La comunicazione e diffusione non autorizzata di dati sensibili, in particolare relativa al numero di cellulare, resta reato anche dopo il Codice della Privacy ?
(Avv. Daniele Iarussi)
In materia di comunicazione e diffusione di dati sensibili, ed in particolare di rapporto tra la disciplina di cui alla L. n. 675/96 e quella di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si segnala Cass. Pen., Sez. III; 16.12.2008, n. 46203, che osserva che vi è continuità normativa tra la fattispecie come delineata originariamente dall'art. 35 L. 31.12.1996 n. 675 e le successive modifiche, prima con l'art. 13 D.L.vo 467/2001 e poi con il D. Lgs. n. 196/2003. Infatti, l'art. 13 del D.L.vo 28.12.2001 n. 467 ha modificato l'art. 35 L. 675/96 in modo irrilevante per la concreta fattispecie, laddove ha sostituito alla condotta incriminata della "comunicazione" o "diffusione" una condotta più ampia di "trattamento dei dati personali", che è comprensiva anche della comunicazione e della diffusione (sul punto specifico, cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 28680 del 26.3.2004). La correttezza di tale interpretazione si ricava dallo stesso art. 1 della L. 675/96 (come aggiornato a seguito del D.L.vo 28.12.2001 n. 467) che definisce "trattamento" “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati" (comma 2 lett. b). La Corte afferma, inoltre, che con il D.L.vo 28.12.2001 n. 467 si volle ampliare, e non certo restringere, la sfera di punibilità delle condotte, a tutela e rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale (art. 1 comma 1 L. 675/96 e D.L.vo 467/2001); sicché nella più ampia dizione di "trattamento" è ricompresa, indiscutibilmente, anche la "comunicazione" e "diffusione", con la inevitabile conseguenza che la condotta resta ipotesi di reato anche dopo il c.d. Codice della Privacy.