dei progetti, in ordine
decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione,
finanziabili fino ad esaurimento delle risorse destinate alle singole
aree di intervento.
Nel caso in cui due o piu' progetti conseguano il medesimo
punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non
permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari
punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sara' determinato
tramite sorteggio.
I progetti ricompresi in graduatoria, in quanto ritenuti idonei,
ma non ammessi al finanziamento, per esaurimento delle risorse
finanziarie originariamente destinate, potranno essere finanziati,
nel caso di mancata integrale utilizzazione delle somme riservate ad
una o piu' aree di intervento, a seguito di riallocazione delle
risorse finanziarie (secondo le modalita' indicate nella direttiva
del 3 agosto 2007), ed entro i limiti delle stesse.
Dell'approvazione della graduatoria verra' data comunicazione a
tutti i soggetti proponenti.
Il provvedimento sara' inoltre pubblicato sul sito internet
www.solidarietasociale.gov.it
Con i soggetti proponenti i progetti ammessi al finanziamento
sara' stipulata apposita convenzione nella quale saranno disciplinate
le modalita' di realizzazione del progetto e i diritti e gli obblighi
derivanti dal rapporto tra il Ministero e l'ente beneficiario del
finanziamento.
Poiche' gli impegni di spesa dovranno essere assunti, da parte di
questa amministrazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, la
convenzione dovra' essere sottoscritta entro il termine inderogabile
che sara' indicato nella comunicazione di approvazione della
graduatoria. Il mancato rispetto di tale termine comportera' la
decadenza dal diritto al finanziamento, con possibilita' di subentro
nel diritto medesimo in capo al soggetto proponente il progetto
idoneo, collocato nella posizione immediatamente successiva nella
graduatoria.
10. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Il finanziamento statale sara' erogato in due tranches:
una quota del 70% del finanziamento medesimo, ad avvenuta
ricezione della dichiarazione di avvio delle attivita' progettuali
nonche' della garanzia fidejussoria da prestarsi secondo le modalita'
indicate al successivo paragrafo 11;
il saldo, fino ad un massimo del 30% del finanziamento, ad
avvenuta ricezione della relazione finale e della rendicontazione
delle spese sostenute.
I pagamenti saranno disposti secondo la tempistica sotto
indicata:
entro quarantacinque giorni dalla ricezione della
documentazione richiesta per l'erogazione della prima tranche;
entro novanta giorni dall'esito positivo della verifica
disposta sulla relazione e la rendicontazione finale.
11. Procedure di avvio, attuazione e di rendicontazione dei progetti.
I progetti dovranno essere avviati, inderogabilmente, pena la
revoca del finanziamento, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione
della convenzione presso i competenti organi di controllo e
concludersi nei tempi stabiliti. Eventuali proroghe del termine
finale potranno essere concesse, sino ad un massimo di sei mesi, in
presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto
attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi
programmati.
Ai fini dell'erogazione della prima tranche di contributo, il
soggetto proponente dovra' produrre la seguente documentazione:
a) dichiarazione della data di avvio delle attivita'
progettuali, sottoscritta dal legale rappresentante;
b) documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia
contro i rischi di mancata realizzazione del progetto, di importo
pari al 70% del finanziamento statale concesso, mediante fidejussione
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di
un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario
non bancario iscritto negli elenchi previsti dal decreto legislativo
n. 385/1993.
La fidejussione dovra' valere fino al dodicesimo mese successivo
alla data di conclusione dei progetto, e, comunque, fino al rilascio
di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
La fidejussione dovra' inoltre contenere la clausola della formale
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale.
Per i progetti di durata superiore a dodici mesi, i soggetti
attuatori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla scadenza
della prima annualita', una relazione intermedia sullo stato di
attuazione del progetto, corredata da un prospetto recante
l'indicazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento e
redatto coerentemente con l'impostazione del piano finanziario.
I soggetti titolari dei progetti possono proporre adeguamenti o
modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne
alterino l'impostazione e le finalita', da sottoporre alla preventiva
approvazione da parte dell'amministrazione. Eventuali variazioni
compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano
finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione
della rendicontazione e della relazione finali di cui al presente
paragrafo, precisandone le motivazioni.
Le variazioni compensative che comportano uno scostamento
eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere
previamente autorizzate dal Ministero, su richiesta motivata del
soggetto proponente.
Entro quarantacinque giorni dalla conclusione delle attivita'
progettuali, il soggetto attuatore dovra' presentare la sottoindicata
documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:
relazione finale, redatta secondo la modulistica che sara'
fornita dall'amministrazione procedente;
rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione
del piano finanziario;
elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per
macrovoci di spesa.
I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle
attivita' progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili
all'amministrazione fmo a due anni dalla conclusione del progetto.
12. Utilizzo del logo ministeriale.
Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo
per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del
Ministero della solidarieta' sociale, con la dicitura "Progetto
finanziato dal Ministero della solidarieta' sociale", sulle opere
realizzate, sulla documentazione informativa, compresi i siti
internet, i seminari ed i convegni connessi all'attivita' di
promozione del progetto.
Il predetto logo sara' fornito dall'amministrazione procedente
all'avvio delle attivita'.
Il materiale informativo suddetto dovra' essere messo a
disposizione dell'amministrazione, anche su supporto informatico, ai
fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.
13. Principio di non discriminazione.
I principi di parita' di genere e di non discriminazione, in
considerazione della loro valenza trasversale, dovranno informare
tutti gli interventi finanziati con il Fondo per l'inclusione sociale
degli immigrati, attraverso l'impiego di modalita' atte a superare
gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno esercizio dei diritti
riconosciuti agli immigrati ed alle immigrate dall'ordinamento
giuridico italiano.
14. Altre informazioni.
I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta
elettronica all'indirizzo: dgimmigrazione@solidarietasociale.gov.it
non oltre ventuno giorni prima del termine di scadenza per la
presentazione dei progetti, indicando nella rubrica "Oggetto" il
codice identificativo dell'area di intervento di cui al paragrafo 1
per la quale si intende concorrere.
Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate
sul sito internet www.solidarietasociale.gov.it. Parimenti sul
medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni
relative al procedimento di cui al presente avviso.
15. Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento e' il dott. Alessandro Lombardi,
dirigente della divisione I della Direzione generale
dell'immigrazione.